Disegno di legge regionale, n. 5512.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1989 n
34. 1. L'art. 41 comma 11 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 34 e'
cosi' modificato: "L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative, continua ad utilizzare per incarichi di docenza
temporaneamente e comunque fino all'attuazione della legge di delega
alle Province delle funzioni della formazione professionale, i
dipendenti collocati nella VIII. qualifica funzionale. Gli Enti
destinatari della delega, possono utilizzare il predetto personale,
ad esaurimento, per l'attivita' di docenza".
(Personale docente della formazione professionale)