Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5457.

Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 13/10/72 n. 10, 10/11/72 n. 12, 30/12/81 n. 57, 23/1/84 n. 9, e successive modifiche e integrazzioni.

Presentata da GOGLIO GIUSEPPE, MONTICELLI ANTONIO, PORCELLANA FRANCESCO LUIGI, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

1. Dopo l'art. 1 della Legge regionale 13.10.1972 n. 10 e' aggiunto l'articolo 1 bis. (Assegno in caso di sospensione): Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n.30, la parcentuale di riduzione dell'indennita' di carica e' fissata nella misura del 50 per cento. Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa' luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2 della presente legge. Al Consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, e' corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del precedente primo comma e l'indennita' ad esso spettante.

Art. 2.

1. All'art. 7 della Legge regionale 23 gennaio 1984 n. 9 e' aggiunto il seguente sesto comma: Il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni ha facolta', durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui al precedente art. 5.

Art. 3.

1. L'art. 2 della legge regionale 13/10/72 n. 10 come modificato dalle leggi regionali 20/6/77 n. 33, 9/12/80 n. 77, 23/1/86 n. 5, 21/1/91 n. 5, e' sostituito dal seguente: Rimborso delle spese. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o piu' riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una indennita' di presenza, nella misura massima fissata dagli artt. 10 e 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio ed il capoluogo di regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino, nonche' quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico.
2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attivita' connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali e' altresi' corrisposto un rimborso spese forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennita' di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati come nel comma precedente, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 1500 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super.
3. Il Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali siano gli organismi istituzionali per le cui riunioni spettano l'indennita' ed il rimborso di cui al primo comma.

Art. 4.

1. Le misure fissate dal 3. comma della legge regionale 30/12/1981 n. 57, come modificato con Legge regionale 23/1/1986 n. 4, sono fissate nella seguente misura: Lire 500.000.000 in caso di morte Lire 500.000.000 in caso di invalidita' permanente Lire 100.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea.

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "Il contributo determinato a norma del primo comma e' erogato ai componenti del Gruppo Misto in quota pro capite a ciascuno dei componenti del gruppo".

Art. 6.

1. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n.12, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i singoli componenti il Gruppo Misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente articolata per categorie e per voci. L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853".

Art. 7.

1. Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1. maggio 1994.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi con i fondi stanziati al Capitolo 10000 del bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.