Disegno di legge regionale, n. 5420.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n.
28 'Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati
e di lavoratori in C.I.G. o ex dipendenti da Aziende in crisi in
cooperative gia' formate o di nuova costituzione'. 1. Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 28/84 modificata
ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito
dal seguente: 1. Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 28/84 modificata
ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito
dal seguente: 1. L'art. 5 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata
dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal
seguente: 1. Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 28/84 modificata
ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito
dal seguente: 1. L'art. 9 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata
dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal
seguente: 1. Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 28/84 modificata
ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito
dal seguente: 1. Il testo dell'art. 10 bis della legge regionale n. 28/84
modificata ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e
sostituito dal seguente: 1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 28/84 modificata ed
integrata dalla legge regionale 44/88, e' inserito il seguente Titolo
II. Titolo II. - Interventi a favore delle Cooperative Sociali di
cui all'art. 1, lettera b) della legge regionale 381/91 1. Le imprese cooperative per essere ammesse ai benefici previsti
dal presente titolo e secondo le modalita' indicate negli articoli
successivi, devono avere i requisiti previsti dell'art. 1, lett. b)
della legge regionale 381/91 ed essere iscritte all'albo regionale
previsto dall'articolo 9 della medesima legge. 1. Le imprese cooperative di cui al precedente articolo 18, per
essere ammesse a contributo devono presentare un progetto di
sviluppo biennale con le caratteristiche di cui all'art. 3 della
presente legge. 1. Le imprese cooperative, per essere ammesse a contributo, devono
prevedere nell'ambito del piano occupazionale l'inserimento
aggiuntivo di almeno una persona svantaggiata cosi' come definita
dall'articolo 4 della legge regionale 381/91. 1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di
sviluppo di cui all'art. 19, la Regione puo' concedere alle
Cooperative di cui all'articolo 18, un contributo in conto capitale
pari alla spesa totale riconosciuta ammissibile in relazione alla
realizzazione dei seguenti investimenti: 1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4,
comma 1, a favore delle Cooperative di cui all'articolo 2, sara'
istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994
apposito capitolo con la dotazione, in termini di competenza e di
cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei
relativi esercizi finanziari. 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 21, a
favore delle Cooperative di cui all'articolo 18, sara' istituito
nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 e seguenti,
apposito capitolo con la dotazione, in termini di competenza e di
cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei
relativi esercizi finanziari.
a) Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente
legge, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi e con
esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:
b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro
costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno il
60% dei soci, da:
c) giovani di eta' tra i 18 e i 29 anni all'atto della loro
associazione alla cooperativa e/o lavoratori che si trovavano in
Cassa Integrazione Guadagni Straordinari a "zero ore" o in
disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella
cooperativa e/o lavoratori direttamente provenienti da aziende in
liquidazione, o sottoposte a procedure concorsuali e/o da
stabilimenti dismessi e/o soggetti iscritti, da almeno sei mesi alla
data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe
delle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 56/87 e/o
emigrati piemontesi cosi' come definiti dall'articolo 2 della legge
regionale 1/87 e sue successive modificazioni;
d) lavoratori e lavoratrici posti in mobilita' ai sensi della
vigente normativa; o, per almeno l'80% dei soci, da giovani di eta'
compresa tra i 18 e i 29 anni all'atto della loro associazione nella
cooperativa, oppure donne che siano in maggioranza nell'organo
dirigente della cooperativa.
2. le cooperative che prevedono, nell'arco di validita' del
progetto di sviluppo di cui al successivo articolo 3, un consistente
e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento
nella cooperativa, di soggetti con le caratteristiche di cui alla
precedente lett. a) le composizioni societarie delle cooperative di
cui al precedente comma 1, lett. a), dovranno permanere per l'intero
periodo di validita' del progetto di sviluppo, sostituendo i soci
eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei
requisiti di legge. Le cooperative di cui al presente articolo
devono ispirarsi inoltre ai principi di mutualita' di cui al
D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e
integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello
Schedario generale della Cooperazione ed essere soggette alla
vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per
le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo
dell'osservanza dell'incompatibilita' e delle altre disposizioni
derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione
guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e
collocamento. Le cooperative devono avere sede legale,
amministrativa e prevalente attivita' produttiva nel territorio
della Regione Piemonte.
a) "Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di
sviluppo di cui all'articolo 3, la Regione puo' concedere alle
Cooperative di cui al precedente articolo 2 un finanziamento a tasso
agevolato, in misura non superiore al 50% della spesa totale
riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla
realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo
secondo le modalita' stabilite dal successivo articolo 8. Gli
investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi
all'acquisizione o costruzione di beni immobili, impianti,
macchinari ed attrezzature, automezzi, sistemi informatici e
relativi programmi applicativi, licenze e brevetti. Per le sole
cooperative di cui all'articolo 2, comma 1., lett. a), sono ammessi
a contributo anche gli investimenti effettuati nei sei mesi
precedenti la presentazione della domanda. La Regione puo' concedere
inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla
realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle
Cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di
materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli
immobili destinati alle attivita' produttive), da sostenere o anche
gia' sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative di
nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui alla lettera a)
del precedente articolo 2, un contributo in conto capitale non
superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Tale
contributo non puo' superare comunque l'importo massimo di lire 50
milioni".
a) "Art. 5 finanziamenti la Giunta Regionale, al fine di favorire
la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per realizzare
gli investimenti di cui all'art. 4, comma 1, stipula una convenzione
avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione
dei predetti finanziamenti".
a) "I contributi per le spese di avviamento e quelli per gli
investimenti relativi al primo anno di validita' del progetto di
sviluppo sono erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta
Regionale con la delibera di ammissione. L'erogazione dei contributi
sugli investimenti per gli anni successivi e' effettuata, per ciascun
anno di validita' del progetto di sviluppo, con deliberazione della
Giunta Regionale assunta annualmente previa dimostrazione da parte
della cooperativa, da fornirsi secondo le modalita' e nei tempi
stabiliti dalla delibera di ammissione, dell'avvenuta effettuazione
degli investimenti e, per le cooperative di cui all'articolo 2,
comma 1., lett. b), degli incrementi occupazionali previsti nel
progetto di sviluppo per l'anno di riferimento nonche', per tutte le
cooperative, degli eventuali altri adempimenti stabiliti con il
provvedimento di ammissione. La Giunta Regionale delibera
l'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione da
parte della cooperativa di tutta la documentazione richiesta. Nel
periodo di validita' dei progetti di sviluppo, la Giunta Regionale
puo' effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli
stessi, richiedendo alle Cooperative beneficiarie informazioni,
presentazioni di documenti e disponendo se necessario, appositi
controlli. Rilevanti modifiche ai piani degli investimenti approvati
devono essere autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale
su apposita domanda delle Cooperative interessate. La Giunta
Regionale puo' disporre inoltre, previo parere della Commissione
Regionale per la Cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei
benefici in caso di gravi inadempienze delle Cooperative
beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati
conformemente alle finalita' indicate nei progetti di sviluppo di
cui al precedente articolo 3 ed alle modalita' fissate dalla Giunta
Regionale nella delibera di concessione dei contributi, o risulti
comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali
progetti. Le cooperative di cui all'articolo 2, che siano state
ammesse a contributo possono presentare ulteriore domanda, a
condizione che abbiano regolarmente realizzato il progetto di
sviluppo precedentemente ammesso a contributo e si trovino nella
situazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b); avranno
priorita' di finanziamento le cooperative il cui precedente progetto
sia stato ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lett. a). I contributi di cui alla presente legge non sono
cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla
Regione, dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni per i
medesimi investimenti".
a) "Art. 9 garanzia per l'accesso al credito al fine di favorire
l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle
cooperative di cui al precedente articolo 2, e' stipulata una
convenzione tra la Regione Piemonte e la Finpiemonte S.p.A. che
stabilisce modalita' e procedure per la concessione di garanzie alle
cooperative che ne facciano richiesta. La predetta convenzione
prevede l'utilizzazione di un fondo di garanzia di cui la Regione
puo' incrementare annualmente la propria quota di partecipazione".
a) "A favore delle Cooperative di cui all'articolo 2 sono previsti
servizi di assistenza tecnico-gestionale per l'attuazione dei
progetti di sviluppo di cui all'articolo 3, per l'analisi di mercato
e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione
professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di
orientamento e di consulting necessari al decollo delle iniziative
produttive. A tal fine la Giunta Regionale puo' concedere in
aggiunta ai contributi di cui al precedente articolo 4 e alle
condizioni e con le modalita' di cui al seguente comma 3, ulteriori
contributi in conto capitale alle cooperative ammesse ai benefici di
cui al precedente comma 1. Il contributo e' concesso fino ad un
massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate
ed il suo ammontare non puo' comunque superare, per ciascun anno, il
valore del 20% del contributo sugli investimenti cui la Cooperativa
e' stata ammessa, per l'anno stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma
1. La concessione del contributo e' subordinata altresi' alla
regolare attuazione del progetto di sviluppo per l'anno di
riferimento e, conseguentemente, la sua erogazione puo' essere
disposta contestualmente al provvedimento che autorizza il pagamento
del contributo sugli investimenti per l'anno considerato o con un
ulteriore specifico provvedimento, purche' successivo a quello di
erogazione del contributo sugli investimenti dell'anno. La Giunta
Regionale informata la competente Commissione del Consiglio
Regionale, puo' stipulare apposite convenzioni con Enti, Societa'
anche private, studi professionali specializzati nella fornitura di
servizi alle imprese al fine di definire tipologie, modalita' e
costi dei servizi da fornirsi alle cooperative. Agli oneri
conseguenti a quanto previsto dal presente articolo si provvede
attraverso quanto stabilito dal successivo articolo 16".
a) "L'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte svolge, tramite
le sue strutture e le sue iniziative, attivita' di prima
informazione agli interessati circa la costituzione e l'avviamento
delle cooperative di cui al precedente articolo 2".
(Destinatari degli interventi)
(Progetto di sviluppo)
(Piano occupazionale)
(Entita' dei contributi)
a) impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi. Tale contributo
non puo' superare l'importo massimo di L. 50.000.000.
(Norme finanziarie per finanziamenti a tasso
agevolato di investimento)
(Norme finanziarie per i contributi di investimento)