Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 63. Indennita' ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unita' Socio Sanitarie Locali (USSL). (B.U. 28 dicembre 1994, n. 52) 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 e fino all'emanazione della legge regionale prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unita' Socio Sanitarie Locali (USSL) spetta l'indennita' prevista dall'articolo 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 1990, n. 53, aumentato del 50 per cento.
2. L'indennita' determinata ai sensi del comma 1 non deve comunque eccedere il 10 per cento del compenso previsto per l'Amministratore Straordinario della U.S.S.L. presso la quale operano.