Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 62.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 'Norme in materia di Polizia locale '.

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 sono aggiunti i seguenti tre commi:
"Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamita' o disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia municipale.
Le missioni verranno effettuate previ accordi tra le Amministrazioni interessate con espresso riferimento anche alla definizione dell'impiego tecnico operativo degli agenti. Sono fatte salve le disposizioni dei Regolamenti comunali del Servizio di Polizia municipale.
Vi e' l'obbligo per le Amministrazioni interessate di dare comunicazione degli accordi alle rispettive Prefetture".

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 e' abrogato ed e' sostituito dal seguente:
"Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e costituite dal dirigente o da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima dell'Assessorato regionale Polizia locale con funzione di Presidente, dal direttore tecnico del corso, che provvedera' anche alla verbalizzazione dei lavori della Commissione, da due docenti del corso dei quali almeno uno Comandante di Polizia municipale inquadrato in una qualifica non inferiore alla settima, di un rappresentante dell'Amministrazione comunale presso la quale e' stato effettuato il corso da designarsi tra i dirigenti o funzionari purche' di qualifica non inferiore alla settima, anche estranei all'Amministrazione comunale o docenti di materie giuridiche o liberi professionisti esperti, tutti, nelle materie trattate nel corso".