Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5413.

Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del Settore Artigianato.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'ammodernamento tecnologico, alla qualificazione e all'incremento produttivo e al sostegno dell'occupazione.

Art. 2.
(Forme di intervento regionale)

1. L'intervento regionale e' attuato mediante:
a) il sostegno di progetti di investimento in beni e servizi presentati da imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 o loro consorzi e societa' consortili operanti nella Regione;
b) il sostegno alle strutture collettive di garanzia (cooperative artigiane e loro consorzio regionale di garanzia fidi) operanti nella Regione a favore delle imprese artigiane.

Art. 3.
(Piano degli intrventi)

1. L' intervento, di cui all'art. 2 lettera a), si attua attraverso un piano di interventi approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.
2. Il citato piano contiene:
a) l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento; tali ambiti possono essere riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese che operano in particolari settori di attivita'; b) i criteri per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, ivi compresa la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli interventi, per ciascuno degli ambiti di cui al punto precedente;
c) l'individuazione delle risorse disponibili ed i criteri per il loro utilizzo; 3. il piano degli interventi puo' essere aggiornato e modificato con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, contestualmente alla discussione della relazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 6.

Art. 4.
(Contributi regionali ai progetti di investimento)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 lettera a) della presente legge la Regione Piemonte costituisce un fondo rotativo denominato "Fondo rotativo regionale per lo sviluppo e la qualificazione del Settore artigiano", il quale avra' una dotazione iniziale di 17 (diciassette) miliardi di lire.
2. Il fondo verra' utilizzato per il concorso nel finanziamento del piano degli interventi di cui al precedente art. 3, fino ad un massimo del 50% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile e comunque non potra' superare i 200 milioni di lire insieme a fondi del sistema bancario al tasso che verra' concordato con l'Istituto di credito, mentre i finanziamenti sul Fondo regionale a titolo di concorso saranno erogati con un tasso della misura dell'1%.
3. I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con altri previsti per gli stessi progetti da leggi statali e regionali o agevolazioni comunitarie.
4. I finanziamenti concessi a valere sul Fondo regionale hanno durata massima di trentasei mesi.
5. Ogni finanziamento sara' erogato secondo quanto stabilito dal Piano degli interventi approvato dal Consiglio regionale.
6. Il fondo verra' alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sullo stanziamento iniziale non utilizzato e dalla restituzione delle somme erogate alle imprese; lo stesso fondo verra' diminuito dalle spese di gestione. Il Fondo potra' essere anche alimentato da eventuali contributi provenienti da soggetti pubblici e privati.

Art. 5.
(Contributi regionali alle strutture collettive di garanzia)

1. Per la realizzazione dell' intervento di cui all' art. 2, lettera b) della presente legge, la Regione Piemonte concede alle cooperative artigiane di garanzia e al consorzio regionale artigiano garanzia fidi, Artigianfidi, operanti a favore delle imprese artigiane i seguenti contributi:
a) ad incremento del fondo rischi il 3% sull'importo delle garanzie prestate al 31/12 di ogni anno;
b) a sostegno delle spese di esercizio l'1% sull'importo delle garanzie prestate al 31/12 di ogni anno.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente le cooperative di garanzia ed il consorzio regionale artigiano garanzia fidi, Artigianfidi, devono presentare domanda, entro il 30 aprile di ogni anno, al presidente della Giunta Regionale.
3. La domanda di cui al comma precedente dovra' essere corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale della cooperativa da cui risulti il numero dei soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e l'importo delle garanzie in essere alla stessa data ;
b) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative rilasciato in data non anteriore a 3 mesi dalla data della domanda;
c) copia dell'ultimo bilancio e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
d) dichiarazione degli Istituti di Credito convenzionati con la cooperativa da cui risulti l'importo delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente;
4. La domanda di cui al comma n. 2 del presente articolo per il Consorzio regionale artigiano garanzia fidi, Artigianfidi, dovra' essere corredata dai documenti di cui ai punti a) - b) - c) - del precedente comma.

Art. 6.
(Commissione consultiva)

1. L'istruttoria, l'esame e la valutazione dei progetti di cui all'articolo 2, lettera a) viene svolta dal Settore competente con le modalita' e nei termini indicati nell'apposito regolamento attuativo.
2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il settore sottopone la medesima al parere consultivo di apposita commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale.
3. La commissione consultiva si compone di: a) Assessore regionale all'Artigianato in qualita' di Pesidente o suo delegato;
b) tre rappresentanti delle Confederazioni artigiane del Piemonte, c) un rappresentante del Consorzio artigianale Artigianfidi.
4. Per il regolare funzionamento della citata Commisione, gli Enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento o assenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente.

Art. 7.
(Relazione annuale)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assessorato competente presenta alla Giunta Regionale una relazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente contenente il numero delle domande presentate e di quelle accolte, la suddivisione delle domande per tipologie di attivita', le aree del territorio regionale interessate.
2. La Giunta Regionale, entro il mese di febbraio, tenuto conto della relazione di cui al comma precedente, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 8.
(Condizioni per l'intervento)

1. La Regione Piemonte approva i progetti ed interviene per il concorso nel finanziamento secondo quanto stabilito all'art. 4 a condizione che l'impresa risulti essere giudicata, per l'importo richiesto, affidabile dall'Istituto di Credito indicato che provvedera' ad erogare il finanziamento.
2. Le istanze di finanziamento devono essere presentate al Settore competente su apposito modulo, predisposto dal Settore stesso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa con le modalita', criteri e termini che saranno indicati nell'apposito regolamento attuativo.
3. Le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge possono essere assistite da garanzia fideiussoria del Consorzio regionale artigiano Garanzia fidi, Artigianfidi.
4. Il pagamento della spesa derivante dal finanziamento deciso a favore dell'impresa, verra' effettuato mediante apertura di credito presso la Tesoreria regionale a favore del Funzionario del Settore delegato dalla Regione. L'apertura di credito, l'ammontare dell'importo e le modalita' operative sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale assunta ai sensi della L.R. 55/81.

Art. 9.
(Abbrogazione di norme precedenti)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i contributi regionali di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale 4 marzo 1985 n. 17.
2. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alla concessione e alla liquidazione dei contributi di cui al comma precedente, nell'ambito delle disponibilita' del bilancio regionale, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni degli stessi articoli di legge di cui al comma precedente.
3. Si intendono in corso le procedure qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata deliberata, dal consiglio di amministrazione della cooperativa, la garanzia relativa alla domanda di finanziamento di cui agli art. 17 e 18 citati al primo comma.

Art. 10.
(Spese di avviamento e gestione)

1. Dal fondo rotativo iniziale viene accantonata la somma complessiva di 2OO milioni di lire occorrente per le spese di primo impianto per informatizzare tutto il sistema e le operazioni di agevolazioni previste dalla presente legge e l'Assessorato competente viene autorizzato all'utilizzo di detto importo per l'acquisizione delle apparecchiature occorrenti mediante le procedure previste dalle vigenti norme in materia.
2. Per le spese di gestione dopo il primo anno l'Assessorato potra' utilizzare risorse del detto fondo non superiori a 50 milioni di lire annue.

Art. 11.
(Norme finaziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene stanziata la somma di L. 17 miliardi per l'anno 1993.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1993 in L. 17 miliardi si provvede mediante devoluzione dell'economie iscritte al capitolo 14590 del bilancio della Regione. Tale economia confluira' per l'anno 1993 al capitolo aperto ai sensi del successivo comma al capitolo 25460 del bilancio della Regione.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 viene istituito apposito capitolo con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 17 miliardi e con la seguente denominazione: "fondo rotativo regionale per lo sviluppo e la qualificazione del settore Artigiano"; la spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.