Disegno di legge regionale, n. 5509.
Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di
gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali di nuova istituzione. 1. In attesa della determinazione delle piante organiche degli Enti
di gestione delle aree protette regionali ai sensi dell'art. 3,
comma 5, Legge 537/1993, la presente legge individua le piante
organiche dei nuovi Enti di gestione delle aree protette, di cui
all'art. 2, mediante la riduzione di un numero corrispondente di
posti delle piante organiche degli Enti di gestione, di cui all'art.
3. 1. Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali: 1. Le piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette
di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e successive
integrazioni e modificazioni e alla legge regionale 22 marzo 1990,
n. 12, sono ridotte complessivamente di n. 69 unita', cosi'
ripartite per Ente e qualifica funzionale: 1. Negli Enti di gestione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, le mere
funzioni di Segretario degli Organi collegiali dell'Ente sono
esercitate dal dipendente inquadrato nell'VIII qualifica
funzionale. 1. I dipendenti di tutti gli Enti di gestione delle aree protette,
addetti alla vigilanza inquadrati nella V qualifica, a cui sono
attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'articolo 3, comma 3,
del Regolamento per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali
approvato con legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, sono agenti di
polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Decreto
Presidente Republica 22 settembre 1988, n. 447. 1. Per la prima copertura dei posti delle piante organiche
individuate dall'art. 2, si procede, in attesa della ridefinizione
complessiva delle dotazioni organiche di tutti gli Enti di gestione
delle aree protette regionali mediante analisi dei carichi di lavoro
ex art. 3, comma 5, della Legge 537/1993, esclusivamente con
mobilita' dagli Enti di gestione delle aree protette, dalla Regione
o da altri Enti da questa dipendenti a parita' di profilo
professionale. 1. Nell'ambito delle funzioni esercitate dalla Regione per il
controllo di gestione e di funzionalita' e per il coordinamento
dell'attivita' degli Enti di gestione delle aree protette, la Giunta
Regionale, con propria deliberazione, individua il personale in
servizio presso il Settore Parchi naturali che ha la facolta' di
attuare verifiche dirette mediante l'accesso alla documentazione
giacente presso gli uffici di tali Enti, i quali sono tenuti a
rendere disponibili tutti gli atti richiesti ai predetti fini. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 15180 del
bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994 ed ai
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 1. Sono abrogati l'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1985,
n. 28, e l'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 gennaio
1989, n. 14.
(Finalita')
(Nuove piante organiche)
1) 17 aprile 1990, n. 28;
2) 22 aprile 1991, n. 14;
3) 14 gennaio 1992, n. 1; con le quali sono stati, rispettivamente,
istituiti il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del
Po, la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte, il
Parco naturale di Stupinigi, sono individuate le piante organiche
dei seguenti Enti di gestione:
a) Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del
Po della Pianura Torinese: n. 14 dipendenti cosi' ripartiti per
qualifica:
IV: n. 3;
V: n. 7;
VI: n. 2;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
b) Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del
Po del tratto cuneese: n. 12 dipendenti cosi' ripartiti per
qualifica:
IV: n. 3;
V: n. 5;
VI: n. 2;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
c) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del
Canavese: n. 11 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 2;
V: n. 6;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
d) Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi: n. 8
dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 1;
V: n. 4;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII : n. 1;
2. La pianta organica del personale del Parco naturale del Bosco
delle Sorti della Partecipanza di Trino, istituito con legge
regionale 19 agosto 1991, n. 38, e' individuata in n. 8 dipendenti
cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 3;
V: n. 2;
VI: n. 1;
VII: n. 1;
VIII: n. 1;
3. La pianta organica dell'Ente di gestione delle aree protette
della fascia fluviale del Po alessandrino e Torrente Orba, di cui
alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e' integrata di n. 11
unita' cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 2;
V: n. 5;
VI: n. 3;
VII: n. 1;
4. La pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle
Riserve naturali cuneesi di cui alla legge regionale 23 gennaio
1989, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, e' integrata
di n. 2 unita', cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 1;
VI: n. 1;
5. La pianta organica dell'Ente di gestione delle Riserve naturali
speciali del Sacro Monte d'Orta, del Monte Mesma e del Colle della
Torre di Buccione, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n.
14, e' integrata di n. 3 unita', cosi' ripartite per qualifica:
IV: n. 1;
V: n. 2.
(Riduzione delle piante organiche)
a) Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle
Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di
Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di
Carisio:
V: n. 1;
b) Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro
Monte di Crea:
V: n. 1;
c) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte
di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione:
VI: n. 1.
d) Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa:
V: n. 1.
e) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' e della
Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di
Chianocco:
V: n. 1;
VI: n. 1;
VIII: n. 1.
f) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani:
VII: n. 1;
VIII: n. 1.
g) Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour:
IV: n. 1;
VI: n. 1;
VII: n. 1.
h) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino:
IV: n. 1;
VII: n. 1.
i) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo:
V: n. 3
l) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e
delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo:
IV: n. 14;
V: n. 24;
VI: n. 8;
VII: n. 3;
VIII: n. 3.
(Funzioni di Segretario dell'Ente)
(Funzioni di polizia giudiziaria)
2. I dipendenti inquadrati nella VI qualifica con compiti di
vigilanza, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria
dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 23 gennaio 1989, n.
14, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57,
comma 3, del Decreto Presidente Republica 22 settembre 1988, n. 447:
le medesime attribuzioni sono assegnate ai dipendenti di VII
qualifica che svolgono compiti di vigilanza.
3. Per il personale di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo e' d'obbligo l'uso dell'uniforme. L'inosservanza di tale
obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste
dalla vigente normativa.
(Copertura delle piante organiche degli Enti di
gestione delle aree protette)
2. Nei confronti del personale che, a seguito dell'applicazione
della presente legge, viene a trovarsi nelle condizioni di
soprannumero per effetto delle riduzioni di cui all'art. 3, esperita
la mobilita' volontaria da attuarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della
Giunta Regionale si procede a mobilita' d'ufficio nell'ambito del
territorio provinciale ovvero per aree limitrofe.
3. L'individuazione del personale in soprannumero viene effettuata,
entro 60 giorni dall'esperimento della mobilita' volontaria,
dall'Ente di gestione, acquisito il parere delle Organizzazioni
sindacali, regionali sulla base dei criteri previsti dal capo II
della Legge 223/1991. Trascorso tale termine, la Giunta Regionale
esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione
inadempiente.
(Norme finali)
2. La Regione, previa comunicazione all'Ente interessato, puo'
avvalersi della collaborazione dei funzionari in servizio presso i
Parchi e le Riserve naturali con la qualifica di Direttore per lo
svolgimento di particolari attivita' connesse alla gestione ed alla
protezione degli ambienti naturali: puo', altresi', avvalersi, della
collaborazione del personale collocato nelle altre qualifiche
funzionali, secondo le rispettive competenze, per attivita' ed
interventi che rientrino nell'ambito della politica di tutela delle
aree protette.
3. A fronte di esigenze straordinarie di carattere temporaneo,
espresse dagli Enti di gestione, anche determinate da vacanza di
organico, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentiti
gli Enti interessati, puo' stabilire la mobilita' del personale tra
gli Enti di gestione delle aree protette. La mobilita' temporanea e'
effettuata, anche a tempo parziale, nell'ambito del territorio
provinciale ovvero per aree limitrofe con riferimento alla sede
legale degli Enti medesimi e la stessa da diritto alla
corresponsione del trattamento di missione di cui all'articolo 5
della legge regionale 8 maggio 1989, n. 29.
(Norma finanziaria)
(Abrogazione di norme)