Disegno di legge regionale, n. 5096.
Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. 1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo
e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la Regione
Piemonte, in coerenza con i principi fondamentali della vigente
normativa statale, con la presente legge disciplina e coordina
l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, avute in delega dallo
Stato a norma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti la ricerca,
l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse le
acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi
speciali. 1. Per le finalita' della presente legge, le acque sotterranee sono
considerate risorse di pubblico e generale interesse e sono distinte
in acque sorgive, falde freatiche e falde profonde. 1. Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque
sotterranee del territorio regionale, nonche' per finalita' di
pianificazione e di gestione, la Regione istituisce il catasto pozzi e
sorgenti che raccoglie, codifica e gestisce in forma unitaria i dati
tecnici ed amministrativi relativi alle utenze di acque sotterranee. 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee
da falde profonde e' riservata ad uso esclusivamente potabile. 1. Il proprietario del fondo, previa autorizzazione comunale ai sensi
dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche, puo' utilizzare le acque di falda freatica per
usi domestici ad esclusione dell'uso potabile. 1. La ricerca delle acque sotterranee di falda freatica per usi
diversi da quelli domestici e' subordinata ad autorizzazione della
Regione. 1. L'estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee di falda
freatica per usi diversi da quelli domestici e' autorizzata dalla
Giunta regionale mediante concessione secondo le procedure di cui al
Titolo I del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel rispetto dei criteri
e delle norme statali e regionali per il corretto e razionale uso
delle risorse idriche. 1. L'estrazione e utilizzazione delle acque da falde profonde, ad uso
esclusivamente potabile, e' autorizzata dalla Giunta regionale
mediante concessione secondo le procedure di cui al Titolo I del T.U.
n. 1775/1933 ed e' commisurata ai reali fabbisogni idropotabili. 1. L'estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee deve essere
compatibile con la capacita' di ricarica dell'acquifero in ciascun
bacino. 1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i
titolari dei pozzi regolarmente autorizzati a nora del titolo II del
T.U. n. 1775/1933 devono presentare ai Servizi opere pubbliche e
difesa del suolo competenti per territorio domanda di riconoscimento
redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale e corredata
dalla documentazione ivi prescritta. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli
utilizzatori di pozzi sprovvisti di regolare autorizzazione devono
presentare ai Servizi opere pubbliche e difesa del suolo competenti
per territorio domanda in sanatoria redatta secondo lo schema
approvato dalla Giunta regionale e completa della documentazione ivi
prescritta. 1. La Giunta regionale individua ed elenca progressivamente, sulla
base di studi e ricerche, le aree da riservare al soddisfacimento
delle esigenze idropotabili, anche allo scopo di integrare o
sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse. 1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle
sottoindicate violazioni: 1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 sono
iscritti al capitolo dello stato di previsione delle entrate di
bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei
bilanci successivi. 1. Nell'ambito di revisione della legge regionale 21 marzo 1984, n.
18 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e del
relativo regolamento di attuazione, dovra' essere prevista una
apposita Sezione Acque del Comitato regionale per le Opere Pubbliche,
competente anche nelle materie relative alla ricerca, estrazione e
utilizzazione delle acque sotterranee. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le
disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 e della normativa vigente in materia di inquinamento
delle acque, potabilizzazione, vincoli paesaggistici e idrogeologici,
emungimenti da falde idriche, prevenzione degli infortuni.
(Finalita'.)
2. Rientrano nelle finalita' della presente legge tutte le iniziative
tecniche, attuative, amministrative e finanziarie costituenti l'azione
di governo della Regione Piemonte sulle risorse idriche sotterranee e
sulle relative forme di utilizzazione, intendendosi come acque
sotterranee tutte le manifestazioni della circolazione idrica
terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello sia ipodermico che
profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie poiche'
rappresentano affioramenti della circolazione idrica sotterranea.
3. Per il conseguimento delle suddette finalita' la Regione Piemonte
promuove la realizzazione di attivita' tecnico-scientifiche e
progettuali finalizzate in particolare all'acquisizione di conoscenze
sistematiche delle acque sotterranee per quanto riguarda sia le
disponibilita' naturali che gli effetti sulla qualita' e sulla
quantita' determinati dalle modalita' di prelievo ed uso. Assicura,
inoltre, il costante raccordo con gli indirizzi generali della
programmazione nazionale, promuove e partecipa ad iniziative
interregionali riguardanti il bacino del fiume Po.
(Tutela della Pubblica Amministrazione)
2. Per falde freatiche si intendono quelle falde che hanno contatti
diretti con le acque di superficie.
3. Per falde profonde si intendono quelle falde separate dalle acque
superficiali da strati impermeabili.
4. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque
sotterranee dell'intero territorio regionale sono soggette alla tutela
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare,
per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque sorgive restano ferme
le disposizioni di cui al T.U. n. 1775/1933.
(Catasto pozzi e sorgenti.)
2. Il catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato di
qualita' delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla quantita' di
acqua utilizzata, nonche' alle altre caratteristiche delle opere
relative alla gestione del sistema di prelievo.
3. La rilevazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del
catasto avvengono sulla base di modelli e procedure che verranno
approvati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
4. E' fatto obbligo a chiunque utilizzi acque sorgive, in assenza di
preesistente concessione, di dichiarare ai Servizi regionali opere
pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base dei modelli
di cui al comma 3, i dati caratteristici dell'utenza. La mancata
dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma
1, lett. a), dell'articolo 13.
(Ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque da
falde profonde.)
2. L'utilizzazione di dette acque per altri fini puo' essere
concessa, solo in forma provvisoria e in casi eccezionali, quando non
sia possibile l'utilizzazione di risorse idriche di falda freatica,
sentito comunque il parere dell'Assessorato regionale di riferimento
del richiedente.
(Uso domestico di acque di falda freatica.)
2. Per finalita' conoscitive e di controllo, il Sindaco deve
comunicare al Servizio regionale opere pubbliche e difesa del suolo
competente per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata.
3. L'uso potabile puo' essere consentito dal Sindaco solo in casi
eccezionali ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente
ed e' comunque subordinato al nulla-osta dell'Autorita' Sanitaria
competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative
dell'acqua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236 e successive modifiche.
4. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute puo' essere
consentita nella misura massima di 0,5 litri al secondo.
(Ricerca di acque sotterranee di falda freatica per usi
diversi da quelli domestici.)
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Servizio opere pubbliche e
difesa del suolo, competente per territorio ed ha durata massima di un
anno, prorogabile per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei
lavori eseguiti.
3. La domanda di ricerca va presentata al Servizio opere pubbliche e
difesa del suolo, in duplice originale, con allegata la documentazione
prescritta con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro
90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Un originale della domanda, con l'attestazione della data di
presentazione, e' restituito al richiedente.
5. Il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo dispone
l'affissione della domanda per quindici giorni all'albo del Comune nel
cui territorio devono eseguirsi le opere, nonche' degli altri Comuni
eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a
presentare opposizione.
6. Nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda,
elevabile a 180 giorni in presenza di opposizioni, il Servizio opere
pubbliche e difesa del suolo provvede in merito alla domanda stessa,
rilasciando l'autorizzazione, se non ostino motivi di pubblico
interesse:
a) sentito l'ufficio Distrettuale delle Miniere;
b) sentito il Comitato regionale per le Opere Pubbliche in caso vi
siano delle opposizioni.
7. Qualora il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo riconosca
inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon
regime delle acque o ad altri interessi pubblici, prima di disporre
l'istruttoria puo' respingerla su conforme parere del Comitato
regionale per le Opere Pubbliche.
8. Il provvedimento di autorizzazione affida la direzione dei lavori
ad un professionista segnalato dal richiedente e stabilisce le cautele
per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico, i
termini da osservarsi e la cauzione da versarsi da parte del
richiedente.
9. Nell'autorizzazione sono impartite disposizioni circa la
sorveglianza, l'esecuzione dei lavori e l'installazione di
apparecchiature e strumenti di prova. Le spese di istruttoria e di
direzione dei lavori sono a carico del richiedente.
10. L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il richiedente
abbia diritto a compensi o indennita':
a) quando non siano stati avviati i lavori nel termine di 60 giorni
dal giorno in cui essa fu notificata;
b) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre 180 giorni;
c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
d) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico
della zona.
11. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
Direttore dei lavori invia al Servizio opere pubbliche e difesa del
suolo una dettagliata relazione finale corredata da due copie della
scheda debitamente compilata e sottoscritta, relativa al catasto pozzi
di cui all'articolo 3.
12. Una copia della scheda del catasto pozzi e' inviata dal Servizio
opere pubbliche e difesa del suolo all'Assessorato regionale
all'Ambiente, Servizio uso delle acque pubbliche.
(Estrazione ed utilizzazione delle acque di falda
freatica per usi diversi da quelli domestici.)
2. La quantita' di acqua che puo' essere concessa e' commisurata:
a) per usi irrigui, all'entita' della superficie da irrigare, al tipo
di coltura e al sistema di irrigazione, sentito il parere tecnico
dell'Assessorato all'Agricoltura;
b) per usi industriali, agli effettivi fabbisogni del processo
produttivo e a quelli igienico-sanitari;
c) per tutti gli altri usi ai fabbisogni strettamente connessi alla
funzionalita' dell'insediamento.
3. In ogni caso la quantita' di acqua concessa deve tener conto delle
reali potenzialita' della falda freatica anche in deroga a quanto
stabilito al comma 2.
4. La relazione illustrativa che accompagna la domanda di estrazione
ed utilizzazione dell'acqua per usi industriali, deve contenere il
progetto di riciclo delle acque utilizzate secondo i criteri della
migliore tecnologia.
5. Nel disciplinare di concessione per usi industriali vanno
specificati la quantita' di acqua riciclata e scaricata, il
quantitativo globale di acqua concesso e la sua ripartizione tra
fabbisogni delle varie fasi del processo produttivo e necessita'
igienico-sanitarie.
(Estrazione ed utilizzazione delle acque da falde
profonde per uso potabile.)
2. L'utilizzazione ai fini potabili e' concessa nel rispetto delle
norme di tutela previste dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.
3. Nel disciplinare di concessione sono contenute le prescrizioni
relative alla salvaguardia del punto di presa, in relazione alla
situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa.
(Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione
delle acque sotterranee.)
2. Qualora sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle
falde in periodi di siccita', l'autorita' che ha rilasciato la
concessione ha facolta' di imporre la riduzione dell'estrazione di
acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a
regolare titolo.
3. Le opere di captazione di acque sotterranee devono essere dotate
di adeguati strumenti di misurazione dei volumi di acque prelevate,
posizionati in modo da essere accessibili alle autorita' preposte al
controllo.
4. Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle acque
sotterranee, nel disciplinare di concessione puo' essere imposto al
concessionario l'obbligo di installare apparecchiature idonee a
rilevare il livello di falda e a consentire campionamenti di acqua per
il relativo controllo di qualita'.
(Riconoscimento delle preesistenti utenze di acque
sotterranee.)
2. Una copia della domanda e' restituita al titolare con
l'attestazione della data di presentazione.
3. Il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, esperito ogni
opportuno accertamento in ordine agli aspetti di tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico di falda interessato
dall'utilizzazione, provvede alla stesura del disciplinare di
concessione sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 5
dell'articolo 7 e lo trasmette, insieme agli atti di istruttoria, al
Servizio uso delle acque pubbliche che predispone lo schema di
deliberazione della Giunta regionale di riconoscimento dell'utenza
preesistente.
4. In particolare, al fine del riconoscimento, deve essere
preliminarmente accertato se il pozzo consenta o meno la miscelazione
delle acque della falda freatica con quelle delle falde sottostanti.
Qualora venga accertata tale eventualita', deve essere prescritta
l'esecuzione dei lavori atti ad eliminare la possibile miscelazione.
Non potendosi utilmente eseguire detti lavori e' imposta la chiusura
del manufatto fatta salva la facolta' del titolare di trivellare un
nuovo pozzo, in sostituzione di quello malfunzionante, a norma della
presente legge.
5. Qualora le opere di captazione non vengano piu' utilizzate spetta
all'utente provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di
chiusura definitiva del pozzo. In caso di inadempienza il titolare del
pozzo incorre nelle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13.
(Riconoscimento in sanatoria di pozzi abusivi.)
2. Trascorso inutilmente il termine suddetto i pozzi abusivi devono
essere definitivamente chiusi a spese del proprietario del fondo.
3. L'eventuale concessione in sanatoria avviene secondo le procedure
di cui al Titolo I del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto
della presente legge.
(Aree vincolate a fini idropotabili.)
2. Ai fini della protezione delle opere di cui al comma 1., si
applicano le disposizioni dell'articolo 7 del D.P.R. n. 236/1988.
(Sanzioni amministrative.)
a) L. 1.000.000 qualora non si osservino i termini di cui
all'articolo 3, comma 4, all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 11,
comma 1;
b) L. 4.000.000 in caso di inosservanza dell'obbligo di chiusura
definitiva dei pozzi, di cui all'articolo 10 comma 5, e all'art. 1
comma 2;
c) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000 qualora non si osservino le
prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa
sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli.
2. All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi di polizia
urbana e rurale dei Comuni, nonche' gli altri organi previsti dalla
normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.
(Entrate.)
(Norma di rinvio.)
(Disposizioni finali.)