Disegno di legge regionale, n. 5453.
Istituzione del Fondo regionale per la montagna. 1. La Regione concorre, al finanziamento dei piani pluriennali di
sviluppo e dei programmi annuali operativi approvati dalle Comunita'
Montane. 1. Al Fine della applicazione della presente legge, vengono
utilizzate le disposizioni contenute nella Legge regionale 28/92 e
sue modificazioni ed integrazioni. 1. Alla copertura finanziaria del "Fondo", si provvede destinando a
tale fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge,
una quota del 10% di quanto accertato dalla Regione a titolo di
addizionale regionale sul consumo di gas metano, nell'esercizio
precedente.
(Finalita')
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono integrativi dei
finanziamenti disposti dalle leggi statali e di quelli provenienti
dalla Comunita' Economica Europea.
(Procedure)
(Finanziamento)
2. Le disponibilita' di cui al comma precedente, vengono iscritte
ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa
ed avente la seguente denominazione "Fondo regionale per la
montagna".
3. Per l'anno finanziario 1994, la dotazione del capitolo di cui al
precedente comma, viene fissato in sede di approvazione
dell'assestamento di bilancio.