Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5493.

Indennita' ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle UU.SS-SS.LL. .

Art. 01.

Art. 01..

A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e fino all'emanazione della Legge regionale prevista dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come sostituito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unita' Socio-Sanitarie Locali spetta l'indennita' prevista dall'art. 9 della Legge regionale 22 agosto 1983, n. 10, cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 e modificato dall'art. 2 dalla Legge regionale 13 novembre 1990, n. 53, aumentato del 50%.
2. L'indennita' determinata ai sensi del comma precedente non deve comunque eccedere il 10% del compenso previsto per l'Amministratore Straordinario della Unita' Socio-Sanitaria Locale presso la quale operano.