Disegno di legge regionale, n. 5517.
Entrata in vigore del primo Piano di attivita' di cui alla legge
regionale 12 luglio 1994 n. 23. 1. Il primo Piano di attivita', di cui alla legge regionale 12
luglio 1994 n. 23, e' approvato dal Consiglio regionale entro la fine
di marzo del 1995. 1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 8 della legge
regionale 12 luglio 1994 n. 23, relative al primo Piano di
attivita', di cui all'articolo 1, devono pervenire alla Giunta
regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul
Bollettino Ufficiale ( B. U. ) della Regione Piemonte. 1. La Giunta regionale delibera i contributi relativi alle
richieste, di cui all'articolo 2 della presente legge, entro
sessanta giorni dalla presentazione delle richieste.
(Approvazione del primo Piano di attivita', di cui
alla legge regionale 23/94)
2. Il Piano, di cui al comma precedente, ha validita' per gli anni
1995, 1996 e 1997, puo' essere aggiornato annualmente.
(Richiesta di contributo)
(Deliberazione dei contributi)