Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 11 agosto 1994, n. 30.

Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano.

(B.U. 17 agosto 1994, n. 33)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'ammodernamento tecnologico, alla qualificazione, all'incremento produttivo e occupazionale.
2. L'agevolazione prevista dalla presente legge non e' cumulabile, per le stesse iniziative, con altre agevolazioni previste da normative regionali, nazionali o comunitarie.
3. Le violazioni normative del Contratto Collettivo di Lavoro e/o del regime fiscale da parte dell'azienda artigiana beneficiaria del finanziamento, accertate dalle Autorita' competenti, sono causa di esclusione o di decadimento dalle agevolazioni previste dalla presente legge e comportano la restituzione del finanziamento erogato rivalutato ai sensi di legge, cosi' come disposto al secondo comma dell'articolo 7.

Art. 2.
(Forme di intervento regionale)

1. L'intervento regionale e' attuato mediante:
a) il sostegno di progetti di investimento in beni e servizi presentati da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o loro consorzi e societa' consortili operanti nella Regione;
b) il sostegno alle strutture collettive di garanzia (cooperative artigiane e loro consorzio regionale di garanzia fidi) operanti nella Regione a favore delle imprese artigiane.

Art. 3.
(Programma degli interventi)

1. L'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, punto a), si attua attraverso un Programma di interventi approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, sentita la Consulta Regionale per l'Artigianato.
2. Il citato Programma contiene:
a) l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese che operano in particolari settori di attivita';
b) i criteri per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, ivi compresa la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli interventi, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) l'individuazione delle risorse disponibili ed i criteri per il loro utilizzo.
3. Il Programma degli interventi puo' essere aggiornato e modificato con deliberazione della Giunta Regionale contestualmente alla discussione della relazione annuale di cui al comma 3 dell'articolo 7 e con le procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Contributi regionali ai progetti di investimento)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, la Regione Piemonte costituisce un "Fondo rotativo regionale per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano".
2. Il Fondo viene utilizzato per il concorso nel finanziamento del Programma degli interventi di cui all'articolo 3. Ciascun intervento puo' essere finanziato fino ad un massimo del 50 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile; il finanziamento non potra' comunque superare i 200 milioni di lire insieme a finanziamenti bancari, mentre i finanziamenti sul fondo regionale saranno erogati al tasso che verra' determinato nel Programma degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. I finanziamenti concessi a valere sul Fondo regionale hanno durata massima di sessanta mesi con le modalita' fissate dal Programma di cui all'articolo 3 della presente legge.
4. Il Fondo e' alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sullo stanziamento iniziale non utilizzato e dalla restituzione delle somme erogate alle imprese. Il Fondo potra' essere anche alimentato da eventuali contributi provenienti da soggetti pubblici e privati.

Art. 5.
(Contributi regionali alle strutture collettive di garanzia)

1. Per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente legge, la Regione Piemonte concede alle cooperative artigiane di garanzia e al Consorzio regionale artigiano garanzia fidi-Artigianfidi, operanti a favore delle imprese artigiane, il contributo del 3 per cento sull'importo delle garanzie prestate al 31 dicembre di ogni anno, ad incremento del fondo rischi.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le cooperative di garanzia ed il Consorzio regionale artigiano garanzia fidi-Artigianfidi devono presentare domanda, non oltre il 30 aprile di ogni anno, con le modalita' di cui all'articolo 8.
3. La domanda di cui al comma 2 dovra' essere corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale della cooperativa da cui risulti il numero dei soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e l'importo delle garanzie in essere alla stessa data;
b) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative rilasciato in data non anteriore a 3 mesi dalla data della domanda;
c) copia dell'ultimo bilancio e delle relative relazioni sulla gestione e del Collegio Sindacale;
d) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati con la cooperativa da cui risulti l'importo delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La domanda di cui al comma 2 del presente articolo, per il Consorzio regionale artigiano garanzia fidi-Artigianfidi, dovra' essere corredata dai documenti di cui alle lettere a), c), d) del comma 3.

