Disegno di legge regionale, n. 5500.
Prime norme di attuazione dell'art.5 della L. 18/3/1993,n. 67. 1. La presente legge disciplina quanto disposto dall'art. 5 della
L. 18/3/1993, n. 67, con riferimento alle funzioni di competenza
delle Province alla data di entrata in vigore della L. 142/90 e
gia' previste dalle seguenti disposizioni normative:
1. Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 1, 1.c,
della presente legge, di norma, tramite convenzioni con i Comuni
singoli od associati o le Comunita' montane, oppure direttamente. 1. Gli atti conseguenti al trasferimento delle funzioni
socio-assistenziali gia' di competenza delle Province adottati dai
Comuni singoli o associati o dalle Comunita' montane, in attuazione
della L.R. 24/92, anteriormente alla data di esecutivita' delle
deliberazioni che le Province adotteranno ai sensi dell'art. 2
della presente legge, sono validi ed operanti fino all'assunzione,
da parte delle Province stesse, dei provvedimenti sostitutivi degli
atti medesimi. 1. Nel caso di controversie nella materia regolamentata dalla
presente legge decide la Giunta regionale, alla quale devono essere
trasmessi, per opportuna verifica, tutti gli atti adottati dagli
enti interessati. 1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, assegna
annualmente alle Province apposite risorse finanziarie destinate a
concorrere all'esercizio delle funzioni di cui alla L. 698/75. A
tal fine viene istituito nel bilancio regionale 1994 apposito
capitolo con la denominazione "Contributi alle Province per
l'esercizio delle funzioni di cui alla L. 698/75" e con la
dotazione che verra' definita con le leggi di variazioni del
bilancio stesso. 1. Il 4.comma dell'art. 2 della L.R. 24/92 e' cosi' modificato:
"Dette risorse, consolidate a consuntivo 31/12/1990 e modificate in
base ai trasferimenti erariali annuali, sono ripartite dalla
Regione tra i Comuni singoli o associati secondo criteri che
saranno definiti nella deliberazione annuale di riparto del fondo
socio-assistenziale di cui alla L.R. 20/82".
a) R.D. L. 8/5/27, n. 798
b) L. 13/4/1933, n. 312
c) L. 3/12/1975, n. 698
d) L. 1/8/1977, n. 563
e) T.U. 3/3/1934 n. 383 (art 144, lettera G n. 2-3)
e abroga quanto disposto dalla L.R. 24/92 con riferimento alle
funzioni stesse.
2. Per quanto attiene alle funzioni socio-assistenziali gestite
facoltativamente dalle Province alla data di entrata in vigore
della L. 142/1990, restano valide le norme di cui alla L.R.
24/1992.
L'individuazione delle funzioni da gestire tramite convenzione o in
forma diretta e' formalizzata con deliberazione del consiglio
provinciale da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Per gli anni successivi la dotazione del capitolo di cui al 2.c.
del presente articolo sara' definita con le leggi di approvazione
dei relativi bilanci.