Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5500.

Prime norme di attuazione dell'art.5 della L. 18/3/1993,n. 67.

Art. 1, 02., 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. La presente legge disciplina quanto disposto dall'art. 5 della L. 18/3/1993, n. 67, con riferimento alle funzioni di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della L. 142/90 e gia' previste dalle seguenti disposizioni normative:
a) R.D. L. 8/5/27, n. 798 b) L. 13/4/1933, n. 312 c) L. 3/12/1975, n. 698 d) L. 1/8/1977, n. 563 e) T.U. 3/3/1934 n. 383 (art 144, lettera G n. 2-3) e abroga quanto disposto dalla L.R. 24/92 con riferimento alle funzioni stesse.
2. Per quanto attiene alle funzioni socio-assistenziali gestite facoltativamente dalle Province alla data di entrata in vigore della L. 142/1990, restano valide le norme di cui alla L.R. 24/1992.

Art. 02..

1. Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 1, 1.c, della presente legge, di norma, tramite convenzioni con i Comuni singoli od associati o le Comunita' montane, oppure direttamente.
L'individuazione delle funzioni da gestire tramite convenzione o in forma diretta e' formalizzata con deliberazione del consiglio provinciale da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Gli atti conseguenti al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia' di competenza delle Province adottati dai Comuni singoli o associati o dalle Comunita' montane, in attuazione della L.R. 24/92, anteriormente alla data di esecutivita' delle deliberazioni che le Province adotteranno ai sensi dell'art. 2 della presente legge, sono validi ed operanti fino all'assunzione, da parte delle Province stesse, dei provvedimenti sostitutivi degli atti medesimi.

Art. 4.

1. Nel caso di controversie nella materia regolamentata dalla presente legge decide la Giunta regionale, alla quale devono essere trasmessi, per opportuna verifica, tutti gli atti adottati dagli enti interessati.

Art. 5.

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, assegna annualmente alle Province apposite risorse finanziarie destinate a concorrere all'esercizio delle funzioni di cui alla L. 698/75. A tal fine viene istituito nel bilancio regionale 1994 apposito capitolo con la denominazione "Contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla L. 698/75" e con la dotazione che verra' definita con le leggi di variazioni del bilancio stesso.
Per gli anni successivi la dotazione del capitolo di cui al 2.c. del presente articolo sara' definita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 6.

1. Il 4.comma dell'art. 2 della L.R. 24/92 e' cosi' modificato: "Dette risorse, consolidate a consuntivo 31/12/1990 e modificate in base ai trasferimenti erariali annuali, sono ripartite dalla Regione tra i Comuni singoli o associati secondo criteri che saranno definiti nella deliberazione annuale di riparto del fondo socio-assistenziale di cui alla L.R. 20/82".