Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5096.

Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Art. 1.
(Finalita'.)

1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la Regione Piemonte, in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con la presente legge disciplina e coordina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, avute in delega dallo Stato a norma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse le acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.
2. Rientrano nelle finalita' della presente legge tutte le iniziative tecniche, attuative, amministrative e finanziarie costituenti l'azione di governo della Regione Piemonte sulle risorse idriche sotterranee e sulle relative forme di utilizzazione, intendendosi come acque sotterranee tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello sia ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie poiche' rappresentano affioramenti della circolazione idrica sotterranea.
3. Per il conseguimento delle suddette finalita' la Regione Piemonte promuove la realizzazione di attivita' tecnico-scientifiche e progettuali finalizzate in particolare all'acquisizione di conoscenze sistematiche delle acque sotterranee per quanto riguarda sia le disponibilita' naturali che gli effetti sulla qualita' e sulla quantita' determinati dalle modalita' di prelievo ed uso. Assicura, inoltre, il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale, promuove e partecipa ad iniziative interregionali riguardanti il bacino del fiume Po.

Art. 2.
(Tutela della Pubblica Amministrazione)

1. Per le finalita' della presente legge, le acque sotterranee sono considerate risorse di pubblico e generale interesse e sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde profonde.
2. Per falde freatiche si intendono quelle falde che hanno contatti diretti con le acque di superficie.
3. Per falde profonde si intendono quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili.
4. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee dell'intero territorio regionale sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque sorgive restano ferme le disposizioni di cui al T.U. n. 1775/1933.

Art. 3.
(Catasto pozzi e sorgenti.)

1. Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque sotterranee del territorio regionale, nonche' per finalita' di pianificazione e di gestione, la Regione istituisce il catasto pozzi e sorgenti che raccoglie, codifica e gestisce in forma unitaria i dati tecnici ed amministrativi relativi alle utenze di acque sotterranee.
2. Il catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato di qualita' delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla quantita' di acqua utilizzata, nonche' alle altre caratteristiche delle opere relative alla gestione del sistema di prelievo.
3. La rilevazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvengono sulla base di modelli e procedure che verranno approvati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. E' fatto obbligo a chiunque utilizzi acque sorgive, in assenza di preesistente concessione, di dichiarare ai Servizi regionali opere pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base dei modelli di cui al comma 3, i dati caratteristici dell'utenza. La mancata dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 13.

Art. 4.
(Ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque da falde profonde.)

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde e' riservata ad uso esclusivamente potabile.
2. L'utilizzazione di dette acque per altri fini puo' essere concessa, solo in forma provvisoria e in casi eccezionali, quando non sia possibile l'utilizzazione di risorse idriche di falda freatica, sentito comunque il parere dell'Assessorato regionale di riferimento del richiedente.

Art. 5.
(Uso domestico di acque di falda freatica.)

1. Il proprietario del fondo, previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche, puo' utilizzare le acque di falda freatica per usi domestici ad esclusione dell'uso potabile.
2. Per finalita' conoscitive e di controllo, il Sindaco deve comunicare al Servizio regionale opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata.
3. L'uso potabile puo' essere consentito dal Sindaco solo in casi eccezionali ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed e' comunque subordinato al nulla-osta dell'Autorita' Sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e successive modifiche.
4. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute puo' essere consentita nella misura massima di 0,5 litri al secondo.

Art. 6.
(Ricerca di acque sotterranee di falda freatica per usi diversi da quelli domestici.)

1. La ricerca delle acque sotterranee di falda freatica per usi diversi da quelli domestici e' subordinata ad autorizzazione della Regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, competente per territorio ed ha durata massima di un anno, prorogabile per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
3. La domanda di ricerca va presentata al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, in duplice originale, con allegata la documentazione prescritta con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Un originale della domanda, con l'attestazione della data di presentazione, e' restituito al richiedente.
5. Il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo dispone l'affissione della domanda per quindici giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere, nonche' degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
6. Nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, elevabile a 180 giorni in presenza di opposizioni, il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo provvede in merito alla domanda stessa, rilasciando l'autorizzazione, se non ostino motivi di pubblico interesse:
a) sentito l'ufficio Distrettuale delle Miniere;
b) sentito il Comitato regionale per le Opere Pubbliche in caso vi siano delle opposizioni.
7. Qualora il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo riconosca inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, prima di disporre l'istruttoria puo' respingerla su conforme parere del Comitato regionale per le Opere Pubbliche.
8. Il provvedimento di autorizzazione affida la direzione dei lavori ad un professionista segnalato dal richiedente e stabilisce le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico, i termini da osservarsi e la cauzione da versarsi da parte del richiedente.
9. Nell'autorizzazione sono impartite disposizioni circa la sorveglianza, l'esecuzione dei lavori e l'installazione di apparecchiature e strumenti di prova. Le spese di istruttoria e di direzione dei lavori sono a carico del richiedente.
10. L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennita':
a) quando non siano stati avviati i lavori nel termine di 60 giorni dal giorno in cui essa fu notificata;
b) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre 180 giorni;
c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
d) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona.
11. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori invia al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo una dettagliata relazione finale corredata da due copie della scheda debitamente compilata e sottoscritta, relativa al catasto pozzi di cui all'articolo 3.
12. Una copia della scheda del catasto pozzi e' inviata dal Servizio opere pubbliche e difesa del suolo all'Assessorato regionale all'Ambiente, Servizio uso delle acque pubbliche.

Art. 7.
(Estrazione ed utilizzazione delle acque di falda freatica per usi diversi da quelli domestici.)

1. L'estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee di falda freatica per usi diversi da quelli domestici e' autorizzata dalla Giunta regionale mediante concessione secondo le procedure di cui al Titolo I del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel rispetto dei criteri e delle norme statali e regionali per il corretto e razionale uso delle risorse idriche.
2. La quantita' di acqua che puo' essere concessa e' commisurata:
a) per usi irrigui, all'entita' della superficie da irrigare, al tipo di coltura e al sistema di irrigazione, sentito il parere tecnico dell'Assessorato all'Agricoltura;
b) per usi industriali, agli effettivi fabbisogni del processo produttivo e a quelli igienico-sanitari;
c) per tutti gli altri usi ai fabbisogni strettamente connessi alla funzionalita' dell'insediamento.
3. In ogni caso la quantita' di acqua concessa deve tener conto delle reali potenzialita' della falda freatica anche in deroga a quanto stabilito al comma 2.
4. La relazione illustrativa che accompagna la domanda di estrazione ed utilizzazione dell'acqua per usi industriali, deve contenere il progetto di riciclo delle acque utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia.
5. Nel disciplinare di concessione per usi industriali vanno specificati la quantita' di acqua riciclata e scaricata, il quantitativo globale di acqua concesso e la sua ripartizione tra fabbisogni delle varie fasi del processo produttivo e necessita' igienico-sanitarie.

Art. 8.
(Estrazione ed utilizzazione delle acque da falde profonde per uso potabile.)

1. L'estrazione e utilizzazione delle acque da falde profonde, ad uso esclusivamente potabile, e' autorizzata dalla Giunta regionale mediante concessione secondo le procedure di cui al Titolo I del T.U. n. 1775/1933 ed e' commisurata ai reali fabbisogni idropotabili.
2. L'utilizzazione ai fini potabili e' concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.
3. Nel disciplinare di concessione sono contenute le prescrizioni relative alla salvaguardia del punto di presa, in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa.

Art. 9.
(Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee.)

1. L'estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee deve essere compatibile con la capacita' di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.
2. Qualora sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle falde in periodi di siccita', l'autorita' che ha rilasciato la concessione ha facolta' di imporre la riduzione dell'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo.
3. Le opere di captazione di acque sotterranee devono essere dotate di adeguati strumenti di misurazione dei volumi di acque prelevate, posizionati in modo da essere accessibili alle autorita' preposte al controllo.
4. Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, nel disciplinare di concessione puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di installare apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire campionamenti di acqua per il relativo controllo di qualita'.

Art. 10.
(Riconoscimento delle preesistenti utenze di acque sotterranee.)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei pozzi regolarmente autorizzati a nora del titolo II del T.U. n. 1775/1933 devono presentare ai Servizi opere pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio domanda di riconoscimento redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale e corredata dalla documentazione ivi prescritta.
2. Una copia della domanda e' restituita al titolare con l'attestazione della data di presentazione.
3. Il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, esperito ogni opportuno accertamento in ordine agli aspetti di tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico di falda interessato dall'utilizzazione, provvede alla stesura del disciplinare di concessione sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 7 e lo trasmette, insieme agli atti di istruttoria, al Servizio uso delle acque pubbliche che predispone lo schema di deliberazione della Giunta regionale di riconoscimento dell'utenza preesistente.
4. In particolare, al fine del riconoscimento, deve essere preliminarmente accertato se il pozzo consenta o meno la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle falde sottostanti. Qualora venga accertata tale eventualita', deve essere prescritta l'esecuzione dei lavori atti ad eliminare la possibile miscelazione. Non potendosi utilmente eseguire detti lavori e' imposta la chiusura del manufatto fatta salva la facolta' del titolare di trivellare un nuovo pozzo, in sostituzione di quello malfunzionante, a norma della presente legge.
5. Qualora le opere di captazione non vengano piu' utilizzate spetta all'utente provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva del pozzo. In caso di inadempienza il titolare del pozzo incorre nelle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13.

Art. 11.
(Riconoscimento in sanatoria di pozzi abusivi.)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli utilizzatori di pozzi sprovvisti di regolare autorizzazione devono presentare ai Servizi opere pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio domanda in sanatoria redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale e completa della documentazione ivi prescritta.
2. Trascorso inutilmente il termine suddetto i pozzi abusivi devono essere definitivamente chiusi a spese del proprietario del fondo.
3. L'eventuale concessione in sanatoria avviene secondo le procedure di cui al Titolo I del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto della presente legge.

Art. 12.
(Aree vincolate a fini idropotabili.)

1. La Giunta regionale individua ed elenca progressivamente, sulla base di studi e ricerche, le aree da riservare al soddisfacimento delle esigenze idropotabili, anche allo scopo di integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse.
2. Ai fini della protezione delle opere di cui al comma 1., si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del D.P.R. n. 236/1988.

Art. 13.
(Sanzioni amministrative.)

1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni:
a) L. 1.000.000 qualora non si osservino i termini di cui all'articolo 3, comma 4, all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 11, comma 1;
b) L. 4.000.000 in caso di inosservanza dell'obbligo di chiusura definitiva dei pozzi, di cui all'articolo 10 comma 5, e all'art. 1 comma 2;
c) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000 qualora non si osservino le prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli.
2. All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonche' gli altri organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

Art. 14.
(Entrate.)

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 sono iscritti al capitolo dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.
(Norma di rinvio.)

1. Nell'ambito di revisione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e del relativo regolamento di attuazione, dovra' essere prevista una apposita Sezione Acque del Comitato regionale per le Opere Pubbliche, competente anche nelle materie relative alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee.

Art. 16.
(Disposizioni finali.)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della normativa vigente in materia di inquinamento delle acque, potabilizzazione, vincoli paesaggistici e idrogeologici, emungimenti da falde idriche, prevenzione degli infortuni.