Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5416.

Modificazioni alla legge regionale del 16 aprile 1985, n. 32 'Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di veicoli e trasporti eccezionali'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(L'art. 1 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 e' sostituto dal seguente:)

1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative, di competenza regionale, relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali previste dall'art. 10, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
2. Sono delegate alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali di cui rispettivamente agli art. 104, comma 8, e art. 114, comma 3, del succitato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono rilasciate:
a) dalla Provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione puo' essere rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria provinciale e comunale del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; qualora l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente e' quella il cui capoluogo e' piu' prossimo alla sede dell'impresa stessa;
b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali e' noto l'itinerario; l'autorizzazione e' rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; qualora il transito abbia origine fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente e' la prima interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.
4. A seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie previste dal decreto legislativo 30 aprile, n. 285 all'art. 2, comma 6, la Regione provvedera', se necessario, ad emanare un apposito provvedimento legislativo relativo al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sulle strade classificate regionali.

Art. 2.
(L'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 viene sostituito dal seguente:)

1. La Giunta Regionale potra' emanare le eventuali disposizioni di carattere tecnico-operativo che si rendessero necessarie per disciplinare l'esercizio della delega.

Art. 3.
(L'art. 3 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 viene abrogato.)

Art. 4.
(L'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 viene sostituito dal seguente:)

1. L'indennizzo di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" deve essere versato direttamente agli Enti proprietari delle strade interessate.
2. L'indennizzo di cui all'art. 18, comma 5 e 6, del suddetto D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli Enti proprietari delle strade, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali e l'Associazione dei Comuni.

Art. 5.
(L'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 viene abrogato.)

Art. 6.
(La denominazione del capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 viene modificato come segue: "Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade".)

Art. 7.
(La presente legge entrera' in vigore il 1 gennaio)

1994. 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.