Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 64.

Modifica art. 11 L.R. 27 ottobre 1982, n. 31, come modificata dalla L.R. 3 settembre 1986, n. 39 'Disciplina degli organi collegiali sanitari' - Commissione invalidi civili, ciechi civili, sordomuti - Rideterminazione compensi.

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Modifica articolo 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31.)

1. L'articolo 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 come sostituito dall'articolo 1 legge regionale 3 settembre 1986, n. 39 e' cosi' modificato:
"Art. 11:
1. A ciascun componente, delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non dipendente regionale o del Servizio Sanitario Regionale, spetta, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di lire quindicimila, nonche' la somma di lire cinquemila per ogni domanda definita.
2. Tale ultima somma puo' essere periodicamente aggiornata dalla Giunta Regionale, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica" (ISTAT).

Art. 2.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, le Unita' Sanitarie Locali (USL) fanno fronte con le disponibilita' derivanti dal riparto annuale del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) di parte corrente.