Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 29 agosto 1994, n. 37.

Istituzione del fondo regionale per la montagna.

(B.U. 7 settembre 1994, n. 36)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione concorre al finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo e dei programmi annuali operativi approvati dalle Comunita' Montane.
2. I finanziamenti, di cui al comma 1, sono integrativi dei finanziamenti disposti dalle leggi statali e di quelli provenienti dalla Unione Europea.

Art. 2.
(Procedure)

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni (Ordinamento delle Comunita' Montane) e, in particolare, negli articoli 25 (Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico), 26 (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo) e 27 (Programmi annuali operativi).

Art. 3.
(Finanziamento)

1. Alla copertura finanziaria del "Fondo" si provvede destinando a tale fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, una quota del 10 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.
2. Le disponibilita', di cui al comma 1, vengono iscritte in apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa ed avente la denominazione "Fondo regionale per la montagna".
3. Per l'anno finanziario 1994 la dotazione del capitolo, di cui al comma 2, viene fissata in 4.500 milioni di lire in termini di competenza e di cassa.
4. Agli oneri, di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 27170.
5. Per gli anni finanziari 1995 e successivi la dotazione del "Fondo" e' determinata in sede di definizione dell'assestamento di bilancio.