Disegno di legge regionale, n. 5440.
L.R. 30 agosto 1988, n. 40. Modifica dell'art. 1. 1. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 30 agosto
1988, n. 40, e' sostituito dal seguente: "17. Le violazioni delle
norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a) e d),
relative ai divieti di:
a) superare il numero di capi da monticare per contratto in ogni
alpe: il carico dovra' essere definito da un apposito piano di
pascolamento;
d) introdurre bovini, ovini, e caprini nell'area individuale nella
Carta degli obiettivi naturalistici selvicolturali, degli
interventi e delle destinazioni, quale area di particolare pregio
naturalistico sul versante sinistro, comportano sanzioni
amministrative da un minimo di lire 4.000 ad un massimo di lire
40.000 per ogni capo di bestiame".