Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5448.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0Museo, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1994 e' approvato in lire. 19.373.023.223.250 in termini di competenza e in lire 21.848.210.638.504 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le Leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1994.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1994 e' approvato in lire 19.373.023.223.250 in termini di competenza ed in lire 21.848.210.638.504 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994, in conformita' delle disposizioni di cui alla Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1994 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 4.
(Riclassificazione della spesa)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 5.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1994, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della Legge regionale 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 200.000.000.000.
2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero:
a) 20140, 20550, 20630, 20982, 20995, 21020, 23600, 25470, 25580, 27170, 27190.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della Legge regionale 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la contrazione di mutui per lire 68.000.000.000, a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1993.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
5. La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 38.000.000.000 per l'anno finanziario 1995 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1994-1996.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

1. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della Legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle Leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Pagamenti mediante apertura di credito)

1. Approvato, ai sensi dell'articolo 63 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.
2. Tale allegato per l'anno 1994 e' integrato dei seguenti capitoli:
a) 13465, 13830, 14001, 14010, 14O11, 23031, 23070, 23071, 23078, 23306, 23308, 23309, 23312, 23313, 23314, 23316, 23317, 23318, 23319, 23322, 23570.

Art. 10.
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994:
a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n.4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 11.
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1994, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 100.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 12.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 lettera a), e 2 della Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1994, in lire 599.373.240, ed e' iscritta al capitolo n. 1O33O.
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1994, in lire 700.000.000, ed e' iscritta al capitolo n. 1O93O.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1994, in lire 194.738.400, ed e' iscritta al capitolo n. 1O94O.

Art. 13.
(Contributo all'Istituto di Ricerche)

Economico-Sociali del Piemonte 1. La spesa per la concessione all'istituto di Ricerche Economico-Sociali 126 126 126 I.R.E.S. del contributo di cui all'articolo 22, della Legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, e' determinata, per l'anno finanziario 1994, in lire 5.400 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1O960.

Art. 14.
(Contributo all'Ente regionale di Sviluppo agricolo del Piemonte)

1. I contributi di cui all'articolo 17, lettera b) della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dall'articolo 13 della Legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno finanziario 1994 in lire 2.659 milioni e sono iscritti al capitolo n. 13O2O.

Art. 15.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'art. 9 della Legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1994 in lire 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1O900.

Art. 16.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle)

Comunita' Montane 1. La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della Legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, e' determinato per l'anno finanziario 1994, in lire 1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 13900.

Art. 17.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla Legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1994, in lire 320 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11140.

Art. 18.
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del)

Difensore Civico e della sua segreteria 1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 140 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1O1OO.

Art. 19.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della Legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la spesa per il Personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 13.500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15180

Art. 20.
(Interventi per i parchi e le riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla Legge regionale 23 agosto 1993, n. 31, e' stabilita, per l'anno finanziario 1994, in lire 4.166.000.000, ed e' iscritta al capitolo n. 15315.

Art. 0Museo.

regionale di Scienze Naturali 1. La spesa per l'attuazione della Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 e' determinata per l'anno finanziario 1994, in lire 200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11580.

Art. 22.
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi previsti dalla Legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 per la tutela del "Lupo italiano" e' stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 70 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15720.

Art. 23.
(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimento prevista dalla Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e' stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15730.

Art. 24.
(Protezione Civile)

1. Per l'attuazione della Legge regionale n. 10/90 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1994, la spesa di lire 150 milioni iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 25.
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)

1. Per l'attuazione della Legge regionale n. 18/84, modificata dalla Legge regionale n. 34/86, per l'anno finanziario 1994 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati:
a) 23600, 24080, 23710.

Art. 26.
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 e' istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 2.106.187.446.916 in termini di competenza e di lire 2.106.187.446.916 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu' conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 27.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1993)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1992 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1994, nell'ammontare di lire 800.000.000.000 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965.

Art. 28.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330, 10930, 10470, 10940; 12720, 13360, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado, acquisto di beni e servizi; trasferimenti, e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 29.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispodenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 30.
(Approvazione del Piano di attivita' del Museo)

Regionale di Scienze naturali 1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di Attivita' per l'anno 1994, del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.

Art. 31.
(Bilancio degli Enti dipendenti)

1. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 dei seguenti Enti strumentali.

Art. 32.
(Urgenza)

1. La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.