Art. 6.
(Comitato tecnico)

1. Per l'esame dei progetti di cui all'articolo 4, e' istituito con delibera della Giunta Regionale, informata la Consulta regionale per l'Artigianato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico composto da:
a) un funzionario regionale che lo presiede, designato dall'Assessore regionale competente;
b) un esperto individuato dalla Finpiemonte S.p.A.;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, scelti in ambiente universitario, negli istituti di ricerca e/o fra operatori con esperienza in materia di artigianato.
2. Per il regolare funzionamento del Comitato, che opera sulla base di criteri definiti dal Programma di cui all'articolo 3, gli Enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.
3. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato e le spese di funzionamento sono curate dalla Finpiemonte S.p.A., con la quale verra' stipulata apposita convenzione.

Art. 7.
(Relazione annuale)

1. Annualmente il Comitato tecnico invia alla Giunta Regionale e, per opportuna informazione, alla Commissione competente del Consiglio Regionale e ai componenti della Consulta regionale per l'Artigianato, una relazione sull'attivita' svolta. Tale relazione contiene il numero delle domande presentate e di quelle accolte, la suddivisione per tipologia di attivita' coinvolte, le aree geografiche interessate.
2. La Giunta Regionale puo' disporre controlli per verificare la corrispondenza tra l'intervento in atto a seguito dell'erogazione del finanziamento e quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda. Il riscontro di eventuali difformita' comporta la restituzione immediata degli importi erogati rivalutati ai sensi di legge.
3. La Giunta Regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, tenuto conto della relazione di cui al comma 1 e del parere della Consulta regionale per l'Artigianato, predispone e presenta alla competente Commissione del Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 8.
(Norme che regolano la concessione del finanziamento)

1. Per la realizzazione dell'intervento agevolativo di cui alla presente legge, la Regione Piemonte si avvale dell'Istituto Finanziario Regionale Finpiemonte S.p.A. stanziando a favore di quest'ultimo le somme necessarie ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8.
2. La Finpiemonte S.p.A. provvede al finanziamento dei progetti approvati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6 della presente legge, alla condizione che l'impresa sia stata giudicata affidabile, per l'importo richiesto, da parte dell'istituto di credito indicato dall'impresa e convenzionato con Finpiemonte S.p.A., al quale spetta l'erogazione del finanziamento.
3. Le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge sono assistite da garanzia fideiussoria del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi-Artigianfidi.
4. Le domande di finanziamento con allegato il giudizio di affidabilita' di cui al comma 2 devono essere presentate a Finpiemonte S.p.A. sottoscritte dal legale rappresentante della ditta.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di finanziamento, la domanda, con la relativa istruttoria, e' sottoposta al parere del Comitato tecnico.

Art. 9.
(Abrogazione di norme precedenti)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 17 e 18 della legge regionale 4 marzo 1985, n.17.
2. Sono fatte salve, nell'ambito delle disponibilita' del bilancio regionale, le procedure in corso relative alla concessione e alla liquidazione dei contributi previsti agli articoli 17 e 18 citati qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa la garanzia relativa alla domanda di finanziamento.

Art. 10.
(Spese di avviamento e gestione)

1. Dal Fondo rotativo iniziale viene accantonata la somma complessiva di 200 milioni di lire per adeguare e dotare il Settore regionale competente delle occorrenti attrezzature e mezzi necessari per assolvere le incombenze relative alla predisposizione ed elaborazione del Programma previsto dalla presente legge, con le procedure indicate dalle vigenti norme in materia e le relative attivita' di controllo.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1994, la spesa di 20 miliardi di lire.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante devoluzione, di pari importo, delle economie iscritte al capitolo 14590 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 e derivanti dai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 399 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria").
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 viene istituito apposito capitolo con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 20 miliardi e con la seguente denominazione: "Fondo rotativo regionale per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano".