Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 12 maggio 1994, n. 12.

Modifica all'art. 1 della L. R. 30 agosto 1988, n. 40 'Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea '.

(B.U. 18 maggio 1994, n. 20)

Art. 1

Art. 1.

1. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40, e' sostituito dal seguente:
"17. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e d), relative ai divieti di:
a) superare il numero di capi da monticare per contratto in ogni alpe: il carico dovra' essere definito da un apposito piano di pascolamento;
d) introdurre bovini, ovini e caprini nell'area individuata nella Carta degli obiettivi naturalistici e selvicolturali, degli interventi e delle destinazioni, quale area di particolare pregio naturalistico sul versante sinistro;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ogni capo di bestiame".