Legge regionale 14 novembre 1994, n. 47. Modificazione dell'art. 41 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 'Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/1987 '. (B.U. 16 novembre 1994, n. 46) 1. Il comma 11 dell'articolo 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 e' cosi' modificato:
(Personale docente della formazione professionale)
"11. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, continua ad utilizzare per incarichi di docenza temporaneamente e comunque fino all'attuazione della legge di delega alle Province delle funzioni della formazione professionale, i dipendenti collocati nella 8a qualifica funzionale. Gli Enti destinatari della delega possono utilizzare il predetto personale, ad esaurimento, per l'attivita' di docenza".