Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67.

Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative gia' costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La Regione, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, individua nella cooperazione un importante strumento di politica attiva del lavoro in grado di concorrere alla creazione di nuove occasioni di occupazione e di favorire processi di mobilita' interaziendali.
2. La Regione, concorre quindi, nell'ambito delle iniziative nazionali in materia, con la collaborazione delle Associazioni nazionali delle Cooperative giuridicamente riconosciute ed il supporto delle forze sociali, nonche' degli Enti locali e strumentali, a favorire la formazione, lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative cooperative di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Destinatari degli interventi)

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:
a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno il 60 per cento dei soci, da:
1) giovani di eta' tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione alla cooperativa e/o
2) lavoratori che si trovavano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a "zero ore" o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o
3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o
4) soggetti iscritti, da almeno sei mesi alla data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 56 e/o
5) emigrati piemontesi cosi' come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni e/o
6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilita' ai sensi della vigente normativa;
b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno l'80 per cento dei soci, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa, oppure da donne che siano anche in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa;
c) le cooperative che prevedano, nell'arco di validita' del progetto di sviluppo di cui all'articolo 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b).
2. Le composizioni societarie delle cooperative di cui al comma 1, lettere a) e b) dovranno permanere per l'intero periodo di validita' del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.
3. Le cooperative di cui al presente articolo devono ispirarsi inoltre ai principi di mutualita' di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello Schedario generale della Cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
4. Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilita' e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.
5. Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3.
(Progetto di sviluppo)

1. Le cooperative di cui all'articolo 2 per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo biennale o triennale.
2. I progetti devono:
a) indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalita' della programmazione regionale cosi' come specificate dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 6;
b) indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;
c) contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacita' di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneita' della cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicita', assicurando una ragionevole stabilita' del bilancio e la remunerazione del lavoro;
d) contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validita' del progetto;
e) prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30 per cento con l'apporto diretto dei soci.
3. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dall'articolo 4, comma 2, devono altresi' analiticamente indicare le spese previste o anche gia' sostenute a tale titolo.
4. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono altresi' presentare un piano occupazionale che indichi quantita', tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti.

Art. 4.
(Entita' dei contributi)

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'articolo 3, la Regione puo' concedere alle cooperative di cui all'articolo 2 un finanziamento a tasso agevolato, in misura non superiore al 50 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo secondo le modalita' stabilite dall'articolo 9. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi all'acquisizione o costruzione di beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, automezzi, sistemi informatici e relativi programmi applicativi, licenze e brevetti. Per le sole cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a contributo anche gli investimenti effettuati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
2. La Regione puo' concedere inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attivita' produttive), da sostenere o anche gia' sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative di nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), un contributo in conto capitale non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non puo' superare comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.

Art. 5.
(Finanziamenti)

1. La Giunta Regionale, al fine di favorire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per realizzare gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione dei predetti finanziamenti.

Art. 6.
(Delibera per l'esame delle domande)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione per la Cooperazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 e sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale, approva la delibera intesa a definire le modalita' applicative della legge, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;
b) l'entita' e le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine dell'ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge, nonche' le eventuali dimensioni minime e massime delle cooperative ammissibili;
c) eventuali priorita' tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande;
d) l'entita' massima, espressa in valore assoluto, dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale puo' successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.

Art. 7.
(Modalita' e termini per la presentazione e l'esame delle domande)

1. Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, per ottenere i contributi di cui all'articolo 4, presentano domanda al Presidente della Giunta Regionale.
2. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) devono presentare domanda entro 18 mesi dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi tra il 1° e il 31 gennaio, ovvero tra il 1° e il 30 giugno; le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono presentare domanda negli stessi periodi di ogni anno. Per le cooperative che presentano domanda alla scadenza di giugno si considera come primo anno del progetto di sviluppo il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno stesso.
3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nella delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6.
4. La Giunta Regionale, accertato che le cooperative richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, acquisito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e sentita la Commissione regionale per la Cooperazione di cui alla legge regionale 24/1978, integrata, con voto consultivo, da una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, designata dalla Commissione all'inizio di ogni anno, delibera l'ammissione delle cooperative ai contributi, tenendo altresi' conto di quanto stabilito dalla delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, di cui al comma 2.
5. La Giunta Regionale, entro il 30 settembre, predispone e presenta al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.
6. I termini di cui sopra sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle cooperative, di documentazione errata o incompleta.
7. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta Regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato tecnico.

Art. 8.
(Comitato tecnico)

1. E' istituito il Comitato tecnico.
2. Tale Comitato e' costituito con delibera della Giunta Regionale sentita la Commissione regionale per la cooperazione di cui alla l. r. 24/1978 e la Commissione del Consiglio Regionale competente in materia di nomine, dura in carica 36 mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni dalla legge ad esso attribuite fino al suo rinnovo.
3. Il Comitato tecnico e' composto da:
a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di cooperazione;
b) un esperto individuato tra il personale degli Enti strumentali della Regione;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali scelti in ambiente universitario e/o fra professionisti iscritti agli Albi Professionali possibilmente con esperienza in materia di cooperazione.
4. Le sedute del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico entro il 15 febbraio ed il 15 luglio, designa uno o piu' relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lettere b) e c).
6. Ai membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c) sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonche', per ogni caso trattato in qualita' di relatore, un compenso determinato, con la delibera di nomina del Comitato tecnico, sulla base dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6. Il numero dei casi trattati da ogni componente e' attestato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata dal Presidente del Comitato stesso, con delibera della Giunta Regionale.
8. La Giunta Regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresi', ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli Enti strumentali regionali che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
9. Agli oneri di finanziamento del Comitato tecnico si provvede a norma della L.R. n. 33/1976. Alle spese relative alle eventuali collaborazioni di cui al comma 6 si provvede a norma della L.R. n. 6/1988 e successive modificazioni.

Art. 9.
(Modalita' e controlli per l'erogazione dei contributi)

1. I contributi per le spese di avviamento e quelli per gli investimenti relativi al primo anno di validita' del progetto di sviluppo sono erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta Regionale con la delibera di ammissione.
2. L'erogazione dei contributi sugli investimenti per gli anni successivi e' effettuata, relativamente agli anni di validita' del progetto di sviluppo, con deliberazione della Giunta Regionale assunta annualmente previa dimostrazione da parte della cooperativa, da fornirsi secondo le modalita' e nei tempi stabiliti dalla delibera di ammissione, dell'avvenuta effettuazione degli investimenti e, per le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) degli incrementi occupazionali previsti nel progetto di sviluppo per l'anno di riferimento nonche', per tutte le cooperative, degli eventuali altri adempimenti stabiliti con il provvedimento di ammissione. La Giunta Regionale delibera l'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione da parte della cooperativa di tutta la documentazione richiesta.
3. Nel periodo di validita' dei progetti di sviluppo, la Giunta Regionale puo' effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
4. Rilevanti modifiche ai piani degli investimenti approvati devono essere autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.
5. La Giunta Regionale puo' disporre inoltre, previo parere della Commissione regionale per la Cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati conformemente alle finalita' indicate nei progetti di sviluppo di cui all'articolo 3 ed alle modalita' fissate dalla Giunta Regionale nella delibera di concessione dei contributi, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.
6. Le cooperative di cui all'articolo 2, che siano state ammesse a contributo, possono presentare ulteriore domanda, a condizione che abbiano regolarmente realizzato il progetto di sviluppo precedentemente ammesso a contributo e si trovino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
7. In ordine all'esame ed all'accoglimento delle domande, la Giunta Regionale operera' alla valutazione comparata delle medesime con riferimento alle priorita' indicate dalla delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
8. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre pubbliche Amministrazioni per i medesimi investimenti.

Art. 10.
(Garanzia per l'accesso al credito)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, e' stipulata una convenzione tra la Regione Piemonte e la Finpiemonte S.p.A. che stabilisce modalita' e procedure per la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle cooperative che ne facciano richiesta.
2. La predetta convenzione prevede l'utilizzazione di un fondo di garanzia di cui la Regione puo' incrementare annualmente la propria quota di partecipazione.

Art. 11.
(Formazione dei soci)

1. A favore delle cooperative di cui all'articolo 2 sono previsti contributi per la formazione professionale e manageriale dei soci.
2. A tal fine la Giunta Regionale puo' concedere in aggiunta ai contributi ed ai finanziamenti di cui all'articolo 4 e alle condizioni e con le modalita' di cui al comma 3, ulteriori contributi in conto capitale alle cooperative ammesse ai benefici di cui al comma 1.
3. Il contributo e' concesso fino ad un massimo del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non puo' comunque superare, per ciascun anno, il valore del 20 per cento del finanziamento cui la cooperativa e' stata ammessa, per l'anno stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
4. La concessione del contributo e' subordinata altresi' alla regolare attuazione del progetto di sviluppo per l'anno di riferimento e, conseguentemente, la sua erogazione puo' essere disposta contestualmente o successivamente al provvedimento che autorizza il finanziamento per l'anno considerato.
5. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso quanto stabilito dall'articolo 16.

Art. 12.
(Attivita' di promozione)

1. L'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte svolge attivita' di prima informazione e di promozione agli interessati circa la costituzione e l'avviamento delle cooperative di cui all'articolo 2.

Art. 13.
(Norme finanziarie per i contributi di avviamento)

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 2 della presente legge a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, si provvedera' nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con l'apposito capitolo 20130 denominato "Contributi alle cooperative per spese generali di avviamento" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 14.
(Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 della presente legge a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, sara' istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti apposito capitolo con la seguente denominazione "Finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative per l'attuazione degli investimenti" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 15.
(Norme finanziarie per il fondo di garanzia)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 della presente legge si provvedera' nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con l'apposito capitolo 20150 denominato "Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia ovvero integrazione di fondi di garanzia gia' operanti, per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle cooperative" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 16.
(Norme finanziarie per la formazione)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, si provvedera' nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con l'apposito capitolo 11150 denominato "Contributi alle cooperative per la formazione" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 17.
(Norme finanziarie per l'attivita' di promozione)

1. Per gli oneri derivanti dalle attivita' previste dall'articolo 12 della presente legge sara' istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti apposito capitolo con la denominazione "Spese per l'attivita' di promozione e di informazione" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 18.
(Norma abrogativa)

1. E' abrogata la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 28 relativa a:
"Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex-dipendenti da aziende in crisi in cooperative gia' formate o di nuova costituzione".

Art. 19.
(Norma abrogativa)

1. E' abrogata la legge regionale 16 novembre 1988, n. 44 relativa a:
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28".

Art. 20.
(Norma abrogativa)

1. E' abrogata la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 12 relativa a:
"Integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 'Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative gia' formate o di nuova costituzione', modificata ed integrata dalla legge regionale 16 novembre 1988, n. 44".

Art. 21.
(Norma abrogativa)

1. E' abrogato l'articolo 22 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 relativa a: "Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati".

Art. 22.
(Norma di coordinamento)

1. Dalla entrata in vigore della presente legge, le relazioni poste in essere dalle leggi regionali vigenti, di seguito elencate, con la L.R. 28/1984 e successive modificazioni ed integrazioni sono da intendersi riferite alla presente legge:
a) legge regionale 3 settembre 1991, n. 48 "Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione";
b) legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 "Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati".

Art. 23.
(Norma transitoria)

1. Nel corso dell'anno 1995 le cooperative di cui all'articolo 2 presentano le domande volte ad ottenere i contributi ed i finanziamenti nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 giugno dello stesso anno.
2. In fase di prima applicazione della legge ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, per poter accedere ai contributi ed ai finanziamenti di cui all'articolo 4, le cooperative di cui all'articolo 2 lettere a) e b) potranno essere costituite nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
3. Sono comunque fatte salve le domande presentate dalle cooperative di cui all'articolo 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all'atto di presentazione delle domande.

Art. 24.
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45, comma 5 dello Statuto.