Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5514.

Modifica alla legge regionale 27.10.1982, n. 31, cosi' come modificata dalla legge regionale 3.9.1986, n. 39 'Disciplina degli Organi Collegiali Sanitari'.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'art. 11 della legge regionale 27.10.192, n. 31 cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3.9.86, n. 39, e' cosi' sostituito: 1. A ciascun componente non dipendente regionale o del Servizio Sanitario Nazionale delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295, spetta per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide un gettone di presenza nella misura di L.. 15.000, nonche' la somma di L.. 5.000 per ogni domanda definita. 2. Tale ultima somma puo' essere periodicamente aggiornata dalla Giunta Regionale sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati dall' ISTAT .

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge regionale le UU.SS.SS.LL. fanno fronte con le disponibilita' derivanti dal riparto annuale del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente.