Disegno di legge regionale, n. 5465.
Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per
l'occupazione di aree nelle zone portuali Piemontesi. Rimozione di
unita' di navigazione, aeromobili e materiali vari. 1. La presente Legge disciplina l'imposizione delle tasse e dei
canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali
piemontesi, appartenenti al demanio Regionale, ai sensi dell'art. 11
della Legge 16.5.1970, n. 281, nonche' la rimozione, di: unita' di
navigazione, aereomobili e materiali vari, che costituiscono
intralcio od ostacolo all'uso di aree, opere o attrezzature
nell'ambito delle zone portuali ovvero arrechino pericolo alla
navigazione nelle acque interne piemontesi. 1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali piemontesi,
soggette a concessione regionale, sono dovute alla Regione le tasse
e i canoni nelle misure e con le modalita' stabilite nel presente
articolo. 1. I canoni e le tasse di cui alla presente legge si applicano per
le nuove concessioni a partire dall'entrata in vigore della
presente, disciplina, mentre per le concessioni gia' assentite, dal
momento del loro rinnovo. 1. Agli effetti della presente legge: 1. La fermata e la sosta (ormeggio) sono vietati: 1. Gli uffici regionali compententi in materia di Navigazione
interna e Porti dispongono la rimozione dell'unita' di navigazione
ed aereomobili nei casi previsti dagli articoli 4 (commi 2 e 3) e 5
della presente legge nonche' nel caso in cui materiale di varia
natura, galleggiante o sommerso, possa costituire: 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 e 3 ed
all'art. 5 della presente legge, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire trecentomila. 1. I proventi, di cui all'art. 2 della presente legge, nello stato
di previsione dell'entrata a Bilancio per l'anno 1994 e per gli anni
successivi saranno introitati sul capitolo: "Proventi connessi alle
sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme disciplinanti
la navigazione sulle acque interne piemontesi" di cui alla Legge
regionale 3 agosto 1993, n. 39, con stanziamento per memoria. 1. La presente Legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art.
45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(Ambito di applicazione della legge)
(Determinazione delle tasse dei canoni di concessione
e dei depositi cauzionali)
2. Occupazione di area portuale per ormeggio unita' di navigazione:
a) tassa: L 10.000 annue per mq.;
b) canone: L. 100.000 annue per mq..
3. Occupazione di area portuale attraverso pontili fissi o
galleggianti:
a) tassa: L. 15.000 annue per mq.;
b) canone: L. 120.000 annue per mq..
4. Posa boe, in ambito portuale:
a) tassa: L. 50.000 annue (per singola boa);
b) canone: L. 300.000 annue (per singola boa).
5. Occupazione del sottosuolo ed in acqua, di condutture, cavi ed
impianti in genere:
a) tassa: L. 1.000 annue per ml.;
b) canone: L. 5.000 annue per ml..
6. In particolare i corrispetivi di cui al punto 2 vengono
determinati moltiplicando la tariffa unitaria per il modulo di
ingombro dell'unita' di navigazione. Il modulo dell'unita' di
navigazione espresso in metri quadri, si ottiene moltiplicando la
lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell'unita'
considerata.
7. L'importo delle tasse e dei canoni e' modificato ogni due anni
dalla Giunta Regionale, sulla base delle variazioni degli indici
ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle 1.000 lire
superiori.
8. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell'atto di
concessione e' fissato in un importo pari all'ammontare del canone
annuo.
(Norma transitoria)
(Arresto, fermata e sosta ormeggio delle unita' di
navigazione)
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia dell'unita'
di navigazione dovuta ad esigenze della navigazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia
anche se in area ove non sia ammessa la sosta (ormeggio), per
consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre
esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve
comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta (ormeggio) si intende la sospensione della marcia
dell'unita' di navigazione protratta nel tempo, con possibilita' di
allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta (ormeggio) di emergenza si intende l'interruzione
della marcia in cui l'unita' di navigazione e' inutilizzabile per
avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o
di un passeggero;
2. Nella zona di sosta (ormeggio), all'uopo predisposta, le unita'
di navigazione devono essere collocate nel modo prescritto dalla
segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unita' entro lo
spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
3. Nei luoghi ove la sosta (ormeggio) e' permessa per un tempo
limitato e' fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta (ormeggio) ha avuto inizio. Ove esiste il
dispositivo di controllo della durata della sosta (ormeggio) e' fatto
obbligo di porlo in funzione.
(Divieto di fermata e di sosta ormeggio dell'unita'
di navigazione)
a) dovunque venga impedito di accedere ad un altra unita' di
navigazione regolarmente in sosta (ormeggiata) oppure lo spostamento
di unita' di navigazione in sosta (ormeggiata);
b) negli spazio riservati alla fermata dei servizi di trasporto
pubblico di linea e non;
c) in prossimita' ed in corrispondenza dei segnalamenti afferenti
la navigazione in modo da occultarne la vista;
d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a
servizi di emergenza e di alaggio indicati da apposita segnaletica;
e) in prossimita' dell'accesso a lago dei posti, fatto salvo negli
appositi spazi;
f) in corrispondenza degli scivoli di alaggio pubblico ed
all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed
autorizzati.
2. Durante la sosta (ormeggio) e la fermata dell'unita' di
navigazione il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad
evitare incidenti ed impedire l'uso dell'unita' senza il suo
consenso.
3. E' vietato abbandonare unita' di navigazione, aereomobili
nonche' relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.
(Rimozione dell'unita' di navigazione, aereomobili e
materiali vari)
a) ostacolo o intralcio alla sosta (ormeggio) di unita' di
navigazione;
b) pericolo alla navigazione;
2. Gli uffici regionali, di cui al 1 comma, possono altresi'
provvedere alla rimozione di unita' di navigazione ed aereomobili
ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere
siano abbandonati.
3. La Giunta regionale e' autorizzata ad affidare, in concessione il
servizio di rimozione.
(Sanzioni)
2. La non osservanza delle situazioni e delle prescrizioni
contemplate dall'art. 5 della presente Legge condurra'
all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al 1. comma
per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
violazione.
3. La rimozione di unita' di navigazione e di aereomobili
costituisce sanzione amministrativa accessoria alla sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal 1. comma del presente
articolo ed e' sanzionabile ai sensi e secondo gli importi di cui
alla Legge regionale 3 agosto 1993 n. 39.
4. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti
adempimenti, e' il Presidente della Giunta Regionale.
(Norma finanziaria)
2. I proventi, di cui all'Art. 2 della presente Legge, nello stato
di previsione dell'entrata a Bilancio per l'anno 1994 e per gli anni
successivi, saranno introitati sul competente capitolo del Bilancio
della Regione.
(Dichiarazione d'urgenza)