Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 15 aprile 1994, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamita' naturali.

(B.U. 20 aprile 1994, n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. La lettera d) dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' sostituita dalla seguente:
"d) interventi occorrenti per assicurare la stabilita', la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purche' non a servizio di aziende agricole e destinati alla residenza e dimora abituale dei proprietari, danneggiati o interessati da eventi calamitosi dichiarati gravi;".

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della L.R. 38/1978 cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 79, e' sostituito dal seguente:
"Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi di cui alle lettere d), f) dell'articolo 2, sono demandati ai Comuni, i quali possono avvalersi degli uffici tecnici periferici regionali. In ogni caso, le perizie presentate a supporto delle domande dei soggetti richiedenti dovranno essere sottoposte al visto di congruita' degli uffici tecnici periferici regionali".

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della L.R. 38/1978, e' sostituito dal seguente:
"In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita', le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di 50 milioni, ed iniziate direttamente a cura del dirigente dell'ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale e' tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da questi delegato".

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della L.R. 38/1978 cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 1987, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non puo' superare la somma di lire 25 milioni per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilita' e l'abitabilita' dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non puo' superare la somma di lire 65 milioni per ciascun alloggio".