Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5518.

Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale provinciale)

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992, n. 36, e' istituito il Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, incidente sui Comuni di Candia, Caluso, Mazze' e Vische, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1: 25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Parco naturale provinciale del Lago di Candia".
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali,paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) ripristinare le condizioni idrobiologiche del Lago, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento anche attraverso interventi di biomanipolazione e attraverso il monitoraggio ambientale;
c) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area;
d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici con particolare riferimento all'ambiente lacustre;
e) promuovere attivita' di studio e di ricerca didattiche e scientifiche anche attraverso la creazione di un centro polifunzionale;
f) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attivita' agricole esistenti;
g) incentivare le attivita' produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente;
h) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
i) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di Gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, Ente di diritto pubblico, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto:
a) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino;
b) 2 membri nominati di intesa tra i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.
2. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente si insedia legittimamente quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
4. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente e' nominato entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge l'Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si avvale degli uffici provinciali e del relativo personale.

Art. 6.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela paesistico-ambientale, dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. E' consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e forestali per la manutenzione dell'area;
d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'articolo 3 della presente legge;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
g) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia e' comunque consentito:
a) svolgere le normali attivita' agricole;
b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali con particolare riferimento alle aree palustri.
3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalita' di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano naturalistico di cui al succcessivo articolo 9.
4. Sino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b, si applicano le sanzioni perviste dalle leggi vigenti in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere. c, d, f comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e e g, si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni ai disposto di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.

Art. 8.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata:
a) al personale di sorveglianza dipendente della Provincia di Torino;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale e al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 9.
(Piano naturalistico)

1. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano naturalitico del Parco secondo le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Provincia di Torino.
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 57/79, anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilita' ed all'uso del suolo; tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi contenute nello strumento urbanistico dei Comuni sui quali incide il territorio del Parco.
3. Il Piano naturalistico prevede comunque la formazione di un sistema di piste ciclabili e sentieri con aree espressamente adibite all'osservazione naturalistica.

Art. 10.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si provvede mediante finanziamenti stanziati sul bilancio della Provincia di Torino e mediante eventuali stanziamenti regionali di cui al capitolo 15190 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, cosi' come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.

Allegato A.

OMISSIS