Disegno di legge regionale, n. 5437.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 26.6.78 n. 38
e 27.10.87 n. 53 in materia di 'Disciplina ed organizzazione degli
interventi in dipendenza di calamita'. 1. Il punto d) dell'art.2 della Legge Regionale 29.06.1978 n. 38 e'
modificato come segue: 1. Il secondo comma dell'art. 3 della Legge Regionale 29.06.1978 n.
38 e' integrato come segue: 1. Il secondo comma dell'art. 1 della Legge Regionale del
27.10.1987 n. 53 e' cosi' modificato: 1. Il secondo comma dell'art. 4 della Legge Regionale 29.06.1978 n.
38 e' modificato come segue:
"d) Interventi occorrenti per assicurare la stabilita', la
riparazione, la ricostruzione, ove necessario, e quant'altro
indispensabile per consentire l'abitabilita' di fabbricati urbani di
civile abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale,
purche' non a servizio di aziende agricole, danneggiati o
interessati da eventi alluvionali dichiarati gravi".
"In ogni caso, le perizie presentate a supporto delle domande dei
soggetti richiedenti dovranno essere sottoposte al visto di
congruita' degli Uffici tecnici periferici regionali."
"L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non puo'
superare la somma di lire 25 milioni per ciascun alloggio ove si
tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la
stabilita' e l'abitabilita' dei fabbricati; ove invece si tratti di
lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non puo'
superare la somma di lire 65 milioni per ciascun alloggio".
"In situazioni di particolari urgenza, nelle quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumita', le opere possono essere
immediatamente disposte, entro il limite di 50 milioni, ed iniziate
direttamente a cura del dirigente dell'Ufficio tecnico periferico
regionale, territorialmente competente, il quale e' tenuto a darne
immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale o
all'Assessore da questi delegato".