Disegno di legge regionale, n. 5503.
Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1980 n. 64. 1. L'articolo 1 della Legge regionale 27 maggio 1980 n. 64 viene
integrato con i seguenti commi: 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della
presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al
capitolo 10140 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e
successivi, che verra' dotato della necessaria disponibilita' in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
"La Regione assicura analogo trattamento ai dipendenti che vengono
trasferiti ad Enti Locali per l'esercizio di funzioni ai predetti
Enti delegate".
"La corresponsione del trattamento di cui al comma precedente
resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da
presentare dopo l'avvenuta liquidazione dell'indennita' premio di
servizio da parte dell'INPDAP".