Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 19 aprile 1994, n. 9.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

(B.U. 27 aprile 1994, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
All. A.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1994 e' approvato in lire 18.921.955.868.848 in termini di competenza e in lire 21.921.515.655.066 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1994.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1994 e' approvato in lire 18.921.955.868.848 in termini di competenza ed in lire 21.921.515.655.066 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994, in conformita' delle disposizioni, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni (Norme di contabilita' regionale).

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1994 con i prospetti allegati, di cui all'articolo 33 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1994-1996 allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1994, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 270.000.000.000.
2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero:
20140, 20160, 20200, 20210, 20220, 20270, 20455, 20470, 20550, 20630, 20982, 20995, 21020, 23600, 23770, 24700, 25470, 25580, 27170, 27190, 26300, 26640, 23640, 23980, 24360, 23780, 25120, 20020, 20030, 20480, 20640, 20360, 20370, 20390, 20400, 20450, 20460, 20130, 20140, 20150, 20570, 20155, 26660, 26905.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la contrazione di mutui per lire 68.000.000.000 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1993.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 48.000.000.000 per l'anno finanziario 1995 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1994-1996.

Art. 7.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.
2. Tale allegato e' integrato dai seguenti capitoli: 10382, 10402, 10404, 10406, 10442, 10444, 10552, 10875, 11590, 11600, 11615, 11710, 11720, 11750, 20450, 26500, 26520, 26540, 26550.

Art. 8.
(Variazioni di bilancio)

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, comma primo, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di Bilancio e di contabilita' delle Regioni) e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 9.
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.
(Pagamenti mediante apertura di credito)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.
2. Tale allegato e' integrato dai seguenti capitoli: 13465, 13830, 14001, 14010, 14011, 23031, 23070, 23071, 23078, 23306, 23308, 23309, 23312, 23313, 23314, 23316, 23317, 23318, 23319, 23322, 23570.

Art. 11.
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994:
a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 12.
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, di cui all'articolo 40 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1994 sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 102.398.795.592 ed e' iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 13.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi, di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 599.373.240 ed e' iscritta al capitolo n. 10330.
2. La spesa per l'erogazione dei contributi, di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della L.R. 6/77, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 700.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 10930.
3. La spesa per la concessione dei contributi, di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della L.R. 6/77, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 219.738.400 ed e' iscritta al capitolo n. 10940.

Art. 14.
(Contributo all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico Sociali (I.R.E.S.) del contributo, di cui all'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 (Disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte. Abrogazione legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni), e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 5.400.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 10960.

Art. 15.
(Contributo all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte)

1. I contributi, di cui all'articolo 17, lettera b), della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 (Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte - E.S.A.P.) e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati per l'anno finanziario 1994 in lire 2.659.000.000 e sono iscritti al capitolo n. 13020.

Art. 16.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione), e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 200.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 10900.

Art. 17.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita' montane)

1. La spesa per la concessione alle Comunita' montane del contributo nelle spese di funzionamento, di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunita' montane') e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 13900.

Art. 18.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo), e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 320.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 11140.

Art. 19.
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 140.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 10100.

Art. 20.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) e successive modificazioni e integrazioni, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 13.500.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15180.

Art. 21.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi, di cui alla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 'Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394'), e' stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 4.500.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15315.

Art. 22.
(Museo regionale di Scienze naturali)

1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali) e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 1.100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 11580.

Art. 23.
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi, previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del 'Lupo italiano') per la tutela del "Lupo italiano", e' stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 70.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15720.

Art. 24.
(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimenti, prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate), e' stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 300.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15730.

Art. 25.
(Protezione Civile)

1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile), e' autorizzata per l'anno finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 26.
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)

1. Per l'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, vengono utilizzati, per l'anno finanziario 1994, i capitoli 23600, 23710, 24080.

Art. 27.
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 e' istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 1.580.723.262.623 in termini di competenza e di lire 1.580.723.262.623 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva, di cui al comma 1, in deroga al disposto dell'articolo 42 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme, non piu' conservabili nel conto dei residui passivi, relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 28.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1993)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1993 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1994 nell'ammontare di lire 1.581.815.075.952 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli n. 15965, 26321, 26801, 26821.

Art. 29.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330, 10930; 10470, 10940; 12720, 13360; ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado, acquisto di beni e servizi, trasferimenti, e' autorizzato, in deroga al disposto dell'articolo 42 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi.
2. Per l'anno 1994, e fino all'adozione dell'assestamento al bilancio di previsione 1994, sono consentite variazioni compensative per i sottoindicati gruppi di capitoli: 10380, 10382; 10400, 10402, 10404, 10406; 10440, 10442, 10444.
3. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1994, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

Art. 30.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 31.
(Approvazione del Piano di attivita' del Museo regionale di Scienze naturali.)

1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della L.R. 37/78, il Piano di attivita' per l'anno 1994, del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.

Art. 32.
(Bilancio degli Enti dipendenti dalla Regione e degli Enti di gestione delle Aree protette)

1. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione ed Enti di gestione delle Aree protette:
a) Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte;
b) Ente per il Diritto allo Studio Universitario;
c) Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte;
d) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
e) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa;
f) Riserva naturale speciale Parco Burcina "Felice Piacenza";
g) Parco fluviale del Po e dell'Orba;
h) Parco naturale della Val Troncea;
i) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre';
l) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;
m) Ente Parco delle Lame del Sesia;
n) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
o) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco;
p) Parco naturale del Monte Fenera;
q) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
r) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
s) Parco naturale del Sacro Monte Calvario di Domodossola;
t) Ente di gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po della Pianura torinese;
u) Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali astigiani;
v) Parchi e Riserve naturali del Canavese;
z) Parco naturale della Rocca di Cavour;
x) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;
y) Ente di gestione delle Aree protette della Collina torinese;
j) Ente di gestione dei Parchi naturali Alpe Veglia ed Alpe Devero;
aa) Parco naturale dell'Argentera;
bb) Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
cc) Riserva naturale speciale della Bessa;
dd) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro e Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;
ee) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
ff) Parco naturale dell'Alta Valsesia;
gg) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;
hh) Ente di gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po del tratto cuneese.

Art. 33.
(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le variazioni apportate con atto amministrativo nel corso dell'esercizio provvisorio, autorizzato con legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994).

Art. 34.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Bilancio di previsione 1994
OMISSIS