Disegno di legge regionale, n. 5532.
Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria
delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Allegato Titolo I. - Del finanziamento Capo I. - Spesa corrente ( U.S.S.L. )
1. Il fondo sanitario, al netto della quota riservata alle aziende
ospedaliere, nonche' delle quote individuate ai sensi degli artt. 4
e 5 della presente legge e' ripartito annualmente dalla Giunta
Regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai
livelli di assistenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. La Giunta Regionale destina annualmente alle aziende
ospedaliere, a parziale copertura delle spese di gestione, una quota
di finanziamento pari al 50% dei costi complessivi delle
prestazioni, che l'azienda e' in condizioni di erogare, rilevabili
sulla base della contabilita'. 1. La Giunta Regionale, in occasione della ripartizione del fondo
sanitario puo' accantonare una quota non superiore al 5% da
utilizzarsi per interventi imprevisti, per correggere eventuali
squilibri territoriali, per spese dirette della Regione e per gli
interventi di cui al precedente articolo 3 non finanziati con
risorse vincolate attribuite dallo Stato. 1. Gli oneri per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali
delegati dagli Enti Locali sono a totale carico degli Enti
deleganti. 1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle aziende ospedaliere
sono definite annualmente dalla Giunta Regionale. Capo II. - Spesa in conto capitale 1. La quota del fondo sanitario in conto capitale e' ripartita tra
le U.S.S.L. , le Aziende ospedaliere, gli ospedali dell'Ordine
Mauriziano, gli ospedali Evangelico Valdesi e le Istituzioni
Sanitarie che le leggi regionali individuano come facenti parte
della rete regionale, sulla base di programmi di investimento
approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta sentiti i
Direttori generali e gli Amministratori delle aziende e delle
istituzioni interessate, in concomitanza con l'approvazione del
Piano Sanitario Regionale. Titolo II. - Del patrimonio Capo I. - Classificazione dei beni e scritture patrimoniali 1. I beni appartenenti alle U.S.S.L. ed alle Aziende ospedaliere
sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni
patrimoniali disponibili. 1. Le attivita' e le passivita' relative alle U.S.S.L. ed alle
Aziende ospedaliere sono descritte in un apposito inventario. 1. I Direttori generali delle U.S.S.L. e delle Aziende
ospedaliere individuano i dipendenti cui debbono essere dati in
consegna i beni mobili ed i beni di cui al comma 2 dell'articolo 8
della presente legge. 1. La Giunta Regionale definisce criteri uniformi per la
determinazione del valore dei beni sulla base dei seguenti principi: Capo II. - Amministrazione e gestione del patrimonio 1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere
destinati: 1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati
all'uso loro assegnato dal Direttore generale. 1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la
conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile e' disposta dal
Direttore generale su autorizzazione della Giunta Regionale. 1. Il Direttore generale puo' provvedere, previa comunicazione alla
Regione nel caso di beni immobili, all'alienazione dei beni
patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi
successivi. Titolo III. - Dell'attivita' contrattuale Capo I. - Fornitura di beni e servizi 1. Le U.S.L. e le Aziende ospedaliere provvedono alla fornitura
di beni e servizi mediante contratti aventi per oggetto l'acquisto,
la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o
senza opzioni per l'acquisto. Capo II. - Rinvio ad altre normative U.S.S.L. e delle altre Aziende
1. I Direttori generali disciplinano, in apposito relamento, le
procedure dei contratti di fornitura, di appalto e concessione di
lavori, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge e,
per quanto non previsto, dalle norme nazionali in materia. Titolo IV. - Delle gestione economico finanziaria Capo I. - Contabilita' generale 1. Le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere adottano entro il 31
ottobre di ogni triennio un programma di attivita' articolato in
stralci annuali, da verificare alla chiusura di ciascun anno,
attraverso il quale fissano le scelte ed individuano gli obiettivi
assunti nel periodo di riferimento. 1. I Direttori generali adottano ogni anno, insieme al bilancio
economico annuale di previsione, anche un bilancio pluriennale. 1. Le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere rappresentano la
previsione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' della
situazione patrimoniale attraverso un bilancio economico redatto in
pareggio. 1. Il bilancio consuntivo di esercizio rappresenta la situazione
annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' del patrimonio. 1. Eventuali utili di esercizio sono utilizzati per investimenti in
conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di
incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione.
Limitatamente alle U.S.S.L. gli utili di esercizio sono utilizzati
in via prioritaria per riequilibrare eventuali situazioni di
disomogeneita' esistenti nell'ambito del rispettivo territorio. 1. Nella redazione dei bilanci si tiene conto dei seguenti
principi: 1. I bilanci delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere sono
costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa. 1. I costi sostenuti dalle U.S.L. e dalle Aziende ospedaliere sono
classificati in conti. 1. Nella redazione dello stato patrimoniale si deve tener conto, in
particolare, dei seguenti principi: 1. Per i fini di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni ed integrazioni, le U.S.S.L. e le
Aziende ospedaliere trasmettono alla Giunta Regionale, unitamente al
bilancio economico di previsione, il prospetto relativo alle
previsioni del fabbisogno annuale di cassa. 1. I bilanci devono essere corredati da una relazione del Direttore
generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della
gestione nel suo complesso e nei vari settori di attivita', con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti. 1. Entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte della Giunta
Regionale, i bilanci consuntivi di esercizio delle U.S.S.L. e
delle Aziende ospedaliere sono resi pubblici, unitamente ai
risultati per centri di costo. Capo II. - Contabilita' analitica 1. La contabilita' analitica ha come fine: 1. Nell'ambito della contabilita' analitica le U.S.S.L. e le
Aziende ospedaliere istituiscono un'apposita contabilita' di
magazzino mediante idonee rilevazioni che debbono distintamente
indicare, per categorie omogenee di beni, le quantita' esistenti
all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al
termine di ogni mese. 1. Il Direttore generale garantisce il controllo di gestione
attraverso modalita' che consentano l'integrazione tra il sistema
della contabilita' analitica ed il sistema degli indicatori di
qualita' previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. 1. Per gli effetti della presente legge i presidi ospedalieri delle
U.S.S.L. che operano con contabilita' separata, sono equiparati
alle Aziende ospedaliere ed agli stessi si applicano le norme di cui
ai Titoli III, IV, V e VI. Sanitari di base
1. Per gli effetti della presente legge ai distretti socio-sanitari
di base, che operano con contabilita' separata, si applicano le
norme di cui ai titoli III, IV, V e VI. Titolo V. - Regolamenti e scritture obbligatorie 1. Le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere definiscono in appositi
Regolamenti di contabilita' i criteri e le modalita' in base ai
quali devno essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza
economica e contabile. 1. Le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere devono obbligatoriamente
tenere i seguenti libri: Titolo VI. - Norme finali e transitorie 1. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme
nazionali, ai Direttori generali ed ai dipendenti delle U.S.S.L. e
delle altre aziende si applicano le norme che disciplinano la
responsabilita' degli Amministratori e dei dipendenti regionali. 1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 5 lettera f) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, e fatte salve le eccezioni ivi previste, e' fatto
divieto alle U.S.S.L. ed alle Aziende ospedaliere di ricorrere a
qualsiasi forma di indebitamento. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, la gestione
economico finanziaria e patrimoniale delle U.S.S.L. e delle
Aziende ospedaliere e' informata ai principi generali di cui al
Codice Civile cosi' come modificato e integrato dal decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in quanto compatibili. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la contabilita'
economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilita' finanziaria
delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere dovranno
essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e
precedenti. 1. I titoli I, II, V, VIII, IX, X, XI e XII della legge regionale
13 gennaio 1981, n. 2, modificata con legge regionale 28 marzo 1983,
n. 9, sono abrogati. Sono altresi' abrogati i riferimenti al
Comitato di Gestione ed alla Assemblea, agli stessi si sostituisce
il termine Direttore Generale. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Uffiiale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 4 dell'articolo
45 dello Statuto regionale.
All. , 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
(Finanziamento delle Unita' Sanitarie Locali)
2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base
di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni
da compensare in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche, per singolo caso, fornite dalle U.S.S.L. ;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
(Finanziamento delle Aziende Ospedaliere)
2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del comma 1 sono
finanziate attraverso:
a) gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate,
sulla base di tariffe definite dalla Giunta Regionale;
b) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da
parte dei cittadini;
c) gli introiti connessi all'esercizio delle attivita' libero
professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a
servizi integrativi a pagamento;
d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni nonche' dall'utilizzo
del patrimonio dell'azienda;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
anche agli ospedali dell'Ordine Mauriziano, agli ospedali Evangelico
Valdesi ed alle Istituzioni Sanitarie che le leggi regionali
individuano come facenti parte della rete regionale.
(Accantonamento di quote del fondo Sanitario)
(Finanziamento dei servizi socioassistenziali
delegati dagli Enti locali)
2. L'Unita' Sanitaria allo scopo di assicurare il pareggio nella
gestione dei servizi assistenziali delegati deve stipulare con
l'ente delegante una convenzione che:
a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti,
quantita' e modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare;
b) richiami gli estremi della deliberazione dell'Ente Locale
delegante con la quale l'ente medesimo assume impegno definitivo per
l'importo e per il trasferimento delle risorse finanziarie inerenti
la convenzione stessa;
c) dia atto che i pagamenti delle spese socio-assistenziali da
parte della Unita' Sanitaria Locale ( U.S.L. ) potra' avvenire solo
nel rispetto del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Mofalita' di definizione delle tariffe per le
prestazioni erogate dalle aziende ospedaliere)
2. Nella definizione delle tariffe si deve tener conto del costo
standard delle prestazioni, della quota gia' finanziata ai sensi
dell'articolo 2 comma 1 nonche' dei criteri generali fissati dal
Ministro della sanita' ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni.
(Criteri di finanziamento)
2. I programmi di cui al comma 1 devono tener conto, in via
prioritaria, della necessita' di riequilibrare, correlandole alle
effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di
disomogeneita' esistenti sul territorio regionale relativamente alle
strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni
strumentali.
(Classificazione dei beni)
2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, quali
definiti dall'ultimo comma dell'articolo 826 del Codice civile; sono
altresi' indisponibili i beni di interesse storico, artistico,
scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico
e di valore culturale, che devono essere tutelati, valorizzati e
recuperati, cosi' come previsto dalle legge 1089/39, 1497/39 e dal
Decreto Presidente Repubblica ( DPR ) 1409 del 30.9.1963.
3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre
un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i
beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 2.
4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai
diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali
diritti sono costituiti in favore dei beni delle U.S.S.L. e delle
altre Aziende.
5. I Direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in
relazione alla effettiva destinazione degli stessi.
6. L'ammortamento del costo dei beni patrimoniali e' determinato
sulla base di criteri determinati dalla Giunta Regionale.
(Inventario)
2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il
bilancio consuntivo dell'esercizio.
3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari
all'esatta identificazione dei beni ed in particolare:
a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile,
qualora trattasi di bene immobile;
b) valore iniziale e successive variazioni ivi compresa
l'indicazione della quota di ammortamento disposta;
c) eventuale redditivita';
d) i beni culturali di cui all'articolo 8, comma 2, della presente
legge, vanno annotati in un apposito titolo dal quale risultino i
seguenti dati: descrizione del bene, stato di conservazione, luogo
di collocazione, riferimento scheda inventariale Istituto Centrale
per il catalogo e la documentazione.
4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono
corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato
sulla base dello schema interministeriale di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. I beni mobili non piu' idonei all'uso loro assegnato per
vetusta' o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e
scaricati dal relativo inventario previo accertamento
tecnico-economico delle condizioni che determinano tale stato.
6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede, previa comunicazione
al Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore generale che
dispone altresi' per la destinazione dei beni interessati.
(Consegnatari dei beni)
2. Tali dipendenti hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in
consegna e provvedono alla tenuta dei relativi registri.
(Valutazione dei beni)
a) i beni immobili destinati ad uso pubblico possono essere
valutati in relazione al prezzo di acquisto rivalutato, al valore di
stima qualora trattasi di acquisti non recenti, al costo sostenuto
per la costruzione e, nel tempo, per la manutenzione straordinaria;
b) i beni immobili da reddito possono essere valutati in relazione
al prezzo di acquisto o al costo e, successivamente, considerando il
reddito prodotto congiuntamente con il valore di mercato, lo stato
di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;
c) i beni mobili di uso durevole possono essere valutati in
relazione al prezzo di acquisto diminuito della quota di
ammortamento;
d) i beni mobili di normale consumo possono essere valutati in
relazione al prezzo di acquisto;
e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato possono essere valutati
in relazione al valore nominale;
f) i mutui passivi ed i residui debiti possono essere valutati in
linea capitale;
g) le rendite possono essere valutate attraverso la
capitalizzazione del rateo annuo al tasso legale;
h) i beni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge
possono essere valutati in base al valore di mercato o di copertura
assicurativa.
2. I criteri definiti dalla Giunta Regionale sono recepiti dalle
U.S.S.L. e dalle Aziende ospedaliere nei rispettivi Regolamenti di
contabilita'.
(Destinazione d'uso dei beni indispensabili)
a) all'uso diretto da parte delle aziende proprietarie;
b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e
nel rispetto della destinazione sanitaria.
2. L'uso particolare dei beni indisponibili e' autorizzato dalla
Giunta Regionale e puo' essere attribuito ad organismi pubblici o
privati nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni si sia dato luogo alle sperimentazioni gestionali
previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
(Destinazione d'uso dei beni disponibili)
2. L'assegnazione puo' avvenire:
a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od
uso, a soggetti pubblici, dietro corrispettivo di un canone;
b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, a soggetti
pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalita'
di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio
sanitaria ed ospedaliera.
(Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile)
2. Per i fini di cui al comma 1 il Direttore generale trasmette
alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con
adeguate indicazioni in merito:
a) ai motivi per i quali si intende procedere alla concellazione;
b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa: alienazione del
bene od uso diverso da quello stabilito ai sensi dell'articolo 12.
3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata
all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresi'
contenere specifica indicazione del valore del bene da determinarsi
sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 11.
(Alienazione dei beni patrimoniali)
2. L'alienazione e' effettuata, di norma, mediante pubblico incanto
ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene e'
individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante
licitazione privata.
3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo piu' alto
rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera
di invito.
4. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando il valore del bene non superi 250.000 ECU : tale importo
e' aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle
variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati
dall'Istituto Centrale di Statistica ed al valore dell' ECU ,
determinato in sede nazionale;
b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si
abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che ove si
sperimentassero andrebbero deserte.
c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza,
adeguatamente motivate;
d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive
ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto pubblico o
privato avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale
possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.
(Oggetto)
2. Ai fini della presente legge si considerano appalti di lavori i
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra le
U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere con un'impresa, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori oppure, congiuntamente l'esecuzione e
la progettazione di lavori, oppure, l'esecuzione con qualsiasi
mezzo, di un'opera che sia dotata di autonomia funzionale propria e
che risponda ad esigenze specificamente stabilite
dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Sono concessioni di lavori i contratti aventi gli oggetti di cui
al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a
favore dell'impresa o dell'organismo concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto
accompagnato da un prezzo.
(Legislazione Nazionale e regolamenti delle)
(Programma di attivita')
2. Il programma di attivita' e' definito sulla base della
programmazione regionale e tiene conto, limitatamente alle
U.S.S.L. , delle linee di indirizzo formulate dalla Conferenza dei
Sindaci.
3. Il programma di attivita' delle U.S.S.L. deve contenere, in
separata evidenza, i programmi di ciascun presidio ospedaliero.
(Bilancio pluriennale)
2. Il bilancio pluriennale e' redatto in coerenza con il programma
di attivita' di cui all'articolo 18 ed e' riferito ad un arco
temporale coincidente con questo.
3.Il bilancio pluriennale rappresenta, per ogni esercizio di
riferimento, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione
nonche' della situazione patrimoniale e costituisce lo strumento per
riscontrare le modalita' di utilizzazione delle risorse del periodo
considerato. Il bilancio pluriennale evidenzia altresi' gli
intestimenti previsti indicando le modalita' di copertura ed i
riflessi sui costi e ricavi di esercizio.
4. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.
(Bilancio di previsione)
2. Il bilancio economico di previsione e' adottato dal Direttore
generale entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, coincidente con
l'anno solare, e' riferito all'esercizio successivo a quello in cui
e' adottato e viene trasmesso alla Regione entro il 30 novembre.
3. Il bilancio economico di previsione e' adottato sulla base del
programma di attivita' e nei limiti del budget generale autorizzato
dalla Giunta Regionale.
(Bilancio consuntivo di esercizio)
2. Il bilancio consuntivo di esercizio e' adottato dal Direttore
generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui
si riferisce ed e' inviato alla Regione per l'approvazione da parte
della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 412/91.
(Utili e perdite di esercizio)
2. Nel caso di perdite di esercizio, il Direttore generale deve
analizzare, nella relazione da allegare al bilancio, le specifiche
cause che hanno determinato le perdite stesse indicando altresi'
puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per
ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.
(Principi per la redazione dei bilanci)
a) i proventi e gli oneri devono essere riferiti a quelli di
competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso
o del pagamento;
b) i rischi devono essere riferiti a quelli di competenza
dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
c) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente.
(Struttura dei bilanci)
2. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in
conformita' al decreto interministeriale previsto dall'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' ai
contenuti di cui all'articolo 2427 del Codice civile come modificato
dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 in
quanto compatibili.
4. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico
deve essere indicato l'importo della voce corrispondente
nell'esercizio precedente.
5. Per i fini di cui alla lettera h) dell'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, nei bilanci deve essere individuata la spesa
complessiva per il personale.
6. All'interno dei bilanci delle U.S.S.L. devono essere inserite,
in separata evidenza, le previsioni e le risultanze dei bilanci
interni di ciascun presidio ospedaliero.
(Piano dei conti)
2. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere
significative le singole classi di costo.
3. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.
4 Il piano dei conti e' redatto in conformita' allo schema
predisposto dalla Giunta Regionale.
(Disposizioni particolari per la redazione dello
stato patrimoniale)
a) i beni patrimoniali destinati ad un uso durevole devono essere
considerati tra le immobilizzazioni;
b) i fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei
quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o
l'ammontare o la data di sopravvenienza;
c) nella voce ratei e riscontri attivi devono essere iscritti i
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma
di competenza di esercizi successivi;
d) nella voce ratei e riscontri passivi devono essere iscritti i co
sti di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di
competenza di esercizi diversi.
2. Nelle voci di cui al comma 1. lettere c) e d) possono essere
iscritte quote di costi o proventi comuni a due o piu' esercizi,
l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.
(Prospetti sulle previsioni annuali di cassa)
2. Tale prospetto e' altresi' trasmesso, con cadenza trimestrale,
nei termini previsti dalla legge richiamata al comma 1.
(Relazioni del Direttore genarale sulla gestione)
(Pubblicazione dei balanci)
(Finalita' e caratteristiche)
a) l'analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati
per un efficace controllo di gestione;
b) l'elaborazione di indicatori di produttivita'
c) l'elaborazione di standard di riferimento da utilizzarsi anche
al fine della ripartizione del fondo sanitario.
2. La contabilita' analitica e caratterizzata:
a) dalla articolazione delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere
in Centri di costo;
b) dalla classificazione dei costi in una Piano dei conti.
3. All'articolazione delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliera
in Centri di costo provvedono i Direttori generali attraverso un
Piano dei Centri di costo adottato sulla base di uno schema tipo
predisposto dalla Giunta Regionale.
(Contabilita' di magazzino)
(Controlli di gestioni)
2. Le attivita' di controllo gestionale sono organizzate sulla base
di criteri generali definiti dalla Giunta Regionale. Tali criteri
garantiscono il coinvolgimento, nell'attivita' di controllo, di
tutti i livelli di responsabilita' presenti nelle varie componenti
organizzative delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere e devono
consentire di analizzare.
a) le attivita' svolte e le prestazioni fornite in relazione al
bisogno sanitario ed all capacita' produttiva;
b) il rendimento dei fattori produttivi ed i correlativi costi.
3. Il Direttore generale, avvalendosi del Centro di controllo
direzionale verifica ed analizza mediante valutazione comparativa
dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli
obiettivi, la qualita' delle prestazioni fornite, la corretta ed
economica gestione delle risorse.
4. I risultati dell'attivita' di controllo di cui al presente
articolo sono comunicati, almeno trimestralmente, alla Giunta
Regionale ai fini dell'elaborazione di indicatori di produttivita' e
di standard di riferimento.
(Gestione economico finanziaria dei presidi
ospedalieri delle U.S.S.L. .)
2. La quota di finanziamento di ciascun presidio ospedaliero e'
determinata dal Direttore generale con i criteri previsti
dall'articolo 2 della presente legge.
(Gestione economico finanziaria dei distretti Socio)
2. La quota di finanziamento di ciascun distretto socio-sanitario
di base e' determinato dal Direttore generale sulla base della quota
capitaria assegnata dalla Giunta Regionale per le funzioni sanitarie
e, per le funzioni assistenziali, sulla base delle risorse di cui
all'articolo 5 della presente legge.
(Regolamento di contabilita')
2. A tali fini la Giunta Regionale, sulla base dei principi
stabiliti dalla presente legge, determina criteri e modalita'
uniformi per la tenuta della contabilita' generale ed analitica
nonche' per lo svolgimento delle attivita' di controllo gestionale.
(Scritture obbligatorie)
a) libro giornale;
b) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
c) libro delle adunanze del Collegio dei revisori;
d) libro degli inventari;
e) giornale di magazzino.
2. Le scritture contabili devono consentire:
a) la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le
variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati
secondo i modelli contanuti nello stato patrimoniale e nel conto
economico;
b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione di
prospetti periodici;
c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi;
d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico
di gestione.
3. I criteri e le modalita' per la tenuta delle scritture di cui al
comma 1 sono stabiliti dalla Giunta Regionale sulla base dei
principi di cui all'articolo 2214 del Codice civile in quanto
compatibili.
(Disposizioni in materia di responsabilita')
(Divieto di indebitamento)
2. La contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito
previsti dal numero 2 della predetta lettera f) sono autorizzati
dalla Giunta Regionale.
(Rinvio ai principi del Codice Civile)
(Gestione separata delle contabilita' 1994 ed anni
precedenti)
I criteri e le modalita' di gestione sono definiti dalla Giunta
Regionale. Qualora le predette gestioni dovessero rilevare un avanzo
netto lo stesso verra' versato alla Regione.
(Abrogazione di norme)
(Dichiarazione d'urgenza)