Proposta di legge regionale, n. 5526.
Norme relative al funzionamento e al personale del gruppo
misto. 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992,
n. 2 e' introdotto il seguente articolo 4 bis: "1. Al gruppo
misto viene assegnato personale nella misura di una unita'
per ogni consigliere assegnato a tale gruppo. 1. All'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972,
n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale
14 gennaio 1991 n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "2. Per
il funzionmaneto del gruppo misto non sono erogati i
contributi mensili di cui alle lettere a) e c) del comma
precedente. Il contributo di cui alla lettera b) dello
stesso comma e' stabilito nella misura mensile di lire
1.500.000". 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 1, 2, 3
2. La qualifica funzionale del predetto personale non puo'
comunque essere superiore alla VIII.
3. Il limite di un terzo di cui al comma 1 dell'articolo 3
non vale per il gruppo misto.
4. Per il personale assegnato al gruppo misto, ogni
consigliere appartenente al gruppo stesso svolge, per
l'unita' di personale a cui ha diritto, le funzioni
assegnate dagli articoli 1 e 3 della presente legge ai
Presidenti dei gruppi".