Disegno di legge regionale, n. 5413.
Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del Settore
Artigianato. 1. La Regione Piemonte, con la presente legge, promuove lo sviluppo e
la qualificazione del settore artigiano, con particolare riferimento
alle iniziative finalizzate all'ammodernamento tecnologico, alla
qualificazione e all'incremento produttivo e al sostegno
dell'occupazione. 1. L'intervento regionale e' attuato mediante: 1. L' intervento, di cui all'art. 2 lettera a), si attua attraverso
un piano di interventi approvato dal Consiglio Regionale, su proposta
della Giunta. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 lettera a)
della presente legge la Regione Piemonte costituisce un fondo rotativo
denominato "Fondo rotativo regionale per lo sviluppo e la
qualificazione del Settore artigiano", il quale avra' una dotazione
iniziale di 17 (diciassette) miliardi di lire. 1. Per la realizzazione dell' intervento di cui all' art. 2, lettera
b) della presente legge, la Regione Piemonte concede alle cooperative
artigiane di garanzia e al consorzio regionale artigiano garanzia
fidi, Artigianfidi, operanti a favore delle imprese artigiane i
seguenti contributi: 1. L'istruttoria, l'esame e la valutazione dei progetti di cui
all'articolo 2, lettera a) viene svolta dal Settore competente con le
modalita' e nei termini indicati nell'apposito regolamento attuativo. 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assessorato competente presenta
alla Giunta Regionale una relazione tecnica e finanziaria relativa
agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente contenente
il numero delle domande presentate e di quelle accolte, la
suddivisione delle domande per tipologie di attivita', le aree del
territorio regionale interessate. 1. La Regione Piemonte approva i progetti ed interviene per il
concorso nel finanziamento secondo quanto stabilito all'art. 4 a
condizione che l'impresa risulti essere giudicata, per l'importo
richiesto, affidabile dall'Istituto di Credito indicato che
provvedera' ad erogare il finanziamento. 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati i contributi regionali di cui agli artt. 17 e 18 della
legge regionale 4 marzo 1985 n. 17. 1. Dal fondo rotativo iniziale viene accantonata la somma complessiva
di 2OO milioni di lire occorrente per le spese di primo impianto per
informatizzare tutto il sistema e le operazioni di agevolazioni
previste dalla presente legge e l'Assessorato competente viene
autorizzato all'utilizzo di detto importo per l'acquisizione delle
apparecchiature occorrenti mediante le procedure previste dalle
vigenti norme in materia. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
viene stanziata la somma di L. 17 miliardi per l'anno 1993.
(Finalita')
(Forme di intervento regionale)
a) il sostegno di progetti di investimento in beni e servizi
presentati da imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443
o loro consorzi e societa' consortili operanti nella Regione;
b) il sostegno alle strutture collettive di garanzia (cooperative
artigiane e loro consorzio regionale di garanzia fidi) operanti nella
Regione a favore delle imprese artigiane.
(Piano degli intrventi)
2. Il citato piano contiene:
a) l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento; tali
ambiti possono essere riferiti sia a determinate situazioni
territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese che operano
in particolari settori di attivita';
b) i criteri per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente
legge, ivi compresa la determinazione dettagliata delle classi e delle
tipologie degli interventi, per ciascuno degli ambiti di cui al punto
precedente;
c) l'individuazione delle risorse disponibili ed i criteri per il
loro utilizzo;
3. il piano degli interventi puo' essere aggiornato e modificato con
deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta,
contestualmente alla discussione della relazione annuale di cui al
secondo comma dell'art. 6.
(Contributi regionali ai progetti di investimento)
2. Il fondo verra' utilizzato per il concorso nel finanziamento del
piano degli interventi di cui al precedente art. 3, fino ad un massimo
del 50% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile e comunque
non potra' superare i 200 milioni di lire insieme a fondi del sistema
bancario al tasso che verra' concordato con l'Istituto di credito,
mentre i finanziamenti sul Fondo regionale a titolo di concorso
saranno erogati con un tasso della misura dell'1%.
3. I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con
altri previsti per gli stessi progetti da leggi statali e regionali o
agevolazioni comunitarie.
4. I finanziamenti concessi a valere sul Fondo regionale hanno durata
massima di trentasei mesi.
5. Ogni finanziamento sara' erogato secondo quanto stabilito dal
Piano degli interventi approvato dal Consiglio regionale.
6. Il fondo verra' alimentato dai finanziamenti della Regione
Piemonte, dagli interessi maturati sullo stanziamento iniziale non
utilizzato e dalla restituzione delle somme erogate alle imprese; lo
stesso fondo verra' diminuito dalle spese di gestione. Il Fondo potra'
essere anche alimentato da eventuali contributi provenienti da
soggetti pubblici e privati.
(Contributi regionali alle strutture collettive di
garanzia)
a) ad incremento del fondo rischi il 3% sull'importo delle garanzie
prestate al 31/12 di ogni anno;
b) a sostegno delle spese di esercizio l'1% sull'importo delle
garanzie prestate al 31/12 di ogni anno.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente le
cooperative di garanzia ed il consorzio regionale artigiano garanzia
fidi, Artigianfidi, devono presentare domanda, entro il 30 aprile di
ogni anno, al presidente della Giunta Regionale.
3. La domanda di cui al comma precedente dovra' essere corredata dai
seguenti documenti:
a) dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale della
cooperativa da cui risulti il numero dei soci alla data del 31
dicembre dell'anno precedente, e l'importo delle garanzie in essere
alla stessa data ;
b) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio delle
cooperative rilasciato in data non anteriore a 3 mesi dalla data della
domanda;
c) copia dell'ultimo bilancio e delle relative relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
d) dichiarazione degli Istituti di Credito convenzionati con la
cooperativa da cui risulti l'importo delle garanzie in essere al 31
dicembre dell'anno precedente;
4. La domanda di cui al comma n. 2 del presente articolo per il
Consorzio regionale artigiano garanzia fidi, Artigianfidi, dovra'
essere corredata dai documenti di cui ai punti a) - b) - c) - del
precedente comma.
(Commissione consultiva)
2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il settore
sottopone la medesima al parere consultivo di apposita commissione
istituita con deliberazione della Giunta regionale.
3. La commissione consultiva si compone di:
a) Assessore regionale all'Artigianato in qualita' di Pesidente o suo
delegato;
b) tre rappresentanti delle Confederazioni artigiane del Piemonte,
c) un rappresentante del Consorzio artigianale Artigianfidi.
4. Per il regolare funzionamento della citata Commisione, gli Enti
interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri
effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i
primi in caso di impedimento o assenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un
funzionario dell'Assessorato competente.
(Relazione annuale)
2. La Giunta Regionale, entro il mese di febbraio, tenuto conto della
relazione di cui al comma precedente, predispone e presenta al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della
legge.
(Condizioni per l'intervento)
2. Le istanze di finanziamento devono essere presentate al Settore
competente su apposito modulo, predisposto dal Settore stesso,
sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa con le modalita',
criteri e termini che saranno indicati nell'apposito regolamento
attuativo.
3. Le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge
possono essere assistite da garanzia fideiussoria del Consorzio
regionale artigiano Garanzia fidi, Artigianfidi.
4. Il pagamento della spesa derivante dal finanziamento deciso a
favore dell'impresa, verra' effettuato mediante apertura di credito
presso la Tesoreria regionale a favore del Funzionario del Settore
delegato dalla Regione. L'apertura di credito, l'ammontare
dell'importo e le modalita' operative sono stabilite con deliberazione
della Giunta regionale assunta ai sensi della L.R. 55/81.
(Abbrogazione di norme precedenti)
2. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, relative alla concessione e alla liquidazione dei
contributi di cui al comma precedente, nell'ambito delle
disponibilita' del bilancio regionale, continuano ad essere
disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni degli
stessi articoli di legge di cui al comma precedente.
3. Si intendono in corso le procedure qualora, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sia stata deliberata, dal consiglio di
amministrazione della cooperativa, la garanzia relativa alla domanda
di finanziamento di cui agli art. 17 e 18 citati al primo comma.
(Spese di avviamento e gestione)
2. Per le spese di gestione dopo il primo anno l'Assessorato potra'
utilizzare risorse del detto fondo non superiori a 50 milioni di lire
annue.
(Norme finaziarie)
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge
valutato per l'anno 1993 in L. 17 miliardi si provvede mediante
devoluzione dell'economie iscritte al capitolo 14590 del bilancio
della Regione. Tale economia confluira' per l'anno 1993 al capitolo
aperto ai sensi del successivo comma al capitolo 25460 del bilancio
della Regione.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 viene
istituito apposito capitolo con lo stanziamento in termini di
competenza e di cassa di L. 17 miliardi e con la seguente
denominazione: "fondo rotativo regionale per lo sviluppo e la
qualificazione del settore Artigiano"; la spesa per ciascuno degli
anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di
approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.