Proposta di legge regionale, n. 5479.
Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge regionale 23
gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. ll Titolo II della legge regionale 23 gennaio 1994 n. 9 e
successive modificazioni e integrazioni e' cosi' modificato:
L'articolo 20 e' cosi' sostituito: L'ammontare dell'indennita' di
fine mandato spettante ai Consiglieri regionali e' stabilita nella
misura di una mensilita' lorda percepita in carica dal Consigliere
stesso, moltiplicata per ciascun anno di esercizio effettivo fino ad
un massimo di 10 anni. Il calcolo deve essere effettuato sull'ultima
mensilita' percepita dal Consigliere in carica. Per gli anni
successivi al 10., l'indennita' di fine mandato e' stabilita nella
misura del 50% dell'indennita' di cui al 1. comma. Il Consigliere
gia' cessato dal mandato, al quale sia stata liquidata l'indennita'
di cui al comma 1, nel caso di rielezione alla carica di
Consigliere, ha diritto al termine del mandato, alla corresponsione
dell'indennita' per gli anni del nuovo mandato calcolata ai sensi
dei commi precedenti. Ai fini del computo del periodo di mandato, la
frazione di anno si considera come anno intero, purche' sia di
durata non inferiore a sei mesi e un giorno. Il II comma
dell'articolo 21, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale
18.12.86 n. 57, e' abrogato.
Art. 1