Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8.

Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Titolo I. Del finanziamento

Capo I. Spesa corrente

Art. 1.
(Finanziamento delle Unita' Sanitarie Locali)

1. Le risorse disponibili per il finanziamento delle Unita' Sanitarie Locali (U.S.L.), al netto delle quote individuate ai sensi dell'articolo 4, sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e successive modificazioni di seguito denominato "decreto".
2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente per tipologia e consistenza;
b) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
3. Alla copertura delle spese di gestione concorrono:
a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali;
b) contributi e trasferimenti dello Stato, Regione, Province, Comuni ed altri Enti del settore pubblico allargato;
c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche Amministrazioni ed a privati;
d) introiti connessi all'esercizio delle attivita' 'libero professionali ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
e) quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;
f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonche' rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
g) eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni, nonche' altre entrate derivanti dall'attivita' istituzionale.
4. Le prestazioni sanitarie, a cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza, sono compensate tra le Aziende Sanitarie, sulla base delle certificazioni e con le modalita' definite dalla Giunta Regionale.
5. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalita' di definizione delle tipologie relative alla popolazione esistente, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 2.
(Finanziamento delle Aziende Ospedaliere)

1. Il finanziamento delle Aziende Ospedaliere (A.O.) avviene sulla base di quanto indicato dall'articolo 4 del decreto.
2. Alla copertura delle spese di gestione concorrono:
a) gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla Giunta Regionale;
b) contributi e trasferimenti dello Stato, Regione, Province, Comuni ed altri Enti del settore pubblico allargato;
c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche Amministrazioni ed a privati;
d) introiti connessi all'esercizio delle attivita' libero professionali ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
e) quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;
f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonche' rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
g) eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni nonche' altre entrate derivanti dall'attivita' istituzionale.
3. La Giunta Regionale, nei termini indicati dall'articolo 4 del decreto , attribuisce una quota del Fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione.
4. Le disposizioni contenute ai commi 1, 2 e 3 sono estese, in quanto applicabili, anche agli istituti ed Enti che esercitano l'assistenza ospedaliera, che le leggi regionali e nazionali individuano come facenti parte della rete pubblica regionale. Le disposizioni contenute nel presente articolo, nonche' all'articolo 7, si applicano anche agli Ospedali Valdesi ed agli Ospedali dell'Ordine Mauriziano di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del rapporto disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Enti Tavola Valdese e Ordine Mauriziano, ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.
(Finanziamento di progetti obiettivo e di interventi particolari)

1. Al finanziamento di progetti obiettivo e di interventi particolari previsti dal Piano Sanitario Nazionale (P.S.N.) e regionale (P.S.R.) o da programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero in carenza, sulla base di criteri specifici proposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio Regionale.

Art. 4.
(Accantonamento di quote del Fondo sanitario)

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in occasione della ripartizione del Fondo sanitario puo' accantonare una quota fino al 5 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti, per correggere eventuali squilibri territoriali e il riparto tra le Aziende Sanitarie, sulla base di criteri di efficienza dei servizi e di efficacia delle prestazioni, per spese dirette della Regione e per gli interventi di cui all'articolo 3, non finanziati con risorse vincolate attribuite dallo Stato.

Art. 5.
(Finanziamento dei servizi socio assistenziali delegati dagli Enti locali)

1. Gli oneri per la realizzazione dei servizi socio assistenziali delegati dagli Enti locali sono a totale carico degli Enti deleganti.
2. L'Unita' Sanitaria allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi assistenziali delegati deve stipulare con l'ente delegante una convenzione che:
a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantita' e modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare;
b) richiami gli estremi della deliberazione dell'Ente locale delegante con la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo e per il trasferimento delle risorse finanziarie inerenti alla convenzione stessa;
c) dia atto che i pagamenti delle spese socio assistenziali da parte della U.S.L. possano avvenire solo nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto.

Art. 6.
(Modalita' di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie)

1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie e dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private sono definite annualmente dalla Giunta Regionale, in sede di riparto del Fondo sanitario.
2. Nella definizione delle tariffe si deve tener conto dei criteri generali fissati dal Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto.

Capo II. Spesa in conto capitale

Art. 7.
(Criteri di finanziamento)

1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale e' ripartita tra le U.S.L., le A.O., gli Ospedali dell'Ordine Mauriziano, gli Ospedali Valdesi e le istituzioni sanitarie, che le leggi regionali individuano come facenti parte della rete regionale.
2. Il piano di investimenti per il riparto della quota di cui al comma 1, ove non sia compreso nel Piano Socio Sanitario Regionale vigente, e' approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, integrato delle linee di programmazione.
3. I programmi di cui al comma 2 devono tener conto, in via prioritaria, della necessita' di riequilibrare, correlandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di disomogeneita' esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.

Titolo II. Del patrimonio

Capo I. Classificazione dei beni e scritture patrimoniali

Art. 8.
(Classificazione dei beni)

1. I beni appartenenti alle U.S.L. ed alle A.O. sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, quali definiti dall'ultimo comma dell'articolo 826 del codice civile; sono altresi' indisponibili i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale, che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati, cosi' come previsto dalle leggi, 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.
3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli indicati al comma 2.
4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle U.S.L. e delle altre Aziende.
5. I direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva destinazione degli stessi.
6. L'ammortamento del costo dei beni patrimoniali e' determinato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

Art. 9.
(Inventario)

1. Le attivita' e le passivita' relative alle U.S.L. ed alle A.O. sono descritte in un apposito inventario.
2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio consuntivo dell'esercizio.
3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni ed in particolare:
a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di bene immobile;
b) valore iniziale e successive variazioni ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;
c) eventuale redditivitą;
d) i beni culturali di cui all'articolo 8, comma 2, vanno annotati in un apposito titolo dal quale risultino i seguenti dati:
1) descrizione del bene;
2) stato di conservazione;
3) luogo di collocazione;
4) riferimento scheda inventariale Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto.
5. I beni mobili non piu' idonei all'uso loro assegnato per vetusta' o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario previo accertamento tecnico economico delle condizioni che determinano tale stato.
6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede, previa comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore Generale che dispone altresi' per la destinazione dei beni interessati.
7. Qualora non sussistano particolari motivazioni che determinino una diversa utilizzazione, i beni dichiarati fuori uso sono prioritariamente ceduti ad altre strutture sanitarie pubbliche o in subordine, per iniziative internazionali di carattere umanitario o di cooperazione allo sviluppo, all'UNICEF, CARITAS, Croce rossa internazionale (CRI), sezioni territoriali e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi degli articoli nn. 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. La cessione dei beni fuori uso, ai soggetti di cui al comma 7, dovra' avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'ente od organismo richiedente, di una dichiarazione inerente l'utilizzazione e la destinazione dei beni stessi.

Art. 10.
(Consegnatari dei beni)

1. I direttori generali delle U.S.L. e delle A.O. individuano i dipendenti, cui debbono essere dati in consegna i beni di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Tali dipendenti hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi registri.

Art. 11.
(Valutazione dei beni)

1. La Giunta Regionale definisce criteri uniformi per la determinazionedel valore dei beni sulla base dei seguenti principi:
a) i beni immobili destinati ad uso pubblico possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto rivalutato al valore di stima, qualora trattasi di acquisti non recenti, al costo sostenuto per la costruzione e per la manutenzione straordinaria;
b) i beni immobili da reddito possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto o al costo e successivamente, considerando il reddito prodotto congiuntamente con il valore di mercato, lo stato di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;
c) i beni mobili di uso durevole possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto, diminuito della quota di ammortamento;
d) i beni mobili di normale consumo possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto;
e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato possono essere valutati in relazione al valore nominale;
f) i mutui passivi ed i residui debiti possono essere valutati in linea capitale;
g) le rendite possono essere valutate attraverso la capitalizzazione del rateo annuo al tasso legale;
h) i beni di cui all'articolo 8, comma 2, possono essere valutati in base al valore di mercato o di copertura assicurativa.
2. I criteri definiti dalla Giunta Regionale sono recepiti dalle U.S.L. e dalle A.O. nei rispettivi Regolamenti di contabilita'.

Capo II. Amministrazione e gestione del patrimonio

Art. 12.
(Destinazione d'uso dei beni indisponibili)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:
a) all'uso diretto da parte delle Aziende proprietarie;
b) ad un uso particolare compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.
2. L'uso particolare dei beni indisponibili e' autorizzato dalla Giunta Regionale e puo' essere attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, si sia dato luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 13.
(Destinazione d'uso dei beni disponibili)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore Generale.
2. L'assegnazione puo' avvenire:
a) a titolo oneroso mediante contratti di locazione, affitto od uso a soggetti pubblici o privati, con corrispettivo di un canone;
b) a titolo gratuito mediante contratti di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono finalita' di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio sanitaria ed ospedaliera.

Art. 14.
(Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile)

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile e' disposta dal Direttore Generale su autorizzazione della Giunta Regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore Generale trasmette alla Giunta Regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:
a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa, alienazione del bene od uso diverso da quello stabilito ai sensi dell'articolo 12.
3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresi' contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 11.

Art. 15.
(Alienazione dei beni patrimoniali)

1. Il Direttore Generale puo' provvedere, previa comunicazione alla Regione nel caso di beni immobili, all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2, 3 e 4, de di importo inferiore ai 200 milioni e previa autorizzazione della Giunta Regionale se di importo superiore.
2. L'alienazione e' effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero mediante licitazione privata, quando in relazione alle caratteristiche del bene e' individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.
3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.
4. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando il valore del bene non superi duecentocinquantamila ECU;
tale importo e' aggiornato annualmente dal Direttore Generale, in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) ed al valore dell'ECU, determinato in sede nazionale;
b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico, che individuano un soggetto pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.

Titolo III. Dell'attivita' contrattuale

Capo I. Fornitura di beni e servizi

Art. 16.
(Oggetto)

1. Le U.S.L. e le A.O. provvedono alla fornitura di beni e servizi mediante contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto.
2. Ai fini della legge si considerano appalti di lavori i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, dalle U.S.L. e A.O. con un'impresa, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori oppure, congiuntamente l'esecuzione e la progettazione di lavori oppure, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze specificamente stabilite dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Sono concessioni di lavori i contratti aventi gli oggetti di cui al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'organismo concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

Capo II. Rinvio ad altre normative

Art. 17.
(Legislazione nazionale e regolamenti delle Unita' Sanitarie Locali e delle altre Aziende)

1. I Direttori Generali disciplinano, in apposito Regolamento, redatto secondo criteri definiti dalla Giunta Regionale, le procedure dei contratti di fornitura, di appalto e concessione di lavori, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge e per quanto non previsto, dalle norme nazionali in materia.

Titolo IV. Della gestione economico finanziaria

Capo I. Contabilita' Generale

Art. 18.
(Programma di attivita')

1. Le U.S.L. e le A.O. adottano, entro il 31 ottobre di ogni triennio, un programma di attivita' articolato in stralci annuali, da verificare alla chiusura di ciascun anno, attraverso il quale fissano le scelte ed individuano gli obiettivi assunti nel periodo di riferimento.
2. Il programma di attivita' e' definito sulla base della programmazione regionale e tiene conto, limitatamente alle U.S.L., delle linee di indirizzo formulate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Il programma di attivita' delle U.S.L. deve contenere, in separata evidenza, i programmi di ciascun presidio ospedaliero e di ciascun distretto.

Art. 19.
(Bilancio pluriennale)

1. I Direttori Generali adottano ogni anno, insieme al bilancio economico annuale di previsione, anche un bilancio pluriennale.
2. Il bilancio pluriennale e' redatto in coerenza con il programma di attivita' di cui all'articolo 18 ed e' riferito ad un arco temporale coincidente con questo.
3. Il bilancio pluriennale rappresenta, per ogni esercizio di riferimento, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione nonche' della situazione patrimoniale e costituisce lo strumento per riscontrare le modalita' di utilizzazione delle risorse del periodo considerato. Il bilancio pluriennale evidenzia altresi' gli investimenti previsti, indicando le modalita' di copertura ed i riflessi sui costi e ricavi di esercizio.
4. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.

Art. 20.
(Bilancio di previsione)

1. Le U.S.L. e le A.O. rappresentano la previsione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' della situazione patrimoniale attraverso un bilancio economico redatto in pareggio.
2. Il bilancio economico di previsione e' adottato dal Direttore Generale entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, coincidente con l'anno solare, e' riferito all'esercizio successivo a quello in cui e' adottato e viene trasmesso alla Regione entro il 30 novembre.
3. Il bilancio economico di previsione e' redatto sulla base del programma di attivita', nel limite del budget autorizzato ed assegnato dalla Giunta Regionale e considerati gli altri ricavi di gestione nonche' la situazione patrimoniale.

Art. 21.
(Bilancio consuntivo di esercizio)

1. Il bilancio consuntivo di esercizio rappresenta la situazione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' del patrimonio.
2. Il bilancio consuntivo di esercizio e' adottato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e' inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 412/1991.

Art. 22.
(Utili e perdite di esercizio)

1. Eventuali utili di esercizio sono utilizzati per investimenti, acquisizione di beni mobili e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Limitatamente alle U.S.L., gli utili di esercizio sono utilizzati in via prioritaria per riequilibrare eventuali situazioni di disomogeneita' esistenti nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Nel caso di perdite di esercizio, il Direttore Generale deve analizzare, nella relazione da allegare al bilancio, le specifiche cause che hanno determinato le perdite stesse, indicando altresi' puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 23.
(Principi per la redazione dei bilanci)

1. Nella redazione dei bilanci si tiene conto dei seguenti principi:
a) i proventi e gli oneri devono essere riferiti a quelli di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
b) i rischi devono essere riferiti a quelli di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
c) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Art. 24.
(Struttura dei bilanci)

1. I bilanci delle U.S.L. e delle A.O. sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformita' al decreto interministeriale previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto.
3. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' ai contenuti di cui all'articolo 2427 del codice civile in quanto compatibili.
4. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente nell'esercizio precedente.
5. Per i fini di cui alla lettera h) dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nei bilanci deve essere individuata la spesa complessiva per il personale.
6. All'interno dei bilanci delle U.S.L. devono essere inserite, in separata evidenza, le previsioni e le risultanze dei bilanci interni di ciascun presidio ospedaliero, di ciascun distretto e del Dipartimento di Prevenzione.

Art. 25.
(Piano dei conti)

1. I costi sostenuti dalle U.S.L. e dalle A.O. sono classificati in conti.
2. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di costo.
3. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.
4. Il piano dei conti e' redatto in conformita' allo schema predisposto dalla Giunta Regionale.

Art. 26.
(Disposizioni particolari per la redazione dello stato patrimoniale)

1. Nella redazione dello stato patrimoniale si deve tener conto, in particolare, dei seguenti principi:
a) i beni patrimoniali destinati ad un uso durevole devono essere considerati tra le immobilizzazioni;
b) i fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza;
c) nella voce ratei e riscontri attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi;
d) nella voce ratei e riscontri passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio eseguibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi diversi.
2. Nelle voci di cui al comma 1, lettere c) e d) possono essere iscritte quote di costi o proventi comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.

Art. 27.
(Prospetti sulle previsioni annuali di cassa)

1. Per i fini di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le U.S.L. e le A.O.
trasmettono alla Giunta Regionale, unitamente al bilancio economico di previsione, il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.
2. Tale prospetto e' altresi' trasmesso, con cadenza trimestrale, nei termini previsti dalla legge n. 468/1978.

Art. 28.
(Relazioni del Direttore Generale sulla gestione)

1. I bilanci devono essere corredati da una relazione del Direttore Generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori di attivita', con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Art. 29.
(Pubblicazione dei bilanci)

1. Entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte della Giunta Regionale, i bilanci consuntivi di esercizio delle U.S.L. e delle A.O. sono resi pubblici, unitamente ai risultati per centri di costo.

Capo II. Contabilita' analitica

Art. 30.
(Finalita' e caratteristiche)

1. La contabilita' analitica ha come fine:
a) l'analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati per un efficace controllo di gestione;
b) l'elaborazione di indicatori di produttivita';
c) l'elaborazione di standards di riferimento da utilizzarsi anche al fine della ripartizione del Fondo sanitario.
2. La contabilita' analitica e' caratterizzata:
a) dalla articolazione delle U.S.L. e delle A.O. in centri di costo;
b) dalla classificazione dei costi in un Piano dei conti.
3. All'articolazione delle U.S.L. e delle A.O. in centri di costo provvedono i direttori generali attraverso un piano dei centri di costo, adottato sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale.

Art. 31.
(Contabilita' di magazzino)

1. Nell'ambito della contabilita' analitica le U.S.L. e le A.O. istituiscono un'apposita contabilita' di magazzino mediante idonee rilevazioni, che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantita' esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

Art. 32.
(Controlli di gestione)

1. Il Direttore Generale garantisce il controllo di gestione attraverso modalita' che consentano l'integrazione tra il sistema della contabilita' analitica ed il sistema degli indicatori di qualita' previsto dall'articolo 14 del decreto.
2. Le attivita' di controllo gestionale sono organizzate sulla base di criteri generali definiti dalla Giunta Regionale. Tali criteri garantiscono il coinvolgimento, nell'attivita' di controllo, di tutti i livelli di responsabilita' presenti nelle varie componenti organizzative delle U.S.L. e delle A.O. e devono consentire di analizzare:
a) le attivita' svolte e le prestazioni fornite in relazione al bisogno sanitario, alle code, liste d'attesa ed alla capacita' produttiva;
b) il rendimento dei fattori produttivi ed i correlativi costi.
3. Il Direttore Generale, avvalendosi del centro di controllo direzionale, verifica ed analizza mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la qualita' delle prestazioni fornite, la corretta ed economica gestione delle risorse.
4. I risultati dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo sono comunicati, almeno trimestralmente, alla Giunta Regionale ai fini dell'elaborazione di indicatori di produttivita' e di standards di riferimento; in caso di inadempienza del Direttore Generale interviene la Giunta Regionale.

Art. 33.
(Gestione economico finanziaria dei presidi ospedalieri delle Unita' Sanitarie Locali)

1. Per gli effetti della presente legge i presidi ospedalieri delle U.S.L., che operano con contabilita' separata, sono equiparati alle A.O. ed agli stessi si applicano le norme di cui ai Titoli III, IV, V e VI.
2. La quota di finanziamento di ciascun presidio ospedaliero e' determinata dal Direttore Generale con i criteri previsti dall'articolo 2.

Art. 34.
(Gestione economico finanziaria dei distretti socio sanitari di base)

1. Per gli effetti della presente legge ai distretti socio sanitari di base, che operano con contabilita' separata, si applicano le norme di cui ai titoli III, IV, V e VI.
2. La quota di finanziamento di ciascun distretto socio sanitario di base e' determinata dal Direttore Generale sulla base della quota capitaria assegnata dalla Giunta Regionale per le funzioni sanitarie e per le funzioni assistenziali, sulla base delle risorse di cui all'articolo 5, tenuto conto delle attivita' attribuite a ciascun distretto dalla legge regionale 22 settembre 1994, n. 39.

Art. 35.
(Gestione economico finanziaria del Dipartimento di Prevenzione)

1. Agli effetti della presente legge, al Dipartimento di Prevenzione, che opera con contabilita' separata, si applicano le norme di cui ai titoli III, IV, V e VI.
2. La quota di finanziamento di ciascun servizio del Dipartimento di Prevenzione e' determinata dal Direttore Generale sulla base delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3 e delle indicazioni della Giunta Regionale.

Titolo V. Regolamenti e scritture obbligatorie

Art. 36.
(Regolamento di contabilita')

1. Le U.S.L. e le A.O. definiscono in appositi Regolamenti di contabilita' i criteri e le modalita' in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile.
2. A tali fini la Giunta Regionale, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge, determina criteri e modalita' uniformi per la tenuta della contabilita' generale ed analitica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di controllo gestionale.

Art. 37.
(Scritture obbligatorie)

1. Le U.S.L. e le A.O. devono obbligatoriamente tenere i seguenti libri:
a) libro giornale;
b) libro delle deliberazioni del Direttore Generale;
c) libro delle adunanze del Collegio dei Revisori;
d) libro degli inventari;
e) giornale di magazzino.
2. Le scritture contabili devono consentire:
a) la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo i modelli contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico;
b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione di prospetti periodici;
c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi;
d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione.
3. I criteri e le modalita' per la tenuta delle scritture di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta Regionale sulla base dei principi di cui all'articolo 2214 del codice civile in quanto compatibili.

Titolo VI. Norme transitorie

Art. 38.
(Gestione transitoria)

1. Le Aziende Sanitarie regionali individuate dalla L.R. n. 39/1994, sono formalmente costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 1994 e operano con decorrenza 1° gennaio 1995.
2. Ciascuna delle Aziende Sanitarie regionali di cui al comma 1 subentra alle Unita' Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.), costituite ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e comprese nel rispettivo ambito territoriale. Con l'avvenuto subentro le U.S.S.L. costituite ai sensi della L.R. n. 3/1980 si intendono estinte.
3. Il subentro di cui al comma precedente opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi del personale, del patrimonio nonche' ad ogni altro effetto, con esclusione dei rapporti di tesoreria e di quanto non compatibile con il nuovo ordinamento.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, del decreto, i trasferimenti dei beni immobili e mobili registrati sono disposti dal Presidente della Giunta Regionale con distinti decreti.
5. La pianta organica delle U.S.L. e' costituita, fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sull'organizzazione ed il funzionamento delle U.S.L. e delle A.O., dalla sommatoria delle piante organiche delle U.S.S.L. gia' facenti parte del relativo ambito territoriale, tenuto conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. A far data dal 1° gennaio 1995 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il servizio di tesoreria delle U.S.L. e' garantito, in regime di cotesoreria, dagli istituti tesorieri delle U.S.S.L. estinte comprese nel rispettivo ambito territoriale, sempreche' i relativi contratti abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 1994. Gli istituti suddetti partecipano alla cotesoreria con quote percentuali corrispondenti ai volumi di spesa di parte corrente gestiti, nell'anno 1994, dalle rispettive U.S.S.L.. La quota percentuale spettante agli istituti che, ai sensi dell'articolo 38, assumono il servizio di tesoreria delle A.O. e' ridotta proporzionalmente in ragione del volume di spesa corrente di dette aziende, risultante dal bilancio preventivo per l'esercizio 1995. Le funzioni di istituto capofila sono attribuite a quello che ha operato per l'U.S.S.L. che ha gestito il maggior volume di spesa di parte corrente calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi. Nel caso di recesso dalla cotesoreria di uno o piu' istituti, le rispettive quote sono assunte dagli altri istituti in modo direttamente proporzionale alle quote possedute. Identica disciplina si applica nei casi di contratti scaduti al 31 dicembre 1994. Durante la gestione in cotesoreria, da parte dei cotesorieri si applicano le condizioni piu' favorevoli fra quelle applicate dagli istituti predetti alle U.S.S.L. estinte.

Art. 39.
(Gestione transitoria delle Aziende Ospedaliere)

1. Le A.O. succedono alle U.S.S.L. estinte nella titolarita' dei rapporti contrattuali, destinati, in via esclusiva o prevalente, a garantire l'erogazione dei servizi ospedalieri presso le sedi in cui le stesse si articolano ai sensi dell'Allegato B alla L.R. n. 39/1994.
2. Laddove la successione intervenga in forza del criterio di prevalenza, si dovra' procedere fra A.O. e nuova U.S.L. alla dismissione della parte di non pertinenza, mediante cessione parziale del contratto ovvero ove cio' non sia possibile, mediante distinta regolamentazione convenzionale.
3. Sono trasferiti al patrimonio delle A.O. i beni mobili che, alla data di entrata in vigore della legge, sono ubicati presso le strutture dei presidi ospedalieri costituiti in Azienda e sono utilizzati per l'erogazione dei servizi sanitari o tecnici della stessa.
4. I beni mobili destinati a funzioni diverse da quelle indicate nel comma 3 ed ubicati presso le strutture ospedaliere sono attribuiti al patrimonio dell'Azienda, anche in presenza di piu' soggetti utilizzatori, purche' sia prevalente l'utilizzo ospedaliero.
5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, l'esistenza di una pluralita' di beni fungibili, utilizzati da piu' soggetti, comporta la necessita' di una attribuzione proporzionale all'utilizzo.
6. A far data dal 1° gennaio 1995 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il servizio di tesoreria dell'A.O. e' gestito dall'istituto tesoriere della U.S.S.L. estinta, cui afferiva il presidio alla stessa conferito. Nell'ipotesi in cui l'A.O. sia costituita da presidi gia' appartenenti a distinte U.S.S.L., la gestione spetta all'istituto tesoriere di quella a cui apparteneva il presidio con maggior numero di posti letto.
7. La pianta organica delle A.O., fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sull'organizzazione e il funzionamento delle U.S.L. e delle A.O., e' costituita dai posti gia' funzionalmente afferenti agli stabilimenti ed alle strutture ospedaliere conferiti alla Azienda medesima nonche' dai posti gia' assegnati ai servizi generali dell'estinta U.S.S.L..
8. Il Direttore Generale della U.S.L. che, per effetto della temporanea assegnazione dei posti ricompresi nei servizi generali, non sia in grado di garantire i servizi medesimi, puo' richiedere alla A.O. di avvalersi del personale che ricopre i posti suddetti. Le modalita' organizzative e gli aspetti finanziari sono disciplinati con apposita convenzione. In caso di disaccordo l'Assessore regionale competente in materia di sanita' interviene con proprio atto vincolante per le parti.
9. Per quanto non diversamente disposto dall'articolo si applicano alle A.O. le disposizioni di cui all'articolo 37.

Art. 40.
(Gestione separata della contabilita' 1994 ed anni precedenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilita' economico finanziaria e patrimoniale e la contabilita' finanziaria delle U.S.L. e delle A.O. dovranno essere tenute separate rispetto a quelle degli anni 1994 e precedenti. I criteri e le modalita' di gestione sono definiti dalla Giunta Regionale.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, la gestione a stralcio delle attivita' e passivita' pregresse facenti capo alle U.S.S.L. estinte compete al Direttore Generale, il quale vi provvede avvalendosi di idonea struttura collocata in posizione di staff. Per attivita' e passivita' pregresse si intendono i crediti ed i debiti sorti, per l'intervenuta prestazione di una delle parti, entro il 31 dicembre 1994 e non adempiuti a detta data.

Art. 41.
(Organizzazione e funzionamento delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.)

1. Fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sull'organizzazione ed il funzionamento delle U.S.L. e delle A.O., trovano applicazione i regolamenti dei servizi adottati in attuazione della legge regionale 23 aprile 1990, n. 47, fatta salva la possibilita' di procedere all'unificazione funzionale di determinati servizi e della relativa responsabilita'.
2. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto, le relative funzioni sono attribuite al Collegio dei Revisori dell'U.S.S.L. compresa nel relativo ambito territoriale che, nell'anno 1994, ha gestito il maggior volume di spesa di parte corrente.
3. Nelle A.O. le funzioni del Collegio dei Revisori, fino alla nomina del medesimo, sono attribuite al Collegio dei Revisori dell'U.S.S.L. che comprendeva fra le proprie strutture il presidio con il maggior numero di posti letto.
4. Qualora dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi si determini in capo ad un medesimo Collegio una duplicazione di funzioni, il Collegio dei Revisori dell'U.S.L. e' individuato utilizzando il criterio di cui al comma 2 in senso compatibile al divieto di cumulo.

Art. 42.
(Disposizioni in materia di gestione delle attivita' socio assistenziali)

1. Fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sull'esercizio delle funzioni socio assistenziali e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, al fine di assicurare la continuita' delle relative prestazioni, le U.S.L. esercitano, in applicazione delle legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, le attivita' precedentemente svolte dalle U.S.S.L. estinte.
2. Per il periodo di cui al comma 1 nulla e' innovato rispetto alla gestione ed all'organizzazione dei servizi socio assistenziali, i quali continueranno ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito territoriale di ogni singola U.S.S.L. preesistente. Il Direttore Generale, per l'adozione degli atti in materia socio assistenziale, acquisisce il parere del coordinatore socio assistenziale del servizio interessato.
3. Il personale gia' assegnato allo svolgimento di attivita' socio assistenziali nelle U.S.S.L. estinte e' provvisoriamente utilizzato dalle nuove U.S.L., fino alle nuove determinazioni contenute nella L.R. n. 20/1982.

Art. 43.
(Adempimenti contabili di transizione)

1. Fino al 31 dicembre 1995 il bilancio, la contabilita' finanziaria e le scritture obbligatorie continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale per l'esercizio 1995.
2. Il bilancio di previsione 1995 per le U.S.L. e le A.O., predisposto dai legali rappresentanti delle U.S.S.L. ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 39/1994, deve essere inviato alla Regione per l'approvazione da parte delle Giunta Regionale e contestualmente essere anche trasmesso alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto.
3. Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, procede alla revisione dei documenti di bilancio per l'anno 1995 ed adotta i necessari adeguamenti e variazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e da trasmettere alla Conferenza dei Sindaci.

Titolo VII. Norme finali

Art. 44.
(Disposizioni in materia di responsabilita')

1. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme nazionali, ai Direttori Generali ed ai dipendenti delle U.S.L. e delle altre aziende si applicano le norme che disciplinano la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti regionali.

Art. 45.
(Indebitamento)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto e fatte salve le eccezioni ivi previste, e' fatto divieto alle U.S.L. ed alle A.O. di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento.
2. La contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito previste dall'articolo 3, comma 5, lettera f), punto 2), sono autorizzate dalla Giunta Regionale che puo', in presenza di provate necessita', prestare garanzie fideiussorie.

Art. 46.
(Rinvio ai principi del codice civile)

1. Per quanto non previsto dalla legge, la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle U.S.L. e delle A.O. e' informata ai principi generali di cui al codice civile in quanto compatibili.

Art. 47.
(Abrogazione di norme)

1. I Titoli I, II, V, VIII, IX, X, XI e XII della L.R. n. 2/1981, modificata con legge regionale 28 marzo 1983, n. 9 e con legge regionale 31 agosto 1989, n. 56, sono abrogati. Sono altresi' abrogati i riferimenti al Comitato di gestione ed alla Assemblea; agli stessi si sostituisce il termine Direttore Generale.
2. La L.R. n. 9/1983, e' abrogata a decorrere dalla data del provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto.
3. La legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni, e' abrogata.
4. Sono altresi' abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quanto previsto dalla legge.

Art. 48.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'articolo 45, comma 4 dello Statuto.