Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5512.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1989 n 34.

Art. 1

Art. 1.
(Personale docente della formazione professionale)

1. L'art. 41 comma 11 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 34 e' cosi' modificato: "L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, continua ad utilizzare per incarichi di docenza temporaneamente e comunque fino all'attuazione della legge di delega alle Province delle funzioni della formazione professionale, i dipendenti collocati nella VIII. qualifica funzionale. Gli Enti destinatari della delega, possono utilizzare il predetto personale, ad esaurimento, per l'attivita' di docenza".