Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65. Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche. (B.U. 28 dicembre 1994, n. 52) 1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari), sono soppresse le parole "In alternativa al finanziamento di cui al comma 1". 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari) e' introdotto il seguente articolo 4 bis:
1. All'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, il secondo comma aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14, e' sostituito dal seguente:
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
"1. Al Gruppo Misto viene assegnato personale nella misura di una unita' per ogni Consigliere assegnato a tale Gruppo.
2. La qualifica funzionale del predetto personale non puo' comunque essere superiore alla ottava.
3. Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni Consigliere appartenente al Gruppo stesso svolge, per l'unita' di personale a cui ha diritto, le funzioni assegnate dagli articoli 1 e 3 della presente legge ai Presidenti dei Gruppi".
"2. Per il funzionamento del Gruppo Misto non sono erogati i contributi mensili di cui alle lettere a) e c) del comma precedente. Il contributo di cui alla lettera b) dello stesso comma e' stabilito nella misura mensile di lire 1.500.000, ed e' erogato a ciascuno dei componenti del Gruppo".