Proposta di legge regionale, n. 5457.
Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 13/10/72 n. 10,
10/11/72 n. 12, 30/12/81 n. 57, 23/1/84 n. 9, e successive modifiche
e integrazzioni. 1. Dopo l'art. 1 della Legge regionale 13.10.1972 n. 10 e' aggiunto
l'articolo 1 bis. (Assegno in caso di sospensione): Per la
corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4 ter della legge 19
marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 della legge 18 gennaio
1992, n.16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994,
n.30, la parcentuale di riduzione dell'indennita' di carica e'
fissata nella misura del 50 per cento. Per il Consigliere sospeso a
norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed
integrazioni non si fa' luogo alla corresponsione dei rimborsi spese
previsti dall'art. 2 della presente legge. Al Consigliere che sia
stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di
proscioglimento, e' corrisposto, con riferimento al periodo di
sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a
norma del precedente primo comma e l'indennita' ad esso spettante. 1. All'art. 7 della Legge regionale 23 gennaio 1984 n. 9 e' aggiunto
il seguente sesto comma: Il Consigliere sospeso a norma della legge
19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni ha
facolta', durante il periodo di sospensione, di continuare
volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno
vitalizio, nella misura di cui al precedente art. 5. 1. L'art. 2 della legge regionale 13/10/72 n. 10 come modificato
dalle leggi regionali 20/6/77 n. 33, 9/12/80 n. 77, 23/1/86 n. 5,
21/1/91 n. 5, e' sostituito dal seguente: Rimborso delle spese. Per
le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva
ad una o piu' riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono
corrisposti una indennita' di presenza, nella misura massima fissata
dagli artt. 10 e 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ed un
rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della
distanza tra il domicilio ed il capoluogo di regione per un quinto
del prezzo di un litro di benzina super. I Consiglieri con domicilio
nel Comune di Torino, nonche' quelli che usufruiscono in via
permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso
chilometrico. 1. Le misure fissate dal 3. comma della legge regionale 30/12/1981
n. 57, come modificato con Legge regionale 23/1/1986 n. 4, sono
fissate nella seguente misura: Lire 500.000.000 in caso di morte
Lire 500.000.000 in caso di invalidita' permanente Lire 100.000 per
ogni giorno di invalidita' temporanea. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 10
novembre 1972, n. 12, sostituito dall'articolo 3 della legge
regionale 14 gennaio 1992, n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "Il
contributo determinato a norma del primo comma e' erogato ai
componenti del Gruppo Misto in quota pro capite a ciascuno dei
componenti del gruppo". 1. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre
1972, n.12, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9
dicembre 1980, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Entro il 31
gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i singoli
componenti il Gruppo Misto presentano all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei
fondi loro erogati nell'anno precedente articolata per categorie e
per voci. L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla
rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1973, n.
853". 1. Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1. maggio
1994. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi con i
fondi stanziati al Capitolo 10000 del bilancio 1994 e nei
corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attivita' connesse
alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali e' altresi'
corrisposto un rimborso spese forfettario mensile, costituito da una
quota equivalente alla indennita' di presenza ed al rimborso
chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati come nel
comma precedente, e da una quota corrispondente alla percorrenza di
1500 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto
del prezzo di un litro di benzina super.
3. Il Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,
definisce con propria deliberazione quali siano gli organismi
istituzionali per le cui riunioni spettano l'indennita' ed il
rimborso di cui al primo comma.