Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5517.

Entrata in vigore del primo Piano di attivita' di cui alla legge regionale 12 luglio 1994 n. 23.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Approvazione del primo Piano di attivita', di cui alla legge regionale 23/94)

1. Il primo Piano di attivita', di cui alla legge regionale 12 luglio 1994 n. 23, e' approvato dal Consiglio regionale entro la fine di marzo del 1995.
2. Il Piano, di cui al comma precedente, ha validita' per gli anni 1995, 1996 e 1997, puo' essere aggiornato annualmente.

Art. 2.
(Richiesta di contributo)

1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 1994 n. 23, relative al primo Piano di attivita', di cui all'articolo 1, devono pervenire alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino Ufficiale ( B. U. ) della Regione Piemonte.

Art. 3.
(Deliberazione dei contributi)

1. La Giunta regionale delibera i contributi relativi alle richieste, di cui all'articolo 2 della presente legge, entro sessanta giorni dalla presentazione delle richieste.