Disegno di legge regionale, n. 5502.
Modifiche alla legge regionale 30 Novembre 1987, n. 58 'Norme in
materia di Polizia Locale. 1. All'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 sono
aggiunti i seguenti commi: 1. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 novembre
1987, n. 58 e' abrogato ed e' sostituito dal seguente:
"Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamita' o
disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni
esterne onde rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia
Municipale".
"Le missioni verranno effettuate previ accordi tra le
Amministrazioni interessate con espresso riferimento anche alla
definizione dell'impiego tecnico operativo degli Agenti. Sono fatte
salve le disposizioni dei Regolamenti Comunali del Servizio di
Polizia Municipale".
"Vi e' l'obbligo per le Amministrazioni interessate di dare
comunicazione degli accordi alle rispettive Prefetture".
"Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale e costituite dal
Dirigente o da un funzionario dell'Assessorato Polizia Locale
Regione Piemonte con funzione di Presidente, dal Direttore tecnico
del corso, che provvedera' anche alla verbalizzazione dei lavori
della Commissione, da n. 2 docenti del corso dei quali almeno uno
con qualifica di Comandante Polizia Municipale non inferiore alla
7. Qualifica funzionale, di n. 1 rappresentante della
Amministrazione Comunale presso la quale e' stato effettuato il
corso da designarsi tra i Dirigenti o Funzionari anche estranei
all'Amministrazione Comunale o docenti di materie giuridiche o
liberi professionisti esperti, tutti, nelle materie trattate nel
corso".