Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5502.

Modifiche alla legge regionale 30 Novembre 1987, n. 58 'Norme in materia di Polizia Locale.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. All'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 sono aggiunti i seguenti commi:
"Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamita' o disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale".
"Le missioni verranno effettuate previ accordi tra le Amministrazioni interessate con espresso riferimento anche alla definizione dell'impiego tecnico operativo degli Agenti. Sono fatte salve le disposizioni dei Regolamenti Comunali del Servizio di Polizia Municipale".
"Vi e' l'obbligo per le Amministrazioni interessate di dare comunicazione degli accordi alle rispettive Prefetture".

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 e' abrogato ed e' sostituito dal seguente:
"Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e costituite dal Dirigente o da un funzionario dell'Assessorato Polizia Locale Regione Piemonte con funzione di Presidente, dal Direttore tecnico del corso, che provvedera' anche alla verbalizzazione dei lavori della Commissione, da n. 2 docenti del corso dei quali almeno uno con qualifica di Comandante Polizia Municipale non inferiore alla 7. Qualifica funzionale, di n. 1 rappresentante della Amministrazione Comunale presso la quale e' stato effettuato il corso da designarsi tra i Dirigenti o Funzionari anche estranei all'Amministrazione Comunale o docenti di materie giuridiche o liberi professionisti esperti, tutti, nelle materie trattate nel corso".