Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5465.

Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali Piemontesi. Rimozione di unita' di navigazione, aeromobili e materiali vari.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente Legge disciplina l'imposizione delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi, appartenenti al demanio Regionale, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.5.1970, n. 281, nonche' la rimozione, di: unita' di navigazione, aereomobili e materiali vari, che costituiscono intralcio od ostacolo all'uso di aree, opere o attrezzature nell'ambito delle zone portuali ovvero arrechino pericolo alla navigazione nelle acque interne piemontesi.

Art. 2.
(Determinazione delle tasse dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali)

1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali piemontesi, soggette a concessione regionale, sono dovute alla Regione le tasse e i canoni nelle misure e con le modalita' stabilite nel presente articolo.
2. Occupazione di area portuale per ormeggio unita' di navigazione:
a) tassa: L 10.000 annue per mq.;
b) canone: L. 100.000 annue per mq..
3. Occupazione di area portuale attraverso pontili fissi o galleggianti:
a) tassa: L. 15.000 annue per mq.;
b) canone: L. 120.000 annue per mq..
4. Posa boe, in ambito portuale:
a) tassa: L. 50.000 annue (per singola boa);
b) canone: L. 300.000 annue (per singola boa).
5. Occupazione del sottosuolo ed in acqua, di condutture, cavi ed impianti in genere:
a) tassa: L. 1.000 annue per ml.;
b) canone: L. 5.000 annue per ml..
6. In particolare i corrispetivi di cui al punto 2 vengono determinati moltiplicando la tariffa unitaria per il modulo di ingombro dell'unita' di navigazione. Il modulo dell'unita' di navigazione espresso in metri quadri, si ottiene moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell'unita' considerata.
7. L'importo delle tasse e dei canoni e' modificato ogni due anni dalla Giunta Regionale, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.
8. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell'atto di concessione e' fissato in un importo pari all'ammontare del canone annuo.

Art. 3.
(Norma transitoria)

1. I canoni e le tasse di cui alla presente legge si applicano per le nuove concessioni a partire dall'entrata in vigore della presente, disciplina, mentre per le concessioni gia' assentite, dal momento del loro rinnovo.

Art. 4.
(Arresto, fermata e sosta ormeggio delle unita' di navigazione)

1. Agli effetti della presente legge:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia dell'unita' di navigazione dovuta ad esigenze della navigazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta (ormeggio), per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta (ormeggio) si intende la sospensione della marcia dell'unita' di navigazione protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta (ormeggio) di emergenza si intende l'interruzione della marcia in cui l'unita' di navigazione e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero;
2. Nella zona di sosta (ormeggio), all'uopo predisposta, le unita' di navigazione devono essere collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unita' entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
3. Nei luoghi ove la sosta (ormeggio) e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta (ormeggio) ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta (ormeggio) e' fatto obbligo di porlo in funzione.

Art. 5.
(Divieto di fermata e di sosta ormeggio dell'unita' di navigazione)

1. La fermata e la sosta (ormeggio) sono vietati:
a) dovunque venga impedito di accedere ad un altra unita' di navigazione regolarmente in sosta (ormeggiata) oppure lo spostamento di unita' di navigazione in sosta (ormeggiata);
b) negli spazio riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea e non;
c) in prossimita' ed in corrispondenza dei segnalamenti afferenti la navigazione in modo da occultarne la vista;
d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza e di alaggio indicati da apposita segnaletica;
e) in prossimita' dell'accesso a lago dei posti, fatto salvo negli appositi spazi;
f) in corrispondenza degli scivoli di alaggio pubblico ed all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati.
2. Durante la sosta (ormeggio) e la fermata dell'unita' di navigazione il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l'uso dell'unita' senza il suo consenso.
3. E' vietato abbandonare unita' di navigazione, aereomobili nonche' relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.

Art. 6.
(Rimozione dell'unita' di navigazione, aereomobili e materiali vari)

1. Gli uffici regionali compententi in materia di Navigazione interna e Porti dispongono la rimozione dell'unita' di navigazione ed aereomobili nei casi previsti dagli articoli 4 (commi 2 e 3) e 5 della presente legge nonche' nel caso in cui materiale di varia natura, galleggiante o sommerso, possa costituire:
a) ostacolo o intralcio alla sosta (ormeggio) di unita' di navigazione;
b) pericolo alla navigazione;
2. Gli uffici regionali, di cui al 1 comma, possono altresi' provvedere alla rimozione di unita' di navigazione ed aereomobili ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere siano abbandonati.
3. La Giunta regionale e' autorizzata ad affidare, in concessione il servizio di rimozione.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 e 3 ed all'art. 5 della presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La non osservanza delle situazioni e delle prescrizioni contemplate dall'art. 5 della presente Legge condurra' all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al 1. comma per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
3. La rimozione di unita' di navigazione e di aereomobili costituisce sanzione amministrativa accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal 1. comma del presente articolo ed e' sanzionabile ai sensi e secondo gli importi di cui alla Legge regionale 3 agosto 1993 n. 39.
4. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, e' il Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. I proventi, di cui all'art. 2 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata a Bilancio per l'anno 1994 e per gli anni successivi saranno introitati sul capitolo: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi" di cui alla Legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, con stanziamento per memoria.
2. I proventi, di cui all'Art. 2 della presente Legge, nello stato di previsione dell'entrata a Bilancio per l'anno 1994 e per gli anni successivi, saranno introitati sul competente capitolo del Bilancio della Regione.

Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente Legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.