Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5440.

L.R. 30 agosto 1988, n. 40. Modifica dell'art. 1.

Art. 1

Art. 1.

1. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40, e' sostituito dal seguente: "17. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a) e d), relative ai divieti di:
a) superare il numero di capi da monticare per contratto in ogni alpe: il carico dovra' essere definito da un apposito piano di pascolamento;
d) introdurre bovini, ovini, e caprini nell'area individuale nella Carta degli obiettivi naturalistici selvicolturali, degli interventi e delle destinazioni, quale area di particolare pregio naturalistico sul versante sinistro, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 4.000 ad un massimo di lire 40.000 per ogni capo di bestiame".