Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20.

Entrata in vigore del primo Piano di attivita' di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, relativa a modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21, in materia di tutela e difesa del consumatore.

(B.U. 1 marzo 1995, n. 9)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Approvazione del primo Piano di attivita', di cui all'articolo 2, della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23)

1. Il primo Piano di attivita', di cui all'articolo 2, della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, e' approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 marzo 1995.
2. Il Piano, di cui al comma 1, ha validita' per gli anni 1995, 1996 e 1997 e puo' essere aggiornato annualmente.

Art. 2.
(Richiesta di contributo)

1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 8 della L.R. 23/1994, relative al primo Piano di attivita' di cui all'articolo 1, devono pervenire alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3.
(Deliberazione dei contributi)

1. La Giunta Regionale delibera i contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni dalla presentazione delle richieste, tenuto comunque conto del Piano di attivita'.