Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 25.

Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia.

(B.U. 8 marzo 1995, n. 10)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale provinciale)

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992, n. 36, e' istituito il Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, incidente sui Comuni di Candia, Mazze' e Vische, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1: 25000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Parco naturale provinciale del Lago di Candia".
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) ripristinare le condizioni idrobiologiche del lago, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento anche attraverso interventi di biomanipolazione e attraverso il monitoraggio ambientale;
c) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area;
d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici con particolare riferimento all'ambiente lacustre;
e) promuovere attivita' di studio e di ricerca didattiche e scientifiche anche attraverso la creazione di un centro polifunzionale;
f) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attivita' agricole esistenti;
g) incentivare le attivita' produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente;
h) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
i) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, Ente di diritto pubblico, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto:
a) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno, qualificato in materia ambientale, su designazione del Comune di Candia;
b) 2 membri nominati di intesa tra i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, di cui uno del Comune di Candia.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
3. Il Consiglio Direttivo di cui al comma 1 e' nominato entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorso tale periodo si insedia legittimamente quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

Art. 5.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si avvale degli uffici provinciali e del relativo personale.

Art. 6.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela paesistico ambientale, dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. E' consentita l'estrazione e l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e forestali per la manutenzione dell'area;
d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'articolo 3;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
g) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi;
h) navigare a motore. E' fatta salva la navigazione con motori elettrici finalizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca in ottemperanza alle previsioni dettate per l'esercizio dei diritti di uso civico e quella a fini turistici organizzata dall'Ente di gestione.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia e' comunque consentito:
a) svolgere le normali attivita' agricole;
b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali con particolare riferimento alle aree palustri.
3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalita' di cui all'articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all'articolo 9.
4. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), f) e h) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e g), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni ai disposti di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire. 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1,4 e 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.

Art. 8.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata:
a) al personale di sorveglianza dipendente della Provincia di Torino;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale e al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'esercizio della vigilanza e' coordinato dalla Provincia.

Art. 9.
(Piano naturalistico)

1. Il Consiglio Regionale approva un Piano dell'area oggetto della presente legge costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano di area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque puo' far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi 90 giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione Tecnico Urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che le approva, sono soggette a revisione periodica e sostituiscono la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, cosi' come disposto dall'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. Il Piano di area prevede comunque la formazione di un sistema di piste ciclabili e sentieri con aree espressamente adibite all'osservazione naturalistica.

Art. 10.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si provvede mediante finanziamenti stanziati sul bilancio della Provincia di Torino e mediante eventuali stanziamenti regionali di cui al capitolo 15190 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, cosi' come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.

Allegato A.

Planimetria
OMISSIS