Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 17 novembre 1993, n. 48.

Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. 24 novembre 1993, n. 47)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. Ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ferme restando le competenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi delle sostanze pericolose ed in particolare dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, nn. 132 e 133, la presente legge individua gli interessi provinciali e comunali in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.
(Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo)

1. Sono di interesse comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi. Spettano, pertanto, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse comunale.
2. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale ai sensi del comma 1 del presente articolo e che non sono di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 6. Sono altresi' di interesse provinciale tutti gli scarichi delle pubbliche fognature. Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse provinciale.
3. Qualora gli scarichi nelle acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso insediamento si configurino sia di interesse comunale che provinciale, le relative funzioni amministrative spettano alla Provincia.

Art. 3.
(Catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo)

1. Sulla base dei rilevamenti effettuati dalle Province e dai Comuni sugli scarichi di rispettiva competenza ed in conformita' alle direttive dettate dalla Regione, le Province effettuano il catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, anche in attuazione dell'articolo 5, lettera a) della legge 319/1976.

Art. 4.
(Scarichi in pubbliche fognature)

1. Restano ferme le competenze attribuite ai Comuni, singoli o associati, in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi in pubbliche fognature previste dalla legislazione vigente e in particolare dalla legge 319/1976.

Art. 5.
(Inizio esercizio delle funzioni)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge a partire dal 1° marzo 1994. Fino a tale data le predette funzioni amministrative sono esercitate secondo la legislazione vigente.
2. Con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua gli adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le USSL ai fini della trasmissione alle Province dei dati e degli archivi relativi agli scarichi di interesse provinciale.

Art. 6.
(Funzioni di carattere unitario)

1. Attengono ad esigenze di carattere unitario e sono esercitate dalla Regione le funzioni previste dall'articolo 4 della legge 319/1976 compreso il controllo degli scarichi nelle unita' geologiche profonde, dagli articoli 8 e 16 del d.lgs 132/1992 e dall'articolo 3 del d.lgs 133/1992.
2. La Giunta regionale, in conformita' alla legislazione ed alle direttive statali vigenti, assicura con propri atti il coordinamento delle funzioni amministrative oggetto della presente legge.