Disegno di legge regionale, n. 5548.
Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali
e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi. 1. La Regione Piemonte, allo scopo di favorire l'immediata ripresa
produttiva delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e delle
piccole imprese danneggiate da eventi calamitosi, promuove la
costituzione di fondi speciali di garanzia bancaria con cui favorire
l'accesso ai finanziamenti necessari alle imprese. 1. I fondi speciali di garanzia sono istituiti presso la
Finanziaria Regionale Finpiemonte Societa'per Azioni ( Spa ) e ad
essi possono partecipare altri Enti ed Istituzioni pubbliche nonche'
operatori pubblici e privati. 1. Le risorse assegnate alle strutture di garanzia collettiva fidi
sono assoggettate a contabilita' separata e, a conclusione degli
interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge deve
essere redatto un rendiconto analitico di tutti gli interventi
attuati nonche' una situazione della consistenza finale delle
risorse erogate e di quelle disponibili. 1. Per l'iniziale costituzione dei fondi speciali di garanzia di
cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di
lire 2 miliardi. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(Finalita' e destinatari)
2. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente
legge le imprese artigiane commerciali e della piccola industria,
che risultino danneggiate per effetto di eventi calamitosi e che
operino nei territori individuati dalla Regione Piemonte.
(Interventi)
2. I Fondi speciali istituiti ai sensi della presente Legge possono
essere utilizzati per la prestazione di garanzie bancarie agli
istituti di credito chiamati ad erogare i finanziamenti necessari
per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e la ripresa
dell'attivita' aziendale.
3. L'intervento dei fondi di garanzia puo' essere disposto da
Finpiemonte direttamente o per il tramite delle strutture di
garanzia collettiva fidi gia' costituite ed operanti nei rispettivi
settori dell'artigianato, del commercio e della piccola industria.
4. L'accesso ai fondi da parte delle strutture di garanzia di cui
al comma precedente puo' essere disposto sulla base di una richiesta
corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adottato;
b) bilancio approvato dell'ultimo esercizio finanziario;
c) elenco degli amministratori e dei componenti del Collegio
sindacale in carica;
d) elenco degli istituti di credito convenzionati e copia delle
convenzioni in essere.
5. La Giunta Regionale, con propria deliberazione entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per
l'utilizzazione dei fondi assegnati a Finpiemonte Spa anche in
rapporto ai livelli di operativita' attivabili dalle strutture di
garanzia collettiva fidi. I rapporti tra Finpiemonte e Regione
saranno regolati da apposita convenzione.
6. L'assegnazione di risorse a valere sui fondi speciali di
garanzia e' disposta sulla base di una previsione di attivita' di
intervento con cui viene stimato il fabbisogno finanziario di prima
contribuzione, fino al 50% del fabbisogno stesso in via anticipata e
per la parte rimanente, che puo' essere erogata anche in rate
successive, sulla scorta di una rendicontazione degli interventi
effettivamente svolti. Finpiemonte Spa puo' richiedere ogni altra
documentazione ritenuta necessaria a valutare la congruita' degli
interventi di garanzia effettuati.
7. Per l'istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse a
valere sui fondi speciali di garanzia Finpiemonte si avvale di un
comitato tecnico costituito dai responsabili delle strutture
regionali preposte all'artigianato, al commercio e all'industria,
nonche' dal direttore di Finpiemonte Spa o loro delegati.
8. Il comitato tecnico di cui al comma precedente e' presieduto dal
responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato o da
suo delegato.
9. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono assicurate
da un funzionario designato da Finpiemonte Spa .
(Gestione delle risorse)
2. Le risorse rimanenti, dedotta una quota pari al 20% delle
stesse, che rimane acquisita al patrimonio delle strutture di
garanzia collettiva fidi a titolo di compensazione dei maggiori
oneri sopportati nella gestione degli interventi, devono essere
restituite a Finpiemonte Spa .
3. In alternativa, le stesse risorse potranno restare vincolate per
l'attuazione di ulteriori interventi in dipendenza di eventi
calamitosi.
(Disposizioni finanziarie)
2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa
fronte come segue: per lire 600 milioni mediante riduzione di pari
importo del capitolo 14590 del Bilancio 1994 e quanto a 1.400
milioni di lire mediante riduzione di pari importo del capitolo
15950 del bilancio 1994.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 viene
istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo
per interventi regionali di garanzia fidi a favore delle imprese
artigiane, commerciali e della piccola industria danneggiate da
eventi calamitosi" e con la dotazione di lire 2.000 milioni.
(Dichiarazione di urgenza)