Legge regionale 14 novembre 1994, n. 48. Integrazione alla L.R. 27 maggio 1980, n. 64 'Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale '. (B.U. 16 novembre 1994, n. 46) 1. All'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al capitolo 10140 del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e successivi, che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
"4. La Regione assicura analogo trattamento ai dipendenti che vengono trasferiti ad Enti locali per l'esercizio di funzioni ai predetti Enti delegate.
5. La corresponsione del trattamento di cui al comma precedente resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da presentare dopo l'avvenuta liquidazione dell'indennita' premio di servizio da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)".