Disegno di legge regionale, n. 5518.
Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago
di Candia. 1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle leggi
regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992, n. 36, e' istituito
il Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia. 1. I confini del Parco naturale di interesse provinciale del Lago
di Candia, incidente sui Comuni di Candia, Caluso, Mazze' e Vische,
sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1: 25.000
facente parte integrante della presente legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le
finalita' dell'istituzione del Parco naturale di interesse
provinciale del Lago di Candia sono le seguenti: 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente
articolo 3 sono esercitate dall'Ente di Gestione del Parco naturale
di interesse provinciale del Lago di Candia, Ente di diritto
pubblico, il cui Consiglio Direttivo e' cosi' composto: 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma
1, della presente legge l'Ente di gestione del Parco naturale di
interesse provinciale del Lago di Candia si avvale degli uffici
provinciali e del relativo personale. 1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto
delle leggi statali e regionali in materia di tutela
paesistico-ambientale, dell'ambiente, della flora e della fauna,
nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di: 1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000
ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso. 1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata: 1. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, predispone ed adotta il Piano naturalitico del Parco
secondo le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre
1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa
con la Provincia di Torino. 1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale di interesse
provinciale del Lago di Candia si provvede mediante finanziamenti
stanziati sul bilancio della Provincia di Torino e mediante
eventuali stanziamenti regionali di cui al capitolo 15190 del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e di cui ai
corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo
le procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21
luglio 1992, n. 36, cosi' come modificata dalla legge regionale 23
giugno 1993, n. 31. Allegato A.
OMISSIS
All. A.
(Istituzione del Parco naturale provinciale)
(Confini)
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da
collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Parco naturale
provinciale del Lago di Candia".
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di
conservazione e di leggibilita'.
(Finalita')
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali
ambientali,paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche
in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) ripristinare le condizioni idrobiologiche del Lago, concorrendo
ad eliminare le cause di inquinamento anche attraverso interventi di
biomanipolazione e attraverso il monitoraggio ambientale;
c) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area;
d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini
didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici con
particolare riferimento all'ambiente lacustre;
e) promuovere attivita' di studio e di ricerca didattiche e
scientifiche anche attraverso la creazione di un centro
polifunzionale;
f) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla
qualificazione delle attivita' agricole esistenti;
g) incentivare le attivita' produttive locali che siano compatibili
con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente;
h) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche
presenti sul territorio;
i) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione
delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso,
compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.
(Gestione)
a) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino;
b) 2 membri nominati di intesa tra i Sindaci dei Comuni
territorialmente interessati.
2. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente si insedia
legittimamente quando sia stata nominata la maggioranza dei
suoi membri.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni
decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere
rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale
22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della
legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
4. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente e' nominato
entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
(Personale)
(Vincoli e permessi)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. E' consentito
l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti
realizzazioni approvate ed ubicate all'interno dell'area istituita a
Parco naturale;
b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e
forestali per la manutenzione dell'area;
d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore
ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel
Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle finalita' previste dall'articolo 3 della presente
legge;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuoristrada;
g) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi
edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le
caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale di interesse
provinciale del Lago di Candia e' comunque consentito:
a) svolgere le normali attivita' agricole;
b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e
conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le
procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali
con particolare riferimento alle aree palustri.
3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del
Parco devono corrispondere alle finalita' di cui al precedente
articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e
dal Piano naturalistico di cui al succcessivo articolo 9.
4. Sino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al
successivo articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di
qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei
luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge,
deve essere autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il
Consiglio Direttivo.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b, si applicano le sanzioni perviste dalle leggi vigenti in
materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere. c, d, f comportano sanzioni amministrative da un minimo di
L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere e e g, si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti
in materia urbanistica.
5. Le violazioni ai disposto di cui all'articolo 6, comma 4,
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad
un massimo di L. 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi
1, 4, 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel
rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del
Presidente della Giunta Regionale emesso ai sensi dell'articolo 16,
comma 7, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi
di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui
all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di
Torino.
(Vigilanza)
a) al personale di sorveglianza dipendente della Provincia di
Torino;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale e al Corpo
Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo
27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
(Piano naturalistico)
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto
espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 57/79,
anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilita' ed all'uso del
suolo; tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di
eventuali norme difformi contenute nello strumento urbanistico dei
Comuni sui quali incide il territorio del Parco.
3. Il Piano naturalistico prevede comunque la formazione di un
sistema di piste ciclabili e sentieri con aree espressamente adibite
all'osservazione naturalistica.
(Finanziamenti per la gestione)