Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59.

Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi.

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita' e destinatari)

1. La Regione Piemonte, allo scopo di favorire l'immediata ripresa produttiva delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e delle piccole imprese danneggiate da eventi calamitosi, promuove la costituzione di fondi speciali di garanzia bancaria con cui favorire l'accesso ai finanziamenti necessari alle imprese e per agevolare l'accesso al credito da parte delle stesse aziende danneggiate tramite interventi sugli interessi.
2. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria, che risultino danneggiate per effetto di eventi calamitosi e che operino nei territori individuati dalla Regione Piemonte.

Art. 2.
(Interventi)

1. I fondi speciali di garanzia sono istituiti presso la Finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A. e ad essi possono partecipare altri Enti ed Istituzioni pubbliche nonche' operatori pubblici e privati.
2. I fondi speciali istituiti ai sensi della presente legge possono essere utilizzati per la prestazione di garanzie bancarie agli Istituti di Credito chiamati ad erogare i finanziamenti necessari per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e la ripresa dell'attivita' aziendale.
3. L'intervento dei fondi di garanzia puo' essere disposto da Finpiemonte S.p.A. direttamente o per il tramite delle strutture di garanzia collettiva fidi gia' costituite ed operanti nei rispettivi settori dell'artigianato, del commercio, dei servizi e della piccola industria.
4. L'accesso ai fondi da parte delle strutture di garanzia di cui al comma 3 puo' essere disposto sulla base di una richiesta corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto adottato;
b) bilancio approvato dell'ultimo esercizio finanziario;
c) elenco degli amministratori e dei componenti del Collegio sindacale in carica;
d) elenco degli Istituti di Credito convenzionati e copia delle convenzioni in essere.
5. L'assegnazione di risorse a valere sui fondi speciali di garanzia e' disposta, sulla base di una previsione di attivita' di intervento con cui viene stimato il fabbisogno finanziario di prima contribuzione, fino al 50 per cento del fabbisogno stesso in via anticipata e, per la parte rimanente, che puo' essere erogata anche in rate successive, sulla scorta di una rendicontazione degli interventi effettivamente svolti. Finpiemonte S.p.A. puo' richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria a valutare la congruita' degli interventi di garanzia effettuati.
6. Per l'istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse a valere sui fondi speciali di garanzia, Finpiemonte S.p.A. si avvale di un Comitato tecnico costituito dai responsabili delle strutture regionali preposte all'artigianato, al commercio e all'industria, da un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, dal direttore di Finpiemonte S.p.A., o loro delegati.
7. Il Comitato tecnico di cui al comma 7 e' presieduto dal responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato o da suo delegato.
8. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono assicurate da un funzionario designato da Finpiemonte S.p.A..

Art. 3.
(Gestione delle risorse)

1. Le risorse assegnate alle strutture di garanzia collettiva fidi sono assoggettate a contabilita' separata e, a conclusione degli interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge, deve essere redatto un rendiconto analitico di tutti gli interventi attuati nonche' una situazione della consistenza finale delle risorse erogate e di quelle disponibili.
2. Le risorse rimanenti, dedotta una quota pari al 20 per cento delle stesse, che rimane acquisita al patrimonio delle strutture di garanzia collettiva fidi a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella gestione degli interventi, devono essere restituite a Finpiemonte S.p.A..
3. In alternativa, le stesse risorse possono restare vincolate per l'attuazione di ulteriori interventi in dipendenza di eventi calamitosi.

Art. 4.
(Contributi negli interessi)

1. La Regione Piemonte puo' concedere, tramite la Finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A., prestiti a tasso agevolato le cui caratteristiche sono determinate dalla deliberazione della Giunta Regionale.
2. Ciascun intervento puo' essere finanziato fino al massimo dell'80 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile.
3. Il finanziamento non puo' comunque superare i 500 milioni di lire.

Art. 5.

1. La Giunta Regionale con propria deliberazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalita' per l'utilizzazione dei fondi assegnati a Finpiemonte S.p.A..
2. I rapporti tra Finpiemonte S.p.A. e Regione saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'iniziale costituzione dei fondi speciali di garanzia e per i contributi negli interessi di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.
2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte mediante la riduzione dei seguenti capitoli del Bilancio 1994, per l'importo a fianco indicato:
a) capitolo n. 14590 600.000.000
b) capitolo n. 11040 159.000.000
c) capitolo n. 11350 55.000.000
d) capitolo n. 20400 450.000.000
e) capitolo n. 23600 736.000.000
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo per interventi regionali di garanzia fidi a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi" e con la dotazione di lire 2 miliardi.

Art. 7.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.