Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5479.

Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Presentata da GOGLIO GIUSEPPE, MAJORINO GAETANO, MONTICELLI ANTONIO, NERVIANI ENRICO, PORCELLANA FRANCESCO LUIGI, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1

Art. 1.

1. ll Titolo II della legge regionale 23 gennaio 1994 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni e' cosi' modificato: L'articolo 20 e' cosi' sostituito: L'ammontare dell'indennita' di fine mandato spettante ai Consiglieri regionali e' stabilita nella misura di una mensilita' lorda percepita in carica dal Consigliere stesso, moltiplicata per ciascun anno di esercizio effettivo fino ad un massimo di 10 anni. Il calcolo deve essere effettuato sull'ultima mensilita' percepita dal Consigliere in carica. Per gli anni successivi al 10., l'indennita' di fine mandato e' stabilita nella misura del 50% dell'indennita' di cui al 1. comma. Il Consigliere gia' cessato dal mandato, al quale sia stata liquidata l'indennita' di cui al comma 1, nel caso di rielezione alla carica di Consigliere, ha diritto al termine del mandato, alla corresponsione dell'indennita' per gli anni del nuovo mandato calcolata ai sensi dei commi precedenti. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purche' sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. Il II comma dell'articolo 21, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 18.12.86 n. 57, e' abrogato.