Disegno di legge regionale, n. 5514.
Modifica alla legge regionale 27.10.1982, n. 31, cosi' come
modificata dalla legge regionale 3.9.1986, n. 39 'Disciplina degli
Organi Collegiali Sanitari'. 1. L'art. 11 della legge regionale 27.10.192, n. 31 cosi' come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3.9.86, n. 39, e' cosi'
sostituito: 1. A ciascun componente non dipendente regionale o del
Servizio Sanitario Nazionale delle Commissioni sanitarie per gli
invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti, di cui
all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295, spetta per ciascuna
giornata di partecipazione alle sedute valide un gettone di presenza
nella misura di L.. 15.000, nonche' la somma di L.. 5.000 per ogni
domanda definita. 2. Tale ultima somma puo' essere periodicamente
aggiornata dalla Giunta Regionale sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati
dall' ISTAT . 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
regionale le UU.SS.SS.LL. fanno fronte con le disponibilita'
derivanti dal riparto annuale del Fondo Sanitario Nazionale di parte
corrente.