Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5453.

Istituzione del Fondo regionale per la montagna.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione concorre, al finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo e dei programmi annuali operativi approvati dalle Comunita' Montane.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono integrativi dei finanziamenti disposti dalle leggi statali e di quelli provenienti dalla Comunita' Economica Europea.

Art. 2.
(Procedure)

1. Al Fine della applicazione della presente legge, vengono utilizzate le disposizioni contenute nella Legge regionale 28/92 e sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
(Finanziamento)

1. Alla copertura finanziaria del "Fondo", si provvede destinando a tale fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, una quota del 10% di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano, nell'esercizio precedente.
2. Le disponibilita' di cui al comma precedente, vengono iscritte ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa ed avente la seguente denominazione "Fondo regionale per la montagna".
3. Per l'anno finanziario 1994, la dotazione del capitolo di cui al precedente comma, viene fissato in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio.