Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19.

Prime norme di attuazione dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale - Restituzione alle Province competenze relative alla tutela della maternita' ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti.

(B.U. 1 marzo 1995, n. 9)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La legge disciplina quanto disposto dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, con riferimento alle funzioni di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gia' previste dalle seguenti disposizioni normative: regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", legge 13 aprile 1933, n. 312 "Modificazione alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono", legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia", legge 1° agosto 1977, n. 563 "Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia", regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 "Approvazione del T.U. della legge comunale e provinciale", articolo 144, lettera G n. 2-3 e abroga quanto disposto dalla legge regionale 23 aprile 1992, n. 24, con riferimento alle funzioni stesse.
2. Per quanto attiene alle funzioni socio-assistenziali gestite facoltativamente dalle Province alla data di entrata in vigore della legge n. 142/1990, restano valide le norme di cui alla L.R. n. 24/1992.

Art. 2.
(Modalita' di esercizio delle funzioni)

1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 1, tramite convenzioni con i Comuni singoli od associati o le Comunita' Montane, di norma, oppure direttamente.
2. L'individuazione delle funzioni da gestire tramite convenzione o in forma diretta e' formalizzata con deliberazione del Consiglio provinciale da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 3.
(Validita' atti comunali e delle Comunita' montane)

1. Gli atti conseguenti al trasferimento delle funzioni socio assistenziali gia' di competenza delle Province adottati dai Comuni singoli o associati o dalle Comunita' montane, in attuazione della L.R. n. 24/1992, anteriormente alla data di esecutivita' delle deliberazioni che le Province adotteranno ai sensi dell'articolo 2, sono validi ed operanti fino all'assunzione, da parte delle Province stesse, dei provvedimenti sostitutivi degli atti medesimi.

Art. 4.
(Risoluzione controversie)

1. Nel caso di controversie nella materia regolamentata dalla legge decide la Giunta regionale, alla quale devono essere trasmessi, per opportuna verifica, tutti gli atti adottati dagli enti interessati.

Art. 5.
(Previsione finanziaria)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, assegna annualmente alle Province risorse finanziarie necessarie a concorrere all'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 698/1975.
2. A tale fine, viene istituito nel bilancio regionale a partire dall'esercizio finanziario 1995 apposito capitolo con la denominazione "Contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 698/1975".
3. La dotazione del capitolo di cui al comma 2 per l'anno 1995 e per gli anni successivi e' definita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 6.
(Ripartizione risorse finanziarie)

1. L'articolo 2, comma 4 della L.R. n. 24/1992 e' cosi' modificato:
1. "Dette risorse, consolidate a consuntivo 31 dicembre 1990 e modificate in base ai trasferimenti erariali annuali, sono ripartite dalla Regione tra i Comuni singoli o associati secondo criteri che sono definiti nella deliberazione annuale di riparto del fondo socio assistenziale di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20".