Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 27 luglio 1994, n. 28.

Modifiche ed integrazioni al Titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni 'Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte '.

(B.U. 3 agosto 1994, n. 31)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. Ammontare dell'indennita' di fine mandato
1. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato spettante ai Consiglieri regionali e' stabilita nella misura di una mensilita' lorda percepita in carica dal Consigliere stesso, moltiplicata per ciascun anno di esercizio effettivo fino ad un massimo di 10 anni.
Il calcolo e' effettuato sull'ultima mensilita' percepita dal Consigliere in carica.
2. Per gli anni successivi al decimo, l'indennita' di fine mandato e' stabilita nella misura del 50% dell'indennita', di cui al comma 1.
3. La corresponsione dell'indennita' di fine mandato, calcolata ai sensi dei commi 1 e 2, spetta ai Consiglieri in carica anche se agli stessi e' gia' stata liquidata, per completamento o per interruzione di mandato nelle precedenti legislature, l'indennita' di cui al comma 1.
4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purche' di durata non inferiore a sei mesi e un giorno".

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della L.R. 9/1984, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9: 'Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte '), e' abrogato.