Disegno di legge regionale, n. 5530.
Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato. 1. La Regione Piemonte, al fine di realizzare gli obiettivi
derivanti dalle attribuzioni di cui all'articolo 4 dello Statuto
regionale, promuove un'attivita' permanente di analisi e di studio
delle problematiche del settore artigiano. 1. Per la realizzazione delle attivita' di cui al precedente
articolo 1, e' istituito l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato
operante all'interno dell'Assessorato all'Artigianato. 1. Per lo svolgimento della attivita' dell'Osservatorio, la Giunta
Regionale si avvale della Commissione Regionale per l'Artigianato
CRA , istituita ai sensi della Legge n. 443/85 e della legge
regionale 38/87 e di un Comitato Tecnico. 1. L'attivita' dell'Osservatorio concorre: 1. L'Osservatorio regionale dell'artigianato, per il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 4, promuove la conoscenza tra le
imprese del settore di tutte le opportunita' connesse alla
realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dell'artigianato.
In particolare: 1. Il Sistema Informativo Regionale sull'Artigianato del Piemonte
SIRAP , che ha sede presso l'Assessorato all'Artigianato della
Regione Piemonte, assicura le basi dati e le elaborazioni necessarie
all'attivita' dell'Osservatorio, garantendo nel contempo le funzioni
di collegamento con il Sistema Informativo Nazionale istituito dalla
Legge 399/87. 1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dagli articoli
precedenti in modo coerente rispetto alle finalita' della
programmazione regionale, l'Osservatorio regionale dell'Artigianato
predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di
attivita' da svolgersi nell'anno successivo corredato da un apposito
preventivo finanziario. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa,
per l'esercizio finanziario 1994, di 600 milioni di lire.
(Finalita')
2. A tal fine, la Giunta Regionale provvede all'acquisizione di
tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli
interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato.
(Osservatorio Regionale dell'Artigianato)
2. L'Osservatorio svolge attivita' di analisi e di studio delle
problematiche strutturali e congiunturali relative al settore
artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale e
internazionale.
3. L'attivita' dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato
concorre alla realizzazione dell'Osservatorio nazionale e del
Sistema informativo nazionale sull'artigianato di cui alla Legge 3
ottobre 1987 n. 399.
4. Per quanto concerne la definizione della struttura
organizzativa, la Regione Piemonte provvedera' nell'ambito della
riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi del Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.
(Strumenti dell'Osservatorio)
2. Il Comitato Tecnico, di cui al comma precedente, viene istituito
con provvedimento della Giunta Regionale ed e' composto da:
a) Il responsabile della struttura regionale preposta
all'Artigianato, o un suo delegato, che lo presiede;
b) Il responsabile della struttura regionale preposta alla
Formazione Professionale o un suo delegato;
c) Il responsabile della struttura regionale preposta all'Industria
o un suo delegato;
d) Il responsabile della struttura regionale preposta al Lavoro o
un suo delegato;
e) Il direttore dell' Ires o suo delegato;
f) Il direttore regionale dell' Inps o suo delegato;
g) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio
Piemontesi.
3. Alle riunioni del Comitato Tecnico possono essere invitati
esperti o rappresentanti di Enti o Associazioni a vario titolo
interessate all'attivita' dell'Osservatorio.
4. Ai componenti del comitato Tecnico, esterni all'Amministrazione
regionale e comunque non vincolati da rapporti di pubblica
amministrazione, viene corrisposta per ogni seduta un'indennita' di
lire 50.000. Spetta in ogni caso il rimborso delle spese vive di
viaggio, se dovute.
5. Il coordinamento tra la CRA e il Comitato Tecnico e' attuato
dal Responsabile della struttura regionale preposta all'Artigianato.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono svolte da un
funzionario dell'assessorato all'Artigianato.
7. Per la realizzazione delle attivita' dell'Osservatorio, la
Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con Enti, istituzioni,
societa', istituti di ricerca, organizzazioni professionali e
sindacali, anche a carattere paritetico, nonche' esperti del
settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.
(Obiettivi dell'Osservatorio)
a) alla programmazione regionale nel settore artigiano;
b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in
materia di artigianato;
c) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le
elaborazioni per una migliore conoscenza del settore artigiano
piemontese anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende
piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
d) alla diffusione delle informazioni sulla realta' artigiana
presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) alla realizzazione del sistema informativo regionale
sull'artigianato, in raccordo con il sistema informativo nazionale.
(Attivita' dell'Osservatorio)
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati
informatizzata, delle principali informazioni sul settore acquisendo
sistematicamente dati da fonti gia' disponibili e attivando
specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia
di artigianato;
c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma
di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di
particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese
artigiane piemontesi nonche' alle organizzazioni professionali,
istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.
d) svolge attivita' di informazione socioeconomica anche attraverso
l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie
interessate sul territorio piemontese.
(Sistema informativo regionale sull'Artigianato)
2. A tal fine il SIRAP deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi gia'
istituiti nella Regione Piemonte al fine del raggiungimento degli
obiettivi dell'Osservatorio di cui all'articolo 4;
b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi
informativi di cui alla lettera a) e dalle altre strutture
regionali, nazionali comunitarie ed extracomunitarie attraverso la
creazione e gestione di un apposito centro di documentazione;
c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione
degli strumenti di informazioneperiodica di cui al punto c)
dell'articolo 5.
(Programma annuale di attivita')
2. Il documento deve essere approvato dalla Giunta Regionale,
sentita la competente Commissione consiliare.
(Disposizioni finanziarie)
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede
mediante devoluzione di pari importo delle economie iscritte al
capitolo 14590 dello stato di previsione della spesa per l'anno
finanziario 1994 e derivanti dai fondi assegnati alla Regione ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987 n. 318
convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 399.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1994 viene istituito apposito capitolo con lo stanziamento in
termini di competenza e di cassa e con la seguente denominazione.
"Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio
regionale dell'artigianato".
4. Le somme non utilizzate nel corso del 1994 potranno essere
impegnate negli anni successivi.