Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5509.

Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali di nuova istituzione.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita')

1. In attesa della determinazione delle piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette regionali ai sensi dell'art. 3, comma 5, Legge 537/1993, la presente legge individua le piante organiche dei nuovi Enti di gestione delle aree protette, di cui all'art. 2, mediante la riduzione di un numero corrispondente di posti delle piante organiche degli Enti di gestione, di cui all'art. 3.

Art. 2.
(Nuove piante organiche)

1. Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
1) 17 aprile 1990, n. 28;
2) 22 aprile 1991, n. 14;
3) 14 gennaio 1992, n. 1; con le quali sono stati, rispettivamente, istituiti il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte, il Parco naturale di Stupinigi, sono individuate le piante organiche dei seguenti Enti di gestione:
a) Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po della Pianura Torinese: n. 14 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 3;
V: n. 7;
VI: n. 2;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
b) Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto cuneese: n. 12 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 3;
V: n. 5;
VI: n. 2;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
c) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese: n. 11 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 2;
V: n. 6;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
d) Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 1;
V: n. 4;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII : n. 1;
2. La pianta organica del personale del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, istituito con legge regionale 19 agosto 1991, n. 38, e' individuata in n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 3;
V: n. 2;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
3. La pianta organica dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po alessandrino e Torrente Orba, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e' integrata di n. 11 unita' cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 2;
V: n. 5;
VI: n. 3;
VII: n. 1;
4. La pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, e' integrata di n. 2 unita', cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 1;
VI: n. 1;
5. La pianta organica dell'Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte d'Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e' integrata di n. 3 unita', cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 1;
V: n. 2.

Art. 3.
(Riduzione delle piante organiche)

1. Le piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e successive integrazioni e modificazioni e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono ridotte complessivamente di n. 69 unita', cosi' ripartite per Ente e qualifica funzionale:
a) Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio:
V: n. 1;
b) Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea:
V: n. 1;
c) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione:
VI: n. 1.
d) Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa:
V: n. 1.
e) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco:
V: n. 1;
VI: n. 1;
VIII: n. 1.
f) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani:
VII: n. 1;
VIII: n. 1.
g) Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour:
IV: n. 1;
VI: n. 1;
VII: n. 1.
h) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino:
IV: n. 1;
VII: n. 1.
i) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo:
V: n. 3 l) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo:
IV: n. 14;
V: n. 24;
VI: n. 8;
VII: n. 3;
VIII: n. 3.

Art. 4.
(Funzioni di Segretario dell'Ente)

1. Negli Enti di gestione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, le mere funzioni di Segretario degli Organi collegiali dell'Ente sono esercitate dal dipendente inquadrato nell'VIII qualifica funzionale.

Art. 5.
(Funzioni di polizia giudiziaria)

1. I dipendenti di tutti gli Enti di gestione delle aree protette, addetti alla vigilanza inquadrati nella V qualifica, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali approvato con legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Decreto Presidente Republica 22 settembre 1988, n. 447.
2. I dipendenti inquadrati nella VI qualifica con compiti di vigilanza, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Decreto Presidente Republica 22 settembre 1988, n. 447: le medesime attribuzioni sono assegnate ai dipendenti di VII qualifica che svolgono compiti di vigilanza.
3. Per il personale di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' d'obbligo l'uso dell'uniforme. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

Art. 6.
(Copertura delle piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette)

1. Per la prima copertura dei posti delle piante organiche individuate dall'art. 2, si procede, in attesa della ridefinizione complessiva delle dotazioni organiche di tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali mediante analisi dei carichi di lavoro ex art. 3, comma 5, della Legge 537/1993, esclusivamente con mobilita' dagli Enti di gestione delle aree protette, dalla Regione o da altri Enti da questa dipendenti a parita' di profilo professionale.
2. Nei confronti del personale che, a seguito dell'applicazione della presente legge, viene a trovarsi nelle condizioni di soprannumero per effetto delle riduzioni di cui all'art. 3, esperita la mobilita' volontaria da attuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta Regionale si procede a mobilita' d'ufficio nell'ambito del territorio provinciale ovvero per aree limitrofe.
3. L'individuazione del personale in soprannumero viene effettuata, entro 60 giorni dall'esperimento della mobilita' volontaria, dall'Ente di gestione, acquisito il parere delle Organizzazioni sindacali, regionali sulla base dei criteri previsti dal capo II della Legge 223/1991. Trascorso tale termine, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

Art. 7.
(Norme finali)

1. Nell'ambito delle funzioni esercitate dalla Regione per il controllo di gestione e di funzionalita' e per il coordinamento dell'attivita' degli Enti di gestione delle aree protette, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua il personale in servizio presso il Settore Parchi naturali che ha la facolta' di attuare verifiche dirette mediante l'accesso alla documentazione giacente presso gli uffici di tali Enti, i quali sono tenuti a rendere disponibili tutti gli atti richiesti ai predetti fini.
2. La Regione, previa comunicazione all'Ente interessato, puo' avvalersi della collaborazione dei funzionari in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali con la qualifica di Direttore per lo svolgimento di particolari attivita' connesse alla gestione ed alla protezione degli ambienti naturali: puo', altresi', avvalersi, della collaborazione del personale collocato nelle altre qualifiche funzionali, secondo le rispettive competenze, per attivita' ed interventi che rientrino nell'ambito della politica di tutela delle aree protette.
3. A fronte di esigenze straordinarie di carattere temporaneo, espresse dagli Enti di gestione, anche determinate da vacanza di organico, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentiti gli Enti interessati, puo' stabilire la mobilita' del personale tra gli Enti di gestione delle aree protette. La mobilita' temporanea e' effettuata, anche a tempo parziale, nell'ambito del territorio provinciale ovvero per aree limitrofe con riferimento alla sede legale degli Enti medesimi e la stessa da diritto alla corresponsione del trattamento di missione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 29.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 15180 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 9.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati l'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, e l'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14.