Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5526.

Norme relative al funzionamento e al personale del gruppo misto.

Presentata da GOGLIO GIUSEPPE, MAJORINO GAETANO, MONTICELLI ANTONIO, PORCELLANA FRANCESCO LUIGI, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 e' introdotto il seguente articolo 4 bis: "1. Al gruppo misto viene assegnato personale nella misura di una unita' per ogni consigliere assegnato a tale gruppo.
2. La qualifica funzionale del predetto personale non puo' comunque essere superiore alla VIII.
3. Il limite di un terzo di cui al comma 1 dell'articolo 3 non vale per il gruppo misto.
4. Per il personale assegnato al gruppo misto, ogni consigliere appartenente al gruppo stesso svolge, per l'unita' di personale a cui ha diritto, le funzioni assegnate dagli articoli 1 e 3 della presente legge ai Presidenti dei gruppi".

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991 n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "2. Per il funzionmaneto del gruppo misto non sono erogati i contributi mensili di cui alle lettere a) e c) del comma precedente. Il contributo di cui alla lettera b) dello stesso comma e' stabilito nella misura mensile di lire 1.500.000".

Art. 3.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.