Disegno di legge regionale, n. 5493.
Indennita' ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle
UU.SS-SS.LL. . A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 25 marzo 1993, n.
81 e fino all'emanazione della Legge regionale prevista dall'art. 3
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
sostituito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unita'
Socio-Sanitarie Locali spetta l'indennita' prevista dall'art. 9
della Legge regionale 22 agosto 1983, n. 10, cosi' come sostituito
dall'art. 2 della Legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 e
modificato dall'art. 2 dalla Legge regionale 13 novembre 1990, n.
53, aumentato del 50%.
2. L'indennita' determinata ai sensi del comma precedente non deve
comunque eccedere il 10% del compenso previsto per l'Amministratore
Straordinario della Unita' Socio-Sanitaria Locale presso la quale
operano.