Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 16 maggio 1994, n. 14.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).

(B.U. 25 maggio 1994, n. 21)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e' inserito il seguente:
"Art. 1 bis (Assegno in caso di sospensione)
1. Per la corresponsione dell'assegno, di cui all'art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennita' di carica e' fissata nella misura del 50 per cento.
2. Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa' luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.
3. Al Consigliere, che e' stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento e' corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennita' ad esso spettante".

Art. 2.

1. All'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Consigliere, sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta', durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui all'art. 5".

Art. 3.

1. L'art. 2 della L.R. 10/72, come modificato dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33, 9 dicembre 1980, n. 77, 23 gennaio 1986, n. 5, 21 gennaio 1991, n. 5, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Rimborso delle spese)
1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o piu' riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una indennita' di presenza, nella misura massima fissata dagli artt. 10 e 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali), ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio ed il capoluogo di regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino, nonche' quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico.
2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attivita' connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali e' altresi' corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennita' di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati come nel comma 1, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 1500 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono gli organismi istituzionali per le cui riunioni spettano l'indennita' ed il rimborso, di cui al comma 1".

Art. 4.

1. Le indennita' fissate dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali), come modificato con legge regionale 23 gennaio 1986, n. 4, sono fissate nella misura seguente:
Lire 500.000.000 in caso di morte;
Lire 500.000.000 in caso di invalidita' permanente;
Lire 100.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea.

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), sostituito dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, e' aggiunto il seguente comma:
"Il contributo determinato a norma del primo comma e' erogato ai componenti del Gruppo Misto in quota pro capite a ciascuno dei componenti del Gruppo".

Art. 6.

1. Il quarto comma dell'art. 4 della L.R. 12/72, modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del Gruppo Misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci. L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario)".

Art. 7.

1. Gli effetti dell'art. 4 della presente legge hanno decorrenza dal 1° maggio 1994.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi stanziati al capitolo 10000 del bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.