Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 12. Applicazione del canone sociale negli interventi finanziati con leggi speciali. (B.U. 25 gennaio 1995, suppl. spec. al n. 4) 1. Le norme della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12, 23 aprile 1990, n. 45 e 9 giugno 1994, n. 17, in materia di determinazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899, sempreche' gli stessi risultino assegnati a soggetti in possesso dei requisiti per la permanenza all'Edilizia Residenziale Pubblica, definiti all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 1994, n. 46.
2. Alla verifica del possesso dei requisiti di permanenza alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, previa istruttoria da parte degli uffici dell'Ente che ha assegnato l'alloggio, le Commissioni di cui all'articolo 10 della L.R. 64/1984 come modificato dall'articolo 16 della L.R. 46/1994.
3. Successivamente sono ammessi ai benefici della presente legge i nuovi assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso, definiti all'articolo 2 della L.R. 64/1984, come modificato dall'articolo 2 della L.R. 46/1994, e coloro che dimostrino il possesso dei requisiti per la permanenza, come definiti al comma 1, al momento dell'accertamento biennale delle caratteristiche socio economiche dell'utenza di cui all'articolo 18 della L.R. 33/1984. Alle verifiche si provvede secondo le modalita' indicate al comma 2.
4. Agli alloggi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di mobilita' previste dall'articolo 19 della L.R. 64/1984 come modificato dall'articolo 14 e dall'articolo 16 della L.R. 46/1994.