Disegno di legge regionale, n. 5539.
Applicazione del canone sociale negli interventi finanziati con
leggi speciali. 1. Le norme della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, e
s.m.i. , in materia di canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, si applicano anche agli alloggi acquistati,
realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15
febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n.
94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118, e degli
articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 1986, n. 899, sempreche' gli
stessi risultino assegnati a soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, definiti all'articolo
2 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato
dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12, e
dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45.
2. Alla verifica del possesso dei requisiti di accesso alla data di
entrata in vigore della presente legge provvedono, previa
istruttoria da parte degli uffici dell'Ente assegnatario
dell'alloggio, le Commissioni di cui all'articolo 10 della legge
regionale 10 dicembre 1984, n. 64.
3. Agli alloggi di cui al primo comma si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, in
materia di mobilita'.