Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5539.

Applicazione del canone sociale negli interventi finanziati con leggi speciali.

Art. 1

Art. 1.

1. Le norme della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, e s.m.i. , in materia di canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118, e degli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 1986, n. 899, sempreche' gli stessi risultino assegnati a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, definiti all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12, e dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45.
2. Alla verifica del possesso dei requisiti di accesso alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, previa istruttoria da parte degli uffici dell'Ente assegnatario dell'alloggio, le Commissioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64.
3. Agli alloggi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, in materia di mobilita'.