Disegno di legge regionale, n. 5416.
Modificazioni alla legge regionale del 16 aprile 1985, n. 32
'Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al
rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade
provinciali e comunali di veicoli e trasporti eccezionali'. 1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni
amministrative, di competenza regionale, relative al rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti
eccezionali previste dall'art. 10, comma 6 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". 1. La Giunta Regionale potra' emanare le eventuali disposizioni di
carattere tecnico-operativo che si rendessero necessarie per
disciplinare l'esercizio della delega. 1. L'indennizzo di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada" deve essere versato direttamente agli Enti
proprietari delle strade interessate. 1994.
1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale" della Regione.
(L'art. 1 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 32
e' sostituto dal seguente:)
2. Sono delegate alle Amministrazioni Provinciali le funzioni
amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali
e delle macchine operatrici eccezionali di cui rispettivamente agli
art. 104, comma 8, e art. 114, comma 3, del succitato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono
rilasciate:
a) dalla Provincia in cui ha la sede principale l'impresa
richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti
eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere
stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione puo' essere
rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria provinciale e
comunale del territorio regionale con le limitazioni previste
dall'autorizzazione stessa; qualora l'impresa richiedente abbia sede
fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente
e' quella il cui capoluogo e' piu' prossimo alla sede dell'impresa
stessa;
b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed
i trasporti eccezionali per i quali e' noto l'itinerario;
l'autorizzazione e' rilasciata per tutto il percorso richiesto
nell'ambito del territorio regionale con le limitazioni previste
dall'autorizzazione stessa; qualora il transito abbia origine fuori
dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente e' la
prima interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto
eccezionale.
4. A seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie
previste dal decreto legislativo 30 aprile, n. 285 all'art. 2, comma
6, la Regione provvedera', se necessario, ad emanare un apposito
provvedimento legislativo relativo al rilascio delle autorizzazioni
alla circolazione sulle strade classificate regionali.
(L'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32
viene sostituito dal seguente:)
(L'art. 3 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32
viene abrogato.)
(L'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32
viene sostituito dal seguente:)
2. L'indennizzo di cui all'art. 18, comma 5 e 6, del suddetto
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 deve essere versato alla Regione
che lo ripartisce tra gli Enti proprietari delle strade, sulla base
di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, sentite le
Amministrazioni Provinciali e l'Associazione dei Comuni.
(L'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32
viene abrogato.)
(La denominazione del capitolo dello stato di
previsione delle entrate del bilancio di cui all'art. 7, comma 1,
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 viene modificato come
segue: "Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade".)
(La presente legge entrera' in vigore il 1 gennaio)
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione.