Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5532.

Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

Art.
All. , 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Allegato

Titolo I. - Del finanziamento

Capo I. - Spesa corrente

Art. 1.
(Finanziamento delle Unita' Sanitarie Locali)

( U.S.S.L. ) 1. Il fondo sanitario, al netto della quota riservata alle aziende ospedaliere, nonche' delle quote individuate ai sensi degli artt. 4 e 5 della presente legge e' ripartito annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche, per singolo caso, fornite dalle U.S.S.L. ;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

Art. 2.
(Finanziamento delle Aziende Ospedaliere)

1. La Giunta Regionale destina annualmente alle aziende ospedaliere, a parziale copertura delle spese di gestione, una quota di finanziamento pari al 50% dei costi complessivi delle prestazioni, che l'azienda e' in condizioni di erogare, rilevabili sulla base della contabilita'.
2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del comma 1 sono finanziate attraverso:
a) gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla Giunta Regionale;
b) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;
c) gli introiti connessi all'esercizio delle attivita' libero professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni nonche' dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli ospedali dell'Ordine Mauriziano, agli ospedali Evangelico Valdesi ed alle Istituzioni Sanitarie che le leggi regionali individuano come facenti parte della rete regionale.

Art. 4.
(Accantonamento di quote del fondo Sanitario)

1. La Giunta Regionale, in occasione della ripartizione del fondo sanitario puo' accantonare una quota non superiore al 5% da utilizzarsi per interventi imprevisti, per correggere eventuali squilibri territoriali, per spese dirette della Regione e per gli interventi di cui al precedente articolo 3 non finanziati con risorse vincolate attribuite dallo Stato.

Art. 5.
(Finanziamento dei servizi socioassistenziali delegati dagli Enti locali)

1. Gli oneri per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali delegati dagli Enti Locali sono a totale carico degli Enti deleganti.
2. L'Unita' Sanitaria allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi assistenziali delegati deve stipulare con l'ente delegante una convenzione che:
a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantita' e modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare;
b) richiami gli estremi della deliberazione dell'Ente Locale delegante con la quale l'ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo e per il trasferimento delle risorse finanziarie inerenti la convenzione stessa;
c) dia atto che i pagamenti delle spese socio-assistenziali da parte della Unita' Sanitaria Locale ( U.S.L. ) potra' avvenire solo nel rispetto del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.
(Mofalita' di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle aziende ospedaliere)

1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle aziende ospedaliere sono definite annualmente dalla Giunta Regionale.
2. Nella definizione delle tariffe si deve tener conto del costo standard delle prestazioni, della quota gia' finanziata ai sensi dell'articolo 2 comma 1 nonche' dei criteri generali fissati dal Ministro della sanita' ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II. - Spesa in conto capitale

Art. 7.
(Criteri di finanziamento)

1. La quota del fondo sanitario in conto capitale e' ripartita tra le U.S.S.L. , le Aziende ospedaliere, gli ospedali dell'Ordine Mauriziano, gli ospedali Evangelico Valdesi e le Istituzioni Sanitarie che le leggi regionali individuano come facenti parte della rete regionale, sulla base di programmi di investimento approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta sentiti i Direttori generali e gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni interessate, in concomitanza con l'approvazione del Piano Sanitario Regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 devono tener conto, in via prioritaria, della necessita' di riequilibrare, correlandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di disomogeneita' esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.

Titolo II. - Del patrimonio

Capo I. - Classificazione dei beni e scritture patrimoniali

Art. 8.
(Classificazione dei beni)

1. I beni appartenenti alle U.S.S.L. ed alle Aziende ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, quali definiti dall'ultimo comma dell'articolo 826 del Codice civile; sono altresi' indisponibili i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale, che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati, cosi' come previsto dalle legge 1089/39, 1497/39 e dal Decreto Presidente Repubblica ( DPR ) 1409 del 30.9.1963.
3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 2.
4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle U.S.S.L. e delle altre Aziende.
5. I Direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi.
6. L'ammortamento del costo dei beni patrimoniali e' determinato sulla base di criteri determinati dalla Giunta Regionale.

Art. 9.
(Inventario)

1. Le attivita' e le passivita' relative alle U.S.S.L. ed alle Aziende ospedaliere sono descritte in un apposito inventario.
2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio consuntivo dell'esercizio.
3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni ed in particolare:
a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di bene immobile;
b) valore iniziale e successive variazioni ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;
c) eventuale redditivita';
d) i beni culturali di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, vanno annotati in un apposito titolo dal quale risultino i seguenti dati: descrizione del bene, stato di conservazione, luogo di collocazione, riferimento scheda inventariale Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione.
4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I beni mobili non piu' idonei all'uso loro assegnato per vetusta' o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che determinano tale stato.
6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede, previa comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore generale che dispone altresi' per la destinazione dei beni interessati.

Art. 10.
(Consegnatari dei beni)

1. I Direttori generali delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere individuano i dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni mobili ed i beni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge.
2. Tali dipendenti hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi registri.

Art. 11.
(Valutazione dei beni)

1. La Giunta Regionale definisce criteri uniformi per la determinazione del valore dei beni sulla base dei seguenti principi:
a) i beni immobili destinati ad uso pubblico possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto rivalutato, al valore di stima qualora trattasi di acquisti non recenti, al costo sostenuto per la costruzione e, nel tempo, per la manutenzione straordinaria;
b) i beni immobili da reddito possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto o al costo e, successivamente, considerando il reddito prodotto congiuntamente con il valore di mercato, lo stato di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;
c) i beni mobili di uso durevole possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto diminuito della quota di ammortamento;
d) i beni mobili di normale consumo possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto;
e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato possono essere valutati in relazione al valore nominale;
f) i mutui passivi ed i residui debiti possono essere valutati in linea capitale;
g) le rendite possono essere valutate attraverso la capitalizzazione del rateo annuo al tasso legale;
h) i beni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge possono essere valutati in base al valore di mercato o di copertura assicurativa.
2. I criteri definiti dalla Giunta Regionale sono recepiti dalle U.S.S.L. e dalle Aziende ospedaliere nei rispettivi Regolamenti di contabilita'.

Capo II. - Amministrazione e gestione del patrimonio

Art. 12.
(Destinazione d'uso dei beni indispensabili)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:
a) all'uso diretto da parte delle aziende proprietarie;
b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.
2. L'uso particolare dei beni indisponibili e' autorizzato dalla Giunta Regionale e puo' essere attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni si sia dato luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 13.
(Destinazione d'uso dei beni disponibili)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore generale.
2. L'assegnazione puo' avvenire:
a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici, dietro corrispettivo di un canone;
b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalita' di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio sanitaria ed ospedaliera.

Art. 14.
(Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile)

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile e' disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta Regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1 il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:
a) ai motivi per i quali si intende procedere alla concellazione;
b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa: alienazione del bene od uso diverso da quello stabilito ai sensi dell'articolo 12.
3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresi' contenere specifica indicazione del valore del bene da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 11.

Art. 15.
(Alienazione dei beni patrimoniali)

1. Il Direttore generale puo' provvedere, previa comunicazione alla Regione nel caso di beni immobili, all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi.
2. L'alienazione e' effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene e' individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione privata.
3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.
4. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando il valore del bene non superi 250.000 ECU : tale importo e' aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica ed al valore dell' ECU , determinato in sede nazionale;
b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte.
c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto pubblico o privato avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.

Titolo III. - Dell'attivita' contrattuale

Capo I. - Fornitura di beni e servizi

Art. 16.
(Oggetto)

1. Le U.S.L. e le Aziende ospedaliere provvedono alla fornitura di beni e servizi mediante contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto.
2. Ai fini della presente legge si considerano appalti di lavori i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere con un'impresa, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori oppure, congiuntamente l'esecuzione e la progettazione di lavori, oppure, l'esecuzione con qualsiasi mezzo, di un'opera che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze specificamente stabilite dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Sono concessioni di lavori i contratti aventi gli oggetti di cui al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'organismo concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

Capo II. - Rinvio ad altre normative

Art. 17.
(Legislazione Nazionale e regolamenti delle)

U.S.S.L. e delle altre Aziende 1. I Direttori generali disciplinano, in apposito relamento, le procedure dei contratti di fornitura, di appalto e concessione di lavori, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge e, per quanto non previsto, dalle norme nazionali in materia.

Titolo IV. - Delle gestione economico finanziaria

Capo I. - Contabilita' generale

Art. 18.
(Programma di attivita')

1. Le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere adottano entro il 31 ottobre di ogni triennio un programma di attivita' articolato in stralci annuali, da verificare alla chiusura di ciascun anno, attraverso il quale fissano le scelte ed individuano gli obiettivi assunti nel periodo di riferimento.
2. Il programma di attivita' e' definito sulla base della programmazione regionale e tiene conto, limitatamente alle U.S.S.L. , delle linee di indirizzo formulate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Il programma di attivita' delle U.S.S.L. deve contenere, in separata evidenza, i programmi di ciascun presidio ospedaliero.

Art. 19.
(Bilancio pluriennale)

1. I Direttori generali adottano ogni anno, insieme al bilancio economico annuale di previsione, anche un bilancio pluriennale.
2. Il bilancio pluriennale e' redatto in coerenza con il programma di attivita' di cui all'articolo 18 ed e' riferito ad un arco temporale coincidente con questo.
3.Il bilancio pluriennale rappresenta, per ogni esercizio di riferimento, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione nonche' della situazione patrimoniale e costituisce lo strumento per riscontrare le modalita' di utilizzazione delle risorse del periodo considerato. Il bilancio pluriennale evidenzia altresi' gli intestimenti previsti indicando le modalita' di copertura ed i riflessi sui costi e ricavi di esercizio.
4. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.

Art. 20.
(Bilancio di previsione)

1. Le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere rappresentano la previsione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' della situazione patrimoniale attraverso un bilancio economico redatto in pareggio.
2. Il bilancio economico di previsione e' adottato dal Direttore generale entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, coincidente con l'anno solare, e' riferito all'esercizio successivo a quello in cui e' adottato e viene trasmesso alla Regione entro il 30 novembre.
3. Il bilancio economico di previsione e' adottato sulla base del programma di attivita' e nei limiti del budget generale autorizzato dalla Giunta Regionale.

Art. 21.
(Bilancio consuntivo di esercizio)

1. Il bilancio consuntivo di esercizio rappresenta la situazione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' del patrimonio.
2. Il bilancio consuntivo di esercizio e' adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e' inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 412/91.

Art. 22.
(Utili e perdite di esercizio)

1. Eventuali utili di esercizio sono utilizzati per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Limitatamente alle U.S.S.L. gli utili di esercizio sono utilizzati in via prioritaria per riequilibrare eventuali situazioni di disomogeneita' esistenti nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Nel caso di perdite di esercizio, il Direttore generale deve analizzare, nella relazione da allegare al bilancio, le specifiche cause che hanno determinato le perdite stesse indicando altresi' puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 23.
(Principi per la redazione dei bilanci)

1. Nella redazione dei bilanci si tiene conto dei seguenti principi:
a) i proventi e gli oneri devono essere riferiti a quelli di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
b) i rischi devono essere riferiti a quelli di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
c) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Art. 24.
(Struttura dei bilanci)

1. I bilanci delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformita' al decreto interministeriale previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' ai contenuti di cui all'articolo 2427 del Codice civile come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 in quanto compatibili.
4. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente nell'esercizio precedente.
5. Per i fini di cui alla lettera h) dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nei bilanci deve essere individuata la spesa complessiva per il personale.
6. All'interno dei bilanci delle U.S.S.L. devono essere inserite, in separata evidenza, le previsioni e le risultanze dei bilanci interni di ciascun presidio ospedaliero.

Art. 25.
(Piano dei conti)

1. I costi sostenuti dalle U.S.L. e dalle Aziende ospedaliere sono classificati in conti.
2. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di costo.
3. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.
4 Il piano dei conti e' redatto in conformita' allo schema predisposto dalla Giunta Regionale.

Art. 26.
(Disposizioni particolari per la redazione dello stato patrimoniale)

1. Nella redazione dello stato patrimoniale si deve tener conto, in particolare, dei seguenti principi:
a) i beni patrimoniali destinati ad un uso durevole devono essere considerati tra le immobilizzazioni;
b) i fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza;
c) nella voce ratei e riscontri attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;
d) nella voce ratei e riscontri passivi devono essere iscritti i co sti di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi diversi.
2. Nelle voci di cui al comma 1. lettere c) e d) possono essere iscritte quote di costi o proventi comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.

Art. 27.
(Prospetti sulle previsioni annuali di cassa)

1. Per i fini di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere trasmettono alla Giunta Regionale, unitamente al bilancio economico di previsione, il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.
2. Tale prospetto e' altresi' trasmesso, con cadenza trimestrale, nei termini previsti dalla legge richiamata al comma 1.

Art. 28.
(Relazioni del Direttore genarale sulla gestione)

1. I bilanci devono essere corredati da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori di attivita', con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Art. 29.
(Pubblicazione dei balanci)

1. Entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte della Giunta Regionale, i bilanci consuntivi di esercizio delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere sono resi pubblici, unitamente ai risultati per centri di costo.

Capo II. - Contabilita' analitica

Art. 30.
(Finalita' e caratteristiche)

1. La contabilita' analitica ha come fine:
a) l'analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati per un efficace controllo di gestione;
b) l'elaborazione di indicatori di produttivita' c) l'elaborazione di standard di riferimento da utilizzarsi anche al fine della ripartizione del fondo sanitario.
2. La contabilita' analitica e caratterizzata:
a) dalla articolazione delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere in Centri di costo;
b) dalla classificazione dei costi in una Piano dei conti.
3. All'articolazione delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliera in Centri di costo provvedono i Direttori generali attraverso un Piano dei Centri di costo adottato sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale.

Art. 31.
(Contabilita' di magazzino)

1. Nell'ambito della contabilita' analitica le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere istituiscono un'apposita contabilita' di magazzino mediante idonee rilevazioni che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantita' esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

Art. 32.
(Controlli di gestioni)

1. Il Direttore generale garantisce il controllo di gestione attraverso modalita' che consentano l'integrazione tra il sistema della contabilita' analitica ed il sistema degli indicatori di qualita' previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Le attivita' di controllo gestionale sono organizzate sulla base di criteri generali definiti dalla Giunta Regionale. Tali criteri garantiscono il coinvolgimento, nell'attivita' di controllo, di tutti i livelli di responsabilita' presenti nelle varie componenti organizzative delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere e devono consentire di analizzare.
a) le attivita' svolte e le prestazioni fornite in relazione al bisogno sanitario ed all capacita' produttiva;
b) il rendimento dei fattori produttivi ed i correlativi costi.
3. Il Direttore generale, avvalendosi del Centro di controllo direzionale verifica ed analizza mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la qualita' delle prestazioni fornite, la corretta ed economica gestione delle risorse.
4. I risultati dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo sono comunicati, almeno trimestralmente, alla Giunta Regionale ai fini dell'elaborazione di indicatori di produttivita' e di standard di riferimento.

Art. 33.
(Gestione economico finanziaria dei presidi ospedalieri delle U.S.S.L. .)

1. Per gli effetti della presente legge i presidi ospedalieri delle U.S.S.L. che operano con contabilita' separata, sono equiparati alle Aziende ospedaliere ed agli stessi si applicano le norme di cui ai Titoli III, IV, V e VI.
2. La quota di finanziamento di ciascun presidio ospedaliero e' determinata dal Direttore generale con i criteri previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 34.
(Gestione economico finanziaria dei distretti Socio)

Sanitari di base 1. Per gli effetti della presente legge ai distretti socio-sanitari di base, che operano con contabilita' separata, si applicano le norme di cui ai titoli III, IV, V e VI.
2. La quota di finanziamento di ciascun distretto socio-sanitario di base e' determinato dal Direttore generale sulla base della quota capitaria assegnata dalla Giunta Regionale per le funzioni sanitarie e, per le funzioni assistenziali, sulla base delle risorse di cui all'articolo 5 della presente legge.

Titolo V. - Regolamenti e scritture obbligatorie

Art. 35.
(Regolamento di contabilita')

1. Le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere definiscono in appositi Regolamenti di contabilita' i criteri e le modalita' in base ai quali devno essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile.
2. A tali fini la Giunta Regionale, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge, determina criteri e modalita' uniformi per la tenuta della contabilita' generale ed analitica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di controllo gestionale.

Art. 36.
(Scritture obbligatorie)

1. Le U.S.S.L. e le Aziende ospedaliere devono obbligatoriamente tenere i seguenti libri:
a) libro giornale;
b) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
c) libro delle adunanze del Collegio dei revisori;
d) libro degli inventari;
e) giornale di magazzino.
2. Le scritture contabili devono consentire:
a) la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo i modelli contanuti nello stato patrimoniale e nel conto economico;
b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione di prospetti periodici;
c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi;
d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione.
3. I criteri e le modalita' per la tenuta delle scritture di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta Regionale sulla base dei principi di cui all'articolo 2214 del Codice civile in quanto compatibili.

Titolo VI. - Norme finali e transitorie

Art. 37.
(Disposizioni in materia di responsabilita')

1. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme nazionali, ai Direttori generali ed ai dipendenti delle U.S.S.L. e delle altre aziende si applicano le norme che disciplinano la responsabilita' degli Amministratori e dei dipendenti regionali.

Art. 38.
(Divieto di indebitamento)

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 5 lettera f) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatte salve le eccezioni ivi previste, e' fatto divieto alle U.S.S.L. ed alle Aziende ospedaliere di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento.
2. La contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito previsti dal numero 2 della predetta lettera f) sono autorizzati dalla Giunta Regionale.

Art. 39.
(Rinvio ai principi del Codice Civile)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle U.S.S.L. e delle Aziende ospedaliere e' informata ai principi generali di cui al Codice Civile cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in quanto compatibili.

Art. 40.
(Gestione separata delle contabilita' 1994 ed anni precedenti)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la contabilita' economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilita' finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti.
I criteri e le modalita' di gestione sono definiti dalla Giunta Regionale. Qualora le predette gestioni dovessero rilevare un avanzo netto lo stesso verra' versato alla Regione.

Art. 41.
(Abrogazione di norme)

1. I titoli I, II, V, VIII, IX, X, XI e XII della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, modificata con legge regionale 28 marzo 1983, n. 9, sono abrogati. Sono altresi' abrogati i riferimenti al Comitato di Gestione ed alla Assemblea, agli stessi si sostituisce il termine Direttore Generale.

Art. 42.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Uffiiale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 dello Statuto regionale.