Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 18 novembre 1994, n. 49.

Modifica alla L.R. 16 aprile 1985, n. 32 'Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali'.

(B.U. 23 novembre 1994, n. 47)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 e' sostituto dal seguente:
"1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali previste dall'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
2. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali di cui rispettivamente all'articolo 104, comma 8, e all'articolo 114, comma 3, del d. lgs. 285/1992.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate:
a) dalla Provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione puo' essere rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria provinciale e comunale del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; qualora l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente e' quella il cui capoluogo e' piu' prossimo alla sede dell'impresa stessa;
b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali e' noto l'itinerario; l'autorizzazione e' rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; qualora il transito abbia origine fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente e' la prima interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.
4. A seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie previste dall'articolo 2, comma 6, del d. lgs. 285/1992, la Regione provvede, se necessario, a disciplinare con legge il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sulle strade classificate regionali.".

Art. 2.

L'articolo 2 della l.r. 32/1985 e' sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale puo' emanare eventuali disposizioni di carattere tecnico-operativo necessarie per disciplinare l'esercizio della delega.".

Art. 3.

L'articolo 3 della l.r. 32/1985 e' abrogato.

Art. 4.

L'articolo 5 della l.r. 32/1985 e' sostituito dal seguente:
"1. L'indennizzo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" deve essere versato direttamente agli Enti proprietari delle strade interessate.
2. L'indennizzo di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, del d.p.r., 495/1992 deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli Enti proprietari delle strade, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali e l'Associazione dei Comuni.".

Art. 5.

L'articolo 6 della l.r. 32/1985 e' abrogato.

Art. 6.

La denominazione del capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio di cui all'articolo 7, primo comma, della l.r. n. 32/1985 e' sostituita dalla seguente:
"Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade".

Art. 7.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.