Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 12 aprile 1994, n. 4.

Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee.

(B.U. 20 aprile 1994, n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.
(Finalita')

1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la Regione Piemonte, in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con la presente legge disciplina e coordina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, avute in delega dallo Stato a norma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse le acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.
2. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello sia ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie.
3. Rientrano nelle finalita' della presente legge tutte le iniziative tecniche, amministrative e finanziarie intese a conseguire il riequilibrio dei prelievi idrici dalle falde sotterranee con priorita' dell'uso potabile rispetto agli altri usi.
4. Per il conseguimento delle suddette finalita' la Regione Piemonte promuove la realizzazione di attivita' tecnico scientifiche e progettuali finalizzate in particolare all'acquisizione di conoscenze sistematiche delle acque sotterranee per quanto riguarda sia le disponibilita' naturali che gli effetti sulla qualita' e sulla quantita' determinati dalle modalita' di prelievo ed uso. Assicura, inoltre, il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale, e della pianificazione di bacino in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, promuove e partecipa ad iniziative interregionali riguardanti il bacino del fiume Po.

Art. 2.
(Tutela della pubblica Amministrazione)

1. La Giunta Regionale con propri motivati provvedimenti individua, anche per ambiti territoriali omogenei, le acque sotterranee che hanno carattere di pubblico e generale interesse e ne richiede l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione.
3. Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.
4. Per falde freatiche o con superficie libera si intendono quelle falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico di superficie.
5. Per falde in pressione o confinate si intendono quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui superficie piezometrica si colloca ad una quota superiore a quella del tetto dell'acquifero.

Art. 3.
(Catasto pozzi, sorgenti e piezometri)

1. Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque sotterranee del territorio regionale, nonche' per finalita' di pianificazione e di gestione, la Regione concorre alla realizzazione di un sistema informativo sulle risorse idriche sotterranee coordinato a livello di bacino padano e istituisce il catasto pozzi, sorgenti e piezometri che raccoglie, codifica e gestisce in forma unitaria i dati tecnici ed amministrativi relativi alle utenze di acque sotterranee.
2. Il catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato di qualita' delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla quantita' di acqua utilizzata, nonche' alle altre caratteristiche delle opere relative alla gestione del sistema di prelievo.
3. La rilevazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvengono sulla base di modelli e procedure che verranno approvati dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I dati del catasto, validati e aggregati, sono pubblici.
4. Per la realizzazione del catasto di cui al presente articolo, la Regione si avvale dei Comuni e delle Province.

Art. 4.
(Riserva delle acque da falde in pressione)

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione e' riservata ad uso potabile. Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. L'utilizzazione di dette acque per altri fini puo' essere concessa, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

Art. 5.
(Uso domestico delle acque sotterranee)

1. Il proprietario del fondo, o il suo avente causa, previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, puo' utilizzare le acque sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impieghi connessi ad attivita' produttive.
2. Per finalita' conoscitive e di controllo, il Sindaco comunica al Servizio regionale opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli di cui al comma 3, dell'articolo 3.
3. L'uso potabile delle acque di falda freatica puo' essere consentito dal Sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed e' comunque subordinato al nulla osta dell'autorita' sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso e' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale, le acque emunte.
4. L'uso delle acque di falda in pressione puo' essere consentito in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.
5. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute puo' essere consentita per una portata massima di due litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
6. E' fatto obbligo a chiunque utilizzi acque sotterranee per uso domestico di dichiarare al Sindaco del Comune in cui ricade l'opera di presa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base dei modelli di cui al comma 3, dell'articolo 3, i dati caratteristici dell'utenza. La mancata dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 14.

Art. 6.
(Ricerca di acque da falda freatica per usi diversi da quelli domestici)

1. La ricerca delle acque da falda freatica per usi diversi da quelli domestici e' subordinata ad autorizzazione della Regione.
2. L'autorizzazione ha durata massima di un anno, prorogabile per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
3. La domanda di ricerca va presentata al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, in duplice originale, con allegati:
a) lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
b) il progetto del pozzo;
c) il progetto di massima dell'utilizzazione, comprendente la quantita' d'acqua richiesta ed il tipo d'uso, le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciati e i diametri delle condotte.
I contenuti della documentazione sopra elencata sono meglio precisati con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nella domanda il richiedente deve indicare il professionista abilitato a cui affidare la direzione dei lavori.
5. Un originale della domanda, con l'attestazione della data di presentazione, e' restituito al richiedente.
6. Il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo dispone l'affissione della domanda per quindici giorni all'Albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere, nonche' degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
7. Nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta Regionale, delegando all'uopo il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, provvede in merito alla domanda stessa, rilasciando l'autorizzazione, se non ostano motivi di pubblico interesse, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere.
8. Qualora il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo riconosca una domanda inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la dichiara inammissibile.
9. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico, i termini da osservarsi per l'inizio e la conclusione dei lavori e la cauzione da versarsi da parte del richiedente. Le spese di istruttoria e di direzione dei lavori sono a carico del richiedente.
10. Nell'autorizzazione sono impartite disposizioni circa la sorveglianza, l'esecuzione dei lavori e l'installazione di apparecchiature e strumenti di prova. La Regione si riserva la facolta' di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
11. L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennita':
a) quando non siano stati avviati i lavori nel termine di centottanta giorni dal giorno in cui essa fu notificata;
b) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre centottanta giorni senza che siano intervenute documentate cause di forza maggiore;
c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
d) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona.
12. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori invia al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo una dettagliata relazione finale con allegate la dichiarazione di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato e due copie della scheda debitamente compilata e sottoscritta, relativa al catasto di cui all'articolo 3. Nella relazione finale il direttore dei lavori in particolare riferisce in ordine a:
a) andamento generale dei lavori;
b) stratigrafia dei terreni attraversati;
c) risultati di una prova di emungimento, con almeno tre diversi gradini di portata, interpretata in maniera da conoscere l'equazione caratteristica del pozzo e la sua efficienza idraulica;
d) idoneita' delle acque reperite in relazione all'uso previsto.
13. Una copia della scheda del catasto e' inviata dal Servizio opere pubbliche e difesa del suolo all'Assessorato regionale all'ambiente, Servizio uso delle acque pubbliche.

Art. 7.
(Estrazione ed utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici)

1. L'estrazione e l'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica che hanno carattere di pubblico e generale interesse e' autorizzata dalla Giunta Regionale mediante concessione secondo le procedure di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nel rispetto dei criteri e delle norme statali e regionali per il corretto e razionale uso delle risorse idriche con particolare riguardo all'attuazione delle disposizioni della legge 183/1989.
2. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente e' tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.
3. La quantita' di acqua che puo' essere concessa e' commisurata:
a) per usi potabili, ai reali fabbisogni della popolazione servita;
b) per usi agricoli, al numero dei capi di bestiame, all'entita' della superficie da irrigare, al tipo di coltura e al sistema di irrigazione;
c) per usi industriali, agli effettivi fabbisogni del processo produttivo e a quelli igienico sanitari;
d) per tutti gli altri usi ai fabbisogni strettamente connessi alla funzionalita' dell'insediamento.
4. La quantita' di acqua concessa deve tener conto delle reali potenzialita' della falda freatica anche in deroga a quanto stabilito al comma 3.
5. Il progetto esecutivo relativo alla domanda di estrazione e utilizzazione dell'acqua per usi industriali, deve contenere anche il progetto di riciclo delle acque utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia.
6. Nel disciplinare di concessione per usi industriali vanno specificati la quantita' di acqua riciclata e scaricata, il quantitativo globale di acqua concesso e la sua ripartizione tra fabbisogni delle varie fasi del processo produttivo e necessita' igienico sanitarie.

Art. 8.
(Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da falde in pressione per uso potabile)

1. La ricerca, l'estrazione e utilizzazione delle acque da falde in pressione, ad uso potabile, e' autorizzata dalla Giunta Regionale secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7.
2. Le stesse procedure si applicano nell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 4, comma 2. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta all'articolo 6, comma 3 con una dettagliata relazione sull'indisponibilita' di risorse idriche alternative.
3. L'utilizzazione ai fini potabili e' concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 236/1988. A tal fine il richiedente deve presentare con il progetto esecutivo, sulla base dello studio idrogeologico dell'area e dei risultati dei lavori e delle prove di ricerca, la valutazione della vulnerabilita' e del rischio della falda con la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. 236/1988.
4. Gli Enti acquedottistici, nella realizzazione di nuove opere di presa, acquisiscono in proprieta' la zona di rispetto delimitata a norma dell'articolo 6 del D.P.R. 236/1988 oppure stipulano apposita convenzione con il proprietario o con il fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante. La convenzione disciplina le attivita' agricole consentite e prevede la corresponsione di un indennizzo commisurato al mancato reddito. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un modello di convenzione e individua i criteri guida per la determinazione dell'indennizzo.
5. Nel disciplinare di concessione sono contenute le prescrizioni relative alla salvaguardia del punto di presa, in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive e di falda freatica.

Art. 9.
(Ulteriori disposizioni per le utenze agricole)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, l'uso di acque sotterranee a scopi agricoli puo' essere consentito solo in carenza di acque superficiali. Alla relativa concessione si provvede sentito il parere dell'Assessorato regionale all'agricoltura che, in particolare, verifica se la quantita' d'acqua richiesta e' congruente con i valori medi di riferimento dei fabbisogni idrici per tipo di coltura, anche in relazione alla natura dei terreni ed alle caratteristiche climatiche della zona.
2. Le domande di nuove utenze e quelle di riconoscimento in sanatoria sono accolte solo se non risulta possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio.
3. In ogni caso sono considerate prioritarie le domande rivolte a soddisfare i fabbisogni di piu' utenti associati fra di loro, rispetto alla domanda del singolo utente, a parita' di superficie da irrigare.
4. Per finalita' conoscitive e di controllo delle acque sotterranee ed in particolare delle utenze agricole, la Regione puo' avvalersi della collaborazione dei Consorzi irrigui e di bonifica.

Art. 10.
(Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici)

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve essere compatibile con la capacita' di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.
2. Qualora sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle falde, l'autorita' che ha rilasciato la concessione ha facolta' di imporre la riduzione dell'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo.
3. Le opere di captazione di acque sotterranee ad uso potabile ed industriale devono essere dotate di adeguati strumenti di misurazione dei volumi di acque prelevate, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorita' preposte al controllo. Lo stesso obbligo e' prescritto per altri usi nei relativi disciplinari di concessione in rapporto alla rilevanza dei prelievi, sulla base di criteri definiti con deliberazioni della Giunta Regionale.
4. Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, nel disciplinare di concessione puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica Amministrazione.
5. Tutti i soggetti che per finalita' proprie o per obblighi della pubblica Amministrazione gestiscano piezometri sono tenuti a comunicare al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia e i dati periodicamente rilevati, secondo le modalita' di cui al comma 3, dell'articolo 3.
6. Per il corretto e razionale uso delle risorse idriche, l'Amministrazione regionale puo' autorizzare nuove concessioni dalle preesistenti opere di captazione, sempre che sia accertata la disponibilita' naturale della risorsa. In tal caso i rapporti tra i concessionari devono essere regolati da apposita convenzione che stabilisca gli indennizzi da riconoscere al preesistente concessionario per l'utilizzazione delle opere realizzate, le modalita' di gestione e la ripartizione degli oneri relativi.

Art. 11.
(Riconoscimento delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici)

1. Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3 ed all'articolo 105 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei pozzi e sorgenti regolarmente autorizzati a norma del T.U. 1775/1933 devono presentare domanda di riconoscimento ai Servizi opere pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio.
2. Una copia della domanda e' restituita al titolare con l'attestazione della data di presentazione.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia della scheda relativa al catasto di cui all'articolo 3;
b) copia del progetto di utilizzazione dal quale risultino le caratteristiche dell'opera di presa, la quantita' d'acqua utilizzata, il tipo d'uso, i tracciati e i diametri delle condotte;
c) copia del preesistente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933, qualora prescritto;
d) dichiarazione attestante che la documentazione presentata descrive fedelmente lo stato di fatto delle opere eseguite.
4. Gli utilizzatori di acque sorgive per uso diverso da quello domestico non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera c) del comma 3.
5. Il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, esperito ogni opportuno accertamento in ordine agli aspetti di tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico di falda interessato dall'utilizzazione, stabilisce le condizioni di esercizio sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6 e lo trasmette, insieme agli atti di istruttoria, al Servizio uso delle acque pubbliche che predispone lo schema di deliberazione della Giunta Regionale di riconoscimento dell'utenza preesistente.
6. Al fine del riconoscimento, deve essere preliminarmente accertato se il pozzo consenta la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle falde sottostanti. Qualora venga accertata la miscelazione, deve essere prescritta l'esecuzione dei lavori atti ad eliminarla. In particolare i pozzi che presentano finestrature sia in falda freatica che in falda in pressione sono riconosciuti a condizione che il titolare si obblighi ad eseguire in un congruo termine i lavori atti ad isolare la falda freatica da quella in pressione. Non potendosi utilmente eseguire detti lavori e' imposta la chiusura del manufatto fatta salva la facolta' del titolare di trivellare un nuovo pozzo, in sostituzione di quello malfunzionante, a norma della presente legge.
7. Nel caso si accerti che il pozzo interessi esclusivamente la falda freatica si procede al suo riconoscimento. Nel caso in cui il pozzo utilizzi acque di falda in pressione per usi diversi da quelli potabili in carenza di acque di falda freatica il riconoscimento e' effettuato in via precaria per un periodo massimo di dieci anni, a prescindere da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2. Alla scadenza il riconoscimento puo' essere rinnovato ove permanga la carenza di risorse idriche di falda freatica e si accerti la non disponibilita' di acque superficiali.
8. Qualora le opere di captazione non vengano piu' utilizzate spetta all'utente provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva del pozzo. In caso di inadempienza il titolare del pozzo incorre nelle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 14, comma 1, lettera c).
9. L'inosservanza del termine di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) e l'utenza puo' essere riconosciuta a norma del presente articolo, purche' risulti compatibile con quelle precedentemente autorizzate.

Art. 12.
(Riconoscimento in sanatoria di pozzi abusivi per usi diversi da quelli domestici)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli utilizzatori di pozzi sprovvisti di regolare autorizzazione devono presentare ai Servizi opere pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio domanda di riconoscimento in sanatoria redatta secondo le modalita' di cui all'articolo 11.
2. Trascorso inutilmente il termine suddetto i pozzi non dichiarati sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) e devono essere definitivamente chiusi a spese del proprietario del fondo. La mancata chiusura del pozzo comporta la sanzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
3. L'eventuale riconoscimento in sanatoria avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 11 della presente legge e nel rispetto dei diritti delle utenze regolarmente autorizzate.

Art. 13.
(Aree vincolate a fini idropotabili)

1. La Giunta Regionale individua ed elenca progressivamente, sulla base di studi e ricerche, le aree da riservare al soddisfacimento delle esigenze idropotabili, anche allo scopo di integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse.

Art. 14.
(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni:
a) lire 1 milione qualora non si osservino le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6;
b) lire 10 milioni qualora non si osservino i termini di cui all'articolo 11, comma 1 e all'articolo 12, comma 1;
c) lire 20 milioni in caso di inosservanza dell'obbligo di chiusura definitiva dei pozzi di cui all'articolo 11, comma 8 e all'articolo 12, comma 2;
d) da lire 5 milioni a lire 20 milioni qualora non si osservino le prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli;
e) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per ogni altra violazione della presente legge.
2. All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonche' gli altri organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

Art. 15.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono iscritti in apposito capitolo istituito con la seguente denominazione: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di uso delle acque sotterranee".
2. Nello stato di previsione dell'entrata nel bilancio per l'anno finanziario 1993 il capitolo, di cui al comma 1, viene istituito con la dotazione "per memoria".
3. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Norma di rinvio)

1. Nell'ambito della revisione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e del relativo regolamento di attuazione, deve essere prevista una apposita Sezione Acque del Comitato Regionale per le opere pubbliche, competente anche nelle materie relative alla ricerca, estrazione e utilizzazione e salvaguardia delle acque sotterranee.
2. La durata dei procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento ed alla concessione d'uso delle acque sotterranee e' stabilita, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con deliberazione della Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.
(Disposizioni finali)

1. Le norme di cui alla presente legge relative all'utilizzazione delle acque che hanno carattere di pubblico e generale interesse si applicano alle concessioni di piccole derivazioni e costituiscono criteri di riferimento per l'espressione dei pareri regionali sul rilascio di concessioni di grandi derivazioni di cui all'articolo 91 del D.P.R. 616/1977.
2. Gli avvisi inerenti le domande di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee per i quali il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 prescrive la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio Annunci Legali della Provincia sono pubblicati, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'applicazione della presente legge, a partire dal secondo anno della sua entrata in vigore, e' documentata annualmente e per aree omogenee attraverso una apposita relazione che la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale. In particolare deve essere documentato il bilancio dell'utilizzo delle acque sotterranee per quanto concerne le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e la riserva e l'utilizzo delle acque da falde in pressione di cui all'articolo 4.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 e della normativa vigente in materia di inquinamento delle acque, potabilizzazione, vincoli paesaggistici e idrogeologici, emungimenti da falde idriche, prevenzione degli infortuni.