Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 4.

Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.

(B.U. 11 gennaio 1995, n. 2)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, al fine di realizzare gli obiettivi derivanti dalle attribuzioni di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove un'attivita' permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano.
2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato.

Art. 2.
(Osservatorio regionale dell'artigianato)

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 1, e' istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato operante all'interno dell'Assessorato all'artigianato.
2. L'Osservatorio svolge attivita' di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale e internazionale.
3. L'attivita' dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre alla realizzazione dell'Osservatorio nazionale e del Sistema informativo nazionale sull'artigianato di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.
4. Per quanto concerne la definizione della struttura organizzativa, la Regione Piemonte provvedera' nell'ambito della riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 3.
(Strumenti dell'Osservatorio)

1. Per lo svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio, la Giunta regionale si avvale della Commissione regionale per l'artigianato (CRA), istituita ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e di un Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico, di cui al comma 1, viene istituito con provvedimento della Giunta regionale ed e' composto da:
a) il responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato, o un suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile della struttura regionale preposta alla formazione professionale o un suo delegato;
c) il responsabile della struttura regionale preposta all'industria o un suo delegato;
d) il responsabile della struttura regionale preposta al lavoro o un suo delegato;
e) il direttore dell'IRES o un suo delegato;
f) il direttore regionale dell'INPS o un suo delegato;
g) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio piemontesi.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico possono essere invitati esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessate all'attivita' dell'Osservatorio.
4. Ai componenti del Comitato tecnico, esterni all'Amministrazione regionale e comunque non vincolati da rapporti di pubblica amministrazione, viene corrisposta per ogni seduta un'indennita' di lire 50.000. Spetta in ogni caso il rimborso delle spese vive di viaggio, se dovute.
5. Il coordinamento tra la CRA e il Comitato tecnico e' attuato dal responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un funzionario dell'Assessorato all'artigianato.
7. Per la realizzazione delle attivita' dell'Osservatorio, la Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni, societa', istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonche' esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.

Art. 4.
(Obiettivi dell'Osservatorio)

1. L'attivita' dell'Osservatorio concorre:
a) alla programmazione regionale nel settore artigiano;
b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore artigiano piemontese anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
d) alla diffusione delle informazioni sulla realta' artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) alla realizzazione del Sistema informativo regionale sull'artigianato, in raccordo con il Sistema informativo nazionale.

Art. 5.
(Attivita' dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale dell'artigianato, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunita' connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dell'artigianato. In particolare:
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti gia' disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di artigianato;
c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonche' alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;
d) svolge attivita' di informazione socioeconomica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate sul territorio piemontese.

Art. 6.
(Sistema informativo regionale sull'artigianato)

1. Il Sistema informativo regionale sull'artigianato del Piemonte (SIRAP), che ha sede presso l'Assessorato all'artigianato della Regione Piemonte, assicura le basi dati e le elaborazioni necessarie all'attivita' dell'Osservatorio, garantendo nel contempo le funzioni di collegamento con il Sistema informativo nazionale istituito dal d.l. 318/1987 convertito dalla legge 399/1987.
2. A tal fine il SIRAP deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi gia' istituiti nella Regione Piemonte al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio di cui all'articolo 4;
b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e gestione di un apposito centro di documentazione;
c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 5.

Art. 7.
(Programma annuale di attivita')

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dagli articoli precedenti in modo coerente rispetto alle finalita' della programmazione regionale, l'Osservatorio regionale dell'artigianato predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attivita', da svolgersi nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario.
2. Il documento deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione della legge di bilancio per l'anno 1995.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato".