Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7.

Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione.

(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita')

1. In attesa della determinazione delle piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) la presente legge individua le piante organiche dei nuovi Enti di gestione delle aree protette, di cui all'articolo 2, mediante la riduzione di un numero corrispondente di posti delle piante organiche degli Enti di gestione, di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Nuove piante organiche)

1. Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali 17 aprile 1990, n. 28, 22 aprile 1991, n. 14, 14 gennaio 1992, n. 1, con le quali sono stati, rispettivamente, istituiti il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte, il Parco naturale di Stupinigi, sono individuate le piante organiche dei seguenti Enti di gestione:
a) Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po della Pianura Torinese: n. 11 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 2;
V: n. 5;
VI: n. 2;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
b) Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto cuneese: n. 11 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 3;
V: n. 4;
VI: n. 2;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
c) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese: n. 9 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 2;
V: n. 4;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
d) Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi: n. 7 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 1;
V: n. 3;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII : n. 1.
2. La pianta organica del personale del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, istituito con legge regionale 19 agosto 1991, n. 38, e' individuata in n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 3;
V: n. 2;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII: n. 1.
3. La pianta organica dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po alessandrino e torrente Orba, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e' integrata di n. 10 unita' cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 2;
V: n. 4;
VI: n. 3;
VII: n. 1.
4. La pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, e' integrata di n. 3 unita', cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 1;
V : n. 1;
VI: n. 1.
5. La pianta organica dell'Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte d'Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e' integrata di n. 3 unita', cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 2;
V: n. 1.

Art. 3.
(Riduzione delle piante organiche)

1. Le piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e successive integrazioni e modificazioni e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono ridotte complessivamente di n. 62 unita', cosi' ripartite per Ente e qualifica funzionale:
a) Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio:
V: n. 1;
b) Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea:
V: n. 1;
c) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione:
VI: n. 1;
d) Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa:
V: n. 1;
e) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco:
V: n. 1;
VI: n. 1;
VIII: n. 1;
f) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani:
VII: n. 1;
VIII: n. 1.
g) Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour:
IV: n. 1;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
h) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino:
VII: n. 1.
VIII: n. 1;
i) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo:
V: n. 3;
l) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo:
IV: n. 14;
V: n. 17;
VI: n. 8;
VII: n. 2;
VIII: n. 2;
m) Ente di gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre':
IV: n. 1;
n) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della S.S. Trinita' di Ghiffa:
VII: n. 1.

Art. 4.
(Funzioni di Segretario dell'Ente)

1. Negli Enti di gestione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, le mere funzioni di Segretario degli Organi collegiali dell'Ente sono esercitate dal dipendente inquadrato nell'VIII qualifica funzionale.

Art. 5.
(Funzioni di polizia giudiziaria)

1. I dipendenti di tutti gli Enti di gestione delle aree protette, addetti alla vigilanza inquadrati nella V qualifica, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali approvato con legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto Presidente Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
2. I dipendenti inquadrati nella VI qualifica con compiti di vigilanza, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'articolo 3, comma 5, della l. r. 14/1989, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D. P. R. n. 447/1988; le medesime attribuzioni sono assegnate ai dipendenti di VII qualifica che svolgono compiti di vigilanza.
3. Per il personale di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 articolo e' d'obbligo l'uso dell'uniforme. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

Art. 6.
(Copertura delle piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette)

1. Per la prima copertura dei posti delle piante organiche individuate dall'articolo 2, si procede, in attesa della ridefinizione complessiva delle dotazioni organiche di tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali mediante analisi dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 537/1993, esclusivamente con mobilita' dagli Enti di gestione delle aree protette, dalla Regione o da altri Enti da questa dipendenti a parita' di profilo professionale.
2. Nei confronti del personale che, a seguito dell'applicazione della presente legge, viene a trovarsi nelle condizioni di soprannumero per effetto delle riduzioni di cui all'articolo 3, esperita la mobilita' volontaria da attuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta Regionale si procede a mobilita' d'ufficio nell'ambito del territorio provinciale ovvero per aree limitrofe.
3. L'individuazione del personale in soprannumero viene effettuata, entro 120 giorni dall'esperimento della mobilita' volontaria, dall'Ente di gestione, acquisito il parere delle Organizzazioni sindacali regionali, sulla base dei criteri previsti dal capo II della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della CEE, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro). Trascorso tale termine, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.
4. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio sono determinati con deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali regionali di categoria.

Art. 7.
(Norme finali)

1. A fronte di esigenze straordinarie di carattere temporaneo, anche determinate da vacanza di organico, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, e d'intesa con gli Enti di gestione interessati, puo' disporre la mobilita', anche a tempo parziale, del personale tra gli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 6. Nel caso di mobilita' tra Enti di gestione dei Parchi e Riserve naturali, questa puo' avvenire nell'ambito provinciale o per aree limitrofe. I rapporti relativi all'utilizzo del personale, nonche' la ripartizione degli oneri finanziari conseguenti sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra i due Enti interessati. La mobilita' temporanea da' diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 29.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 15180 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 9.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati l'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) e l'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali).