Disegno di legge regionale, n. 5448.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994. 1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per
l'anno finanziario 1994 e' approvato in lire. 19.373.023.223.250 in
termini di competenza e in lire 21.848.210.638.504 in termini di
cassa. 1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per
l'anno finanziario 1994 e' approvato in lire 19.373.023.223.250 in
termini di competenza ed in lire 21.848.210.638.504 in termini di
cassa. 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per
l'anno finanziario 1994 con gli allegati prospetti di cui
all'articolo 33 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55. 1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della
Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni
ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle
spese, allegati allo stato di previsione della spesa. 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese,
di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si
prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1994, e'
autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della Legge regionale 55/81 e
successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui
per un importo complessivo di lire 200.000.000.000. 1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 38 della Legge regionale 29 dicembre 1981,
n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di
previsione della spesa. 1. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare,
ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della Legge 19 maggio 1976,
n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le
variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di
nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da
assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per
l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalle Leggi statali o regionali in vigore. 1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della Legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e
sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri
soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione
della spesa. 1. Approvato, ai sensi dell'articolo 63 della Legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui
gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di
funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo
stato di previsione della spesa. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della Legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello
stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994: 1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della Legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior
fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio
finanziario 1994, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in
lire 100.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 15970. 1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 1 lettera a), e 2 della Legge regionale 14 gennaio 1977, n.
6, e' determinata per l'anno finanziario 1994, in lire 599.373.240,
ed e' iscritta al capitolo n. 1O33O. Economico-Sociali del Piemonte
1. La spesa per la concessione all'istituto di Ricerche
Economico-Sociali 126 126 126 I.R.E.S. del contributo di cui
all'articolo 22, della Legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, e'
determinata, per l'anno finanziario 1994, in lire 5.400 milioni, ed
e' iscritta al capitolo n. 1O960. 1. I contributi di cui all'articolo 17, lettera b) della legge
regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dall'articolo 13 della
Legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno
finanziario 1994 in lire 2.659 milioni e sono iscritti al capitolo
n. 13O2O. 1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento
automatico dell'informazione del contributo di cui all'art. 9 della
Legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno
finanziario 1994 in lire 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n.
1O900. Comunita' Montane
1. La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del
contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della
Legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, e' determinato per l'anno
finanziario 1994, in lire 1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n.
13900. 1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni
Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela
del Movimento Cooperativo di cui alla Legge regionale 15 maggio
1978, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1994, in lire 320
milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11140. Difensore Civico e della sua segreteria
1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico
e della sua segreteria, di cui alla Legge regionale 9 dicembre 1981,
n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 140 milioni
ed e' iscritta al capitolo n. 1O1OO. 1. Ai sensi ed in applicazione della Legge regionale 31 agosto
1982, n. 29, la spesa per il Personale dei Parchi e delle Riserve
naturali e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 13.500
milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15180 1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla Legge
regionale 23 agosto 1993, n. 31, e' stabilita, per l'anno finanziario
1994, in lire 4.166.000.000, ed e' iscritta al capitolo n. 15315. regionale di Scienze Naturali
1. La spesa per l'attuazione della Legge regionale 29 giugno 1978,
n. 37 e' determinata per l'anno finanziario 1994, in lire 200
milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11580. 1. La spesa per gli interventi previsti dalla Legge regionale 3
aprile 1989, n. 18 per la tutela del "Lupo italiano" e' stabilita per
l'anno finanziario 1994 in lire 70 milioni ed e' iscritta al capitolo
n. 15720. 1. La spesa per risarcimento prevista dalla Legge regionale 8
giugno 1989, n. 36, e' stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire
300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15730. 1. Per l'attuazione della Legge regionale n. 10/90 e' autorizzata,
per l'anno finanziario 1994, la spesa di lire 150 milioni iscritta
al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa. 1. Per l'attuazione della Legge regionale n. 18/84, modificata
dalla Legge regionale n. 34/86, per l'anno finanziario 1994 vengono
utilizzati i capitoli sotto elencati: 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1994 e' istituito il capitolo n. 15965 con la seguente
denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie
sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire
2.106.187.446.916 in termini di competenza e di lire
2.106.187.446.916 in termini di cassa. 1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1992
ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1994,
nell'ammontare di lire 800.000.000.000 e' utilizzato per la copertura
delle spese iscritte al capitolo n. 15965. 1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie
di capitoli di spesa: 10330, 10930, 10470, 10940; 12720, 13360,
ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno
stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione
quanto alla classificazione economica di secondo grado, acquisto di
beni e servizi; trasferimenti, e' autorizzato lo storno di fondi in
via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in
deroga al disposto dell'articolo 42 della Legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto,
le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri
40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in
relazione agli accertamenti sui corrispodenti capitoli di entrata
delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli
accertamenti stessi. Regionale di Scienze naturali
1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti
dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della Legge
regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di Attivita' per l'anno
1994, del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla
presente legge. 1. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario
1994 dei seguenti Enti strumentali. 1. La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Stato di previsione dell'entrata)
2. Sono autorizzati, secondo le Leggi in vigore, l'accertamento e
la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento
alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti
nell'anno finanziario 1994.
(Stato di previsione della spesa)
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti
degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1994.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli
stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per
l'anno 1994, in conformita' delle disposizioni di cui alla Legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55.
(Quadro generale riassuntivo)
(Riclassificazione della spesa)
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del
disavanzo)
2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante
l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 1994, sono quelle iscritte nello stato di
previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero:
a) 20140, 20550, 20630, 20982, 20995, 21020, 23600, 25470, 25580,
27170, 27190.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della Legge
regionale 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
autorizzata la contrazione di mutui per lire 68.000.000.000, a
copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di
mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1993.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12,00% annuo,
oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di
15 anni.
5. La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione
dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita'
previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati,
previsti in lire 38.000.000.000 per l'anno finanziario 1995 e per
ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme
che sono iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla
voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1994-1996.
(Spese obbligatorie e d'ordine)
(Variazioni di bilancio)
(Garanzie prestate dalla Regione)
(Pagamenti mediante apertura di credito)
2. Tale allegato per l'anno 1994 e' integrato dei seguenti capitoli:
a) 13465, 13830, 14001, 14010, 14O11, 23031, 23070, 23071, 23078,
23306, 23308, 23309, 23312, 23313, 23314, 23316, 23317, 23318,
23319, 23322, 23570.
(Fondi globali)
a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di
parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n.4,
allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per
investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco
n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
(Fondo di riserva di cassa)
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1,
lettera b), e 3 della Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e'
determinata per l'anno finanziario 1994, in lire 700.000.000, ed e'
iscritta al capitolo n. 1O93O.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli
1, lettera c), e 4 della Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e'
determinata per l'anno finanziario 1994, in lire 194.738.400, ed e'
iscritta al capitolo n. 1O94O.
(Contributo all'Istituto di Ricerche)
(Contributo all'Ente regionale di Sviluppo agricolo
del Piemonte)
(Contributo al Consorzio per il trattamento
automatico dell'informazione)
(Contributi nelle spese di funzionamento delle)
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del)
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)
(Interventi per i parchi e le riserve naturali)
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo
italiano")
(Equilibrio faunistico)
(Protezione Civile)
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)
a) 23600, 24080, 23710.
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi
statali vincolati)
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al
disposto dell'articolo 42 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n.
55, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme
occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi
capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme
non piu' conservabili nel conto dei residui passivi relative a
previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione
vincolata.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla
chiusura dell'esercizio 1993)
(Variazioni compensative)
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di
giro)
(Approvazione del Piano di attivita' del Museo)
(Bilancio degli Enti dipendenti)
(Urgenza)