Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5420.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 'Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex dipendenti da Aziende in crisi in cooperative gia' formate o di nuova costituzione'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Art. 1.

1. Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal seguente:
a) Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:
b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno il 60% dei soci, da:
c) giovani di eta' tra i 18 e i 29 anni all'atto della loro associazione alla cooperativa e/o lavoratori che si trovavano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinari a "zero ore" o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione, o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o soggetti iscritti, da almeno sei mesi alla data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 56/87 e/o emigrati piemontesi cosi' come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 1/87 e sue successive modificazioni;
d) lavoratori e lavoratrici posti in mobilita' ai sensi della vigente normativa; o, per almeno l'80% dei soci, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa, oppure donne che siano in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa.
2. le cooperative che prevedono, nell'arco di validita' del progetto di sviluppo di cui al successivo articolo 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa, di soggetti con le caratteristiche di cui alla precedente lett. a) le composizioni societarie delle cooperative di cui al precedente comma 1, lett. a), dovranno permanere per l'intero periodo di validita' del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge. Le cooperative di cui al presente articolo devono ispirarsi inoltre ai principi di mutualita' di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello Schedario generale della Cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilita' e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento. Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 2.

1. Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal seguente:
a) "Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'articolo 3, la Regione puo' concedere alle Cooperative di cui al precedente articolo 2 un finanziamento a tasso agevolato, in misura non superiore al 50% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo secondo le modalita' stabilite dal successivo articolo 8. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi all'acquisizione o costruzione di beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, automezzi, sistemi informatici e relativi programmi applicativi, licenze e brevetti. Per le sole cooperative di cui all'articolo 2, comma 1., lett. a), sono ammessi a contributo anche gli investimenti effettuati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. La Regione puo' concedere inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle Cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attivita' produttive), da sostenere o anche gia' sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative di nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, un contributo in conto capitale non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non puo' superare comunque l'importo massimo di lire 50 milioni".

Art. 3.

1. L'art. 5 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal seguente:
a) "Art. 5 finanziamenti la Giunta Regionale, al fine di favorire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per realizzare gli investimenti di cui all'art. 4, comma 1, stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione dei predetti finanziamenti".

Art. 4.

1. Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal seguente:
a) "I contributi per le spese di avviamento e quelli per gli investimenti relativi al primo anno di validita' del progetto di sviluppo sono erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta Regionale con la delibera di ammissione. L'erogazione dei contributi sugli investimenti per gli anni successivi e' effettuata, per ciascun anno di validita' del progetto di sviluppo, con deliberazione della Giunta Regionale assunta annualmente previa dimostrazione da parte della cooperativa, da fornirsi secondo le modalita' e nei tempi stabiliti dalla delibera di ammissione, dell'avvenuta effettuazione degli investimenti e, per le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1., lett. b), degli incrementi occupazionali previsti nel progetto di sviluppo per l'anno di riferimento nonche', per tutte le cooperative, degli eventuali altri adempimenti stabiliti con il provvedimento di ammissione. La Giunta Regionale delibera l'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione da parte della cooperativa di tutta la documentazione richiesta. Nel periodo di validita' dei progetti di sviluppo, la Giunta Regionale puo' effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle Cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo se necessario, appositi controlli. Rilevanti modifiche ai piani degli investimenti approvati devono essere autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale su apposita domanda delle Cooperative interessate. La Giunta Regionale puo' disporre inoltre, previo parere della Commissione Regionale per la Cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle Cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati conformemente alle finalita' indicate nei progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 3 ed alle modalita' fissate dalla Giunta Regionale nella delibera di concessione dei contributi, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti. Le cooperative di cui all'articolo 2, che siano state ammesse a contributo possono presentare ulteriore domanda, a condizione che abbiano regolarmente realizzato il progetto di sviluppo precedentemente ammesso a contributo e si trovino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b); avranno priorita' di finanziamento le cooperative il cui precedente progetto sia stato ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a). I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni per i medesimi investimenti".

Art. 5.

1. L'art. 9 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal seguente:
a) "Art. 9 garanzia per l'accesso al credito al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative di cui al precedente articolo 2, e' stipulata una convenzione tra la Regione Piemonte e la Finpiemonte S.p.A. che stabilisce modalita' e procedure per la concessione di garanzie alle cooperative che ne facciano richiesta. La predetta convenzione prevede l'utilizzazione di un fondo di garanzia di cui la Regione puo' incrementare annualmente la propria quota di partecipazione".

Art. 6.

1. Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal seguente:
a) "A favore delle Cooperative di cui all'articolo 2 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 3, per l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulting necessari al decollo delle iniziative produttive. A tal fine la Giunta Regionale puo' concedere in aggiunta ai contributi di cui al precedente articolo 4 e alle condizioni e con le modalita' di cui al seguente comma 3, ulteriori contributi in conto capitale alle cooperative ammesse ai benefici di cui al precedente comma 1. Il contributo e' concesso fino ad un massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non puo' comunque superare, per ciascun anno, il valore del 20% del contributo sugli investimenti cui la Cooperativa e' stata ammessa, per l'anno stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1. La concessione del contributo e' subordinata altresi' alla regolare attuazione del progetto di sviluppo per l'anno di riferimento e, conseguentemente, la sua erogazione puo' essere disposta contestualmente al provvedimento che autorizza il pagamento del contributo sugli investimenti per l'anno considerato o con un ulteriore specifico provvedimento, purche' successivo a quello di erogazione del contributo sugli investimenti dell'anno. La Giunta Regionale informata la competente Commissione del Consiglio Regionale, puo' stipulare apposite convenzioni con Enti, Societa' anche private, studi professionali specializzati nella fornitura di servizi alle imprese al fine di definire tipologie, modalita' e costi dei servizi da fornirsi alle cooperative. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso quanto stabilito dal successivo articolo 16".

Art. 7.

1. Il testo dell'art. 10 bis della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata dalla legge regionale n. 44/88 e' soppresso e sostituito dal seguente:
a) "L'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte svolge, tramite le sue strutture e le sue iniziative, attivita' di prima informazione agli interessati circa la costituzione e l'avviamento delle cooperative di cui al precedente articolo 2".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 28/84 modificata ed integrata dalla legge regionale 44/88, e' inserito il seguente Titolo II.

Titolo II. - Interventi a favore delle Cooperative Sociali di cui all'art. 1, lettera b) della legge regionale 381/91

Art. 18.
(Destinatari degli interventi)

1. Le imprese cooperative per essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo e secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, devono avere i requisiti previsti dell'art. 1, lett. b) della legge regionale 381/91 ed essere iscritte all'albo regionale previsto dall'articolo 9 della medesima legge.

Art. 19.
(Progetto di sviluppo)

1. Le imprese cooperative di cui al precedente articolo 18, per essere ammesse a contributo devono presentare un progetto di sviluppo biennale con le caratteristiche di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 20.
(Piano occupazionale)

1. Le imprese cooperative, per essere ammesse a contributo, devono prevedere nell'ambito del piano occupazionale l'inserimento aggiuntivo di almeno una persona svantaggiata cosi' come definita dall'articolo 4 della legge regionale 381/91.

Art. 21.
(Entita' dei contributi)

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'art. 19, la Regione puo' concedere alle Cooperative di cui all'articolo 18, un contributo in conto capitale pari alla spesa totale riconosciuta ammissibile in relazione alla realizzazione dei seguenti investimenti:
a) impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi. Tale contributo non puo' superare l'importo massimo di L. 50.000.000.

Art. 22.
(Norme finanziarie per finanziamenti a tasso agevolato di investimento)

1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, a favore delle Cooperative di cui all'articolo 2, sara' istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 apposito capitolo con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 23.
(Norme finanziarie per i contributi di investimento)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 21, a favore delle Cooperative di cui all'articolo 18, sara' istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 e seguenti, apposito capitolo con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